DOMANDA
Salve, dopo aver letto un suo articolo, vorrei chiederle se è vero che per evitare che il SdI notifichi l’impossibilità di recapito, sia sufficiente registrare il codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, anche se non fosse indicato in fattura, il canale telematico sarebbe comunque utilizzato per il recapito.
Claudio Lo Piccolo
RISPOSTA
La sua lettura è corretta.
Infatti il paragrafo 1.5.5 delle specifiche tecniche emanate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate illustra la procedura seguita dal Sistema di Interscambio nella elaborazione delle fatture elettroniche specificando che la sequenza è la seguente:
- se il soggetto ricevente ha l’indirizzo telematico al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
- se l’elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene un valore corrispondente ad un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato.
La prima delle due ipotesi sopra indicate ricorre quando l’emittente ha associato alla sua partita IVA un canale telematico predefinito, registrato all’Agenzia delle Entrate. In questa ipotesi, qualsiasi valore venga immesso nel campo CodiceDestinatario non verrà preso in considerazione ai fini del recapito della fattura elettronica.
Se invece il destinatario della fattura non avesse alcun canale telematico di recapito predefinito e chi emette la fattura indicasse erroneamente un codice destinatario “relativamente” errato – ossia non appartenente al destinatario della fattura ma ad un altro soggetto – la fattura sarebbe recapitata a quest’ultimo soggetto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome