DOMANDA
Sono un libero professionista che opera come consulente nella prevenzione sui rischi del lavoro (perito industriale ) con fatturazione elettronica in regime forfettario esente iva. Mi sono accorto che nel corso del tempo ho effettuato alcune fatture al committente con data emissione non coincidente con la data di pagamento . In pratica il committente mi ha pagato la proposta di notula e circa 2-3 giorni dopo, massimo 5 giorni ho effettuato la fattura elettronica e nello stesso momento l’ ho spedita tramite il sistema SDI all’ Agenzia delle entrate. Sono al corrente del tempo massimo di 12 giorni dalla data di emissione a quella di invio all’ Agenzia delle entrate ( tempo che ho sempre rispettato ) ma non so se rappresenta un errore elaborare e spedire la fattura 3-4 giorni dopo al pagamento ricevuto. Questo naturalmente dipende dal fatto che spesso il committente salda la proposta di notula ma non ti avverte del pagamento, per cui uno se ne accorge solo quando si collega al proprio conto corrente e a volte succede qualche giorno dopo a pagamento avvenuto.
RISPOSTA
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento dell’incasso (articolo 6 DPR 633/1972), sia ai fini IVA (articolo 6 DPR 633/1972) sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 66 TUIR e comma 5 dell’art. 18 DPR 600/1973). Per effetto di quanto precede, se Lei, come ha affermato, ha emesso la fattura elettronica entro 5 giorni dall’incasso, riportando come data della fattura quella dell’incasso (la data dell’accredito sul suo conto bancario), ha bene agito. Se invece Lei avesse emesso la fattura elettronica con una data successiva a quella dell’incasso avrebbe commesso un errore, di cui occorre valutare le conseguenze. Infatti, l’eventuale errore è rilevante qualora, per effetto del ritardo nella emissione, l’anno di emissione non coincidesse con l’anno di incasso, in quanto il reddito dichiarato per l’anno di competenza (ossia quello di incasso delle somme) non sarebbe corretto. Tuttavia nella valutazione dell’errore occorrerebbe considerare che nella sostanza potrebbe anche non essere rilevante, potendo – ove sorgessero contestazioni – eccepire che la irregolarità è meramente formale perché non ha generato alcun maggior debito d’imposta, anche in considerazione dell’assoggettamento del suo reddito alla imposta “piatta” (flat tax)
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome



















