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DOMANDA
Avendo interpretato male gli obblighi di conservazione, mi sono limitato a chiedere soltanto il servizio di ricezione delle fatture elettroniche, ritenendo che la detenzione delle fatture, da parte dell’agenzia, potesse essere comprensiva anche della conservazione. Mi trovo, pertanto, ad essere irregolare dal 2019.
Come potrei rimediare?
RISPOSTA
Dico subito che il suo dubbio è più che fondato, considerato che la norma (articolo 1, comma 6-bis, Decreto legislativo 127/2015) prevede che “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate”.
Conservazione fatture elettroniche e memorizzazione presso l’Agenzia
A seguito del provvedimento n. 433608/2022, che ha recepito le osservazioni del Garante per la protezione di dati personali n. 454 del 22 dicembre 2021, l’agenzia delle Entrate può avere il possesso per otto anni – e comunque sino alla eventuale definizione dei giudizi in corso – tutte le fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio, salve alcune particolarità (cifratura della descrizione) previste per la protezione dei dati contenuti nelle fatture emesse in ambito legale.
Associando la norma col provvedimento sopra indicato, non dovrebbero esserci dubbi riguardo l’inesistenza dell’obbligo di “conservazione”.
Sistema di Interscambio, hash e integrità dei file XML
Tra l’altro, anche qualora l’Agenzia delle Entrate avesse eliminato fisicamente le fatture elettroniche dai suoi archivi, manterrebbe comunque gli hash di ciascuna fattura elettronica transitata dal SDI, e come in maniera lucida ed impeccabile affermato anche dal Garante nel parere sopra citato, la procedura gestita dal SDI calcola e conserva “… il codice hash di ciascun file XML per consentire all’Agenzia di controllare, a posteriori, l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche prodotte dal contribuente in sede di controllo”.
Tutto questo conferma una tesi da me sempre sostenuta (vedi questo articolo) secondo cui l’obbligo di conservazione è un adempimento inutile, di cui nessuno ha il coraggio di parlare per non toccare gli interessi delle lobbies, commerciali e professionali, che hanno fatto della fattura elettronica l’affare della loro vita.
Obbligo di conservazione e provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Per onestà intellettuale devo riconoscere che il comma 6-bis sopra citato prosegue affermando che “I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”, ma se dopo 8 anni il provvedimento non ha ancora visto la luce del sole, altra risposta congrua non trovo se non che la sua emanazione era del tutto inutile, altrimenti ci troveremmo in presenza di un inadempimento di una gravità enorme, anche per le implicazioni commerciali che ne sono derivate e ne derivano tuttora.
Quest’ultima considerazione mi lascia presagire che il provvedimento non verrà mai emanato.
Come rimediare alla mancata conservazione delle fatture elettroniche
Quindi penso che Lei non abbia bisogno di rimediare a nulla, a patto che sia in possesso delle fatture e dei relativi files di riscontro del SDI.
Civiltà vorrebbe che, posto che l’Agenzia delle Entrate ha sia le fatture elettroniche che i relativi hash, istituisse un servizio on line, anche massivo, di “validazione” delle **fatture elettroniche”, in modo che chiunque in possesso di un xml di una fattura elettronica possa avere la certificazione che la fattura è originale e transitata dal SDI.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome.














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