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Prova digitale e AI, come cambia il lavoro dell’ausiliario di polizia giudiziaria



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Nei sequestri di dispositivi e sistemi di intelligenza artificiale la prova digitale non può ridursi a un’acquisizione indistinta. Competenze specialistiche, catena di custodia, limiti alla copia-mezzo e forma scritta della nomina decidono la tenuta dell’accertamento davanti al giudice

Pubblicato il 31 ago 2026

Pier Luca Toselli

Digital forensics presso Ministero



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La scena del crimine ha smesso da tempo di misurarsi in metri quadri per ridursi in una sequenza smisurata di terabyte, invero, la prima grande discontinuità introdotta dall’indagine digitale risiede proprio nella ridefinizione della stessa scena del crimine che se un tempo era tradizionalmente circoscritta a coordinate metriche ben definite, luoghi ed oggetti; oggi risulta profondamente trasformata.

Oggi la scena coincide, infatti, con ecosistemi digitali distribuiti e frammentati (Cloud storage, reti geografiche, dispositivi IoT, infrastrutture multi-tenant), nei quali l’irruzione dell’intelligenza artificiale generativa e predittiva segna un ulteriore radicale mutamento, trasformando l’algoritmo da mero strumento a co-attore, autore o vittima di condotte illecite. La figura tecnica a supporto degli investigatori, rappresentata dall’ausiliario di polizia giudiziaria non può più essere confinata in un ruolo subalterno o meramente esecutivo.

Ausiliario di PG, digital forensics e prova algoritmica

Oggi, l’indizio e la prova non sono più racchiuse in uno spazio ben delimitato (un hard-disk, uno smartphone etc.) e l’investigatore non si confronta più soltanto con la volatilità del dato o con la complessità dei volumi, ma deve decodificare logiche decisionali opache e flussi non sempre trasparenti. Che dire poi dello smisurato aumento delle capacità di “storage” e memoria che fanno sì che  misurare la scena del crimine in terabyte anziché in metri quadri significa confrontarsi con una mole informativa soverchiante, dove il dato rilevante è spesso sommerso e confuso da rumore di fondo digitale, log di sistema e backup stratificati nel tempo che non aiutano, anzi ostacolano l’individuazione del dato strategico, ossia,  della “pistola fumante” che potrà risolvere il caso.

L’ausiliario non si limita più a “spegnere e sequestrare” un hard disk o a trasferire materiale hardware, né a fornire le password di amministrazione per concedere l’accesso alla rete. Il suo compito fondamentale diventa sempre più quello di tradurre l’opacità della tecnologia nel rigore dogmatico del diritto, soprattutto laddove sistemi di intelligenza artificiale caratterizzati dal noto problema della cosiddetta “black box” (ovvero l’impossibilità intrinseca di ricostruire in modo lineare e trasparente i passaggi logici e i flussi decisionali che portano l’algoritmo a produrre un determinato output) rendono l’ausilio investigativo oltremodo indispensabile, complesso e specialistico, imponendo un vaglio critico rigoroso per garantire la verificabilità della prova algoritmica nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive sancite dall’art. 111 della Costituzione e dalle norme del codice di rito.

I nuovi compiti

L’ausiliario non può limitarsi al tradizionale calcolo dell’hash, ma deve documentare rigorosamente la metodologia di auditing applicata, procedendo all’estrazione dei log di inferenza, all’analisi dei pesi del modello e all’utilizzo di vettori di test (test vectors) mirati a replicare e testare il comportamento del sistema in ambiente isolato.

Viviamo in un contesto sociale pervaso da infrastrutture tecnologiche, una realtà che gli operatori del diritto conoscono profondamente. Questa evoluzione ha imposto una revisione radicale dei protocolli investigativi; tant’è che oggi, qualsiasi decreto di perquisizione include in via quasi automatica la ricerca informatica, poiché il perimetro in cui custodiamo il nostro vissuto e le nostre informazioni è ormai meramente digitale. La proliferazione dei dispositivi di memorizzazione di massa e la smaterializzazione dei documenti hanno trasformato radicalmente la scena del reato, imponendo un adeguamento delle garanzie formali e sostanziali a presidio dei diritti fondamentali dell’individuo.

Tale transizione sposta inevitabilmente l’attenzione sulla protezione di questi archivi, richiamando i principi costituzionali di inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) e della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), estesi oggi alla dimensione del domicilio digitale. In questo scenario di crescente complessità, l’introduzione dei moderni sistemi di intelligenza artificiale e degli agenti autonomi nei flussi operativi e investigativi non fa che acuire la necessità di un bilanciamento rigoroso: se da un lato gli algoritmi avanzati e il machine learning offrono strumenti di analisi e classificazione indispensabili per gestire l’enorme mole di dati digitali, dall’altro impongono di ridefinire i confini della responsabilità e dell’azione investigativa, evitando che l’efficienza tecnologica si traduca in una compressione illegittima delle prerogative difensive e del giusto processo.

Perquisizioni digitali e ausiliario di PG nell’era dell’IA

La storia delle perquisizioni giudiziarie è segnata dall’evoluzione degli strumenti di resistenza opposti alla ricerca della prova, del resto, se il superamento delle barriere tradizionali trovava storicamente risposta nell’ausilio di fabbri o unità dei vigili del fuoco, il contesto digitale ribalta completamente l’approccio operativo. La polizia giudiziaria, pur dotata di poteri d’istituto, non possiede in via automatica le chiavi tecniche per forzare archivi cifrati o sistemi complessi; ed oggi, questo divario operativo si manifesta in tutta la sua radicalità laddove l’investigatore si scontra non più con semplici supporti di memorizzazione passivi, ma con ecosistemi pervasi da sistemi di intelligenza artificiale e agenti autonomi.

Quando il target investigativo è protetto da logiche predittive, barriere crittografiche dinamiche o da sistemi in grado di alterare, occultare o autodistruggere i dati in base agli input ambientali, il ricorso all’ausiliario di PG (art. 348, comma 4, c.p.p.) non rappresenta una mera facoltà discrezionale, ma un requisito di sopravvivenza indifferibile ed indispensabile dell’indagine. L’organo inquirente non può improvvisarsi scienziato dei dati di fronte a un’infrastruttura basata su machine learning o reti neurali, la cui architettura risulta connaturata da un’opacità decisionale che impedisce di comprendere immediatamente le linee causali che hanno generato un determinato output.

Come cambia la perquisizione

Durante le operazioni di perquisizione in contesti caratterizzati da sistemi automatizzati o basati su intelligenza artificiale, la polizia giudiziaria deve astenersi da qualsiasi interazione esplorativa estemporanea sui terminali; l’intervento dell’ausiliario tecnico deve essere immediatamente finalizzato alla messa in sicurezza dei log di sessione e alla cristallizzazione dello stato del sistema, prevenendo ove possibile, l’attivazione di meccanismi di autodifesa algoritmica che comprometterebbero irrimediabilmente la genuinità della prova.

Egli deve garantire che l’accesso al sistema avvenga nel rispetto dei canoni di immodificabilità e genuinità imposti dalla Legge 48/2008, evitando che l’interazione con l’agente artificiale attivi protocolli di difesa remota o la sovrascrittura dei log di sistema. In questo scenario, la perquisizione non si esaurisce nella mera apprensione fisica dell’hardware, ma si configura come un’analisi dinamica del modello, dove la competenza tecnica specialistica diventa lo scudo procedurale necessario per evitare che l’atto investigativo si trasformi in una verificabilità impossibile, violando i principi di proporzionalità e il diritto al contraddittorio difensivo.

L’ausiliario esperto in digital forensics e IA assume dunque il ruolo di mediatore metodologico.

Ausiliario di PG e articolo 348 c.p.p.: portata e ambito d’azione

Il codice di procedura penale stabilisce letteralmente che:

“La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.”

Un primo aspetto di rilievo riguarda la collocazione sistematica della norma nell’evidente e logica considerazione che proprio la complessità già prima descritta e quei contesti sempre più eterogenei, confusi e stratificati, non fanno che rendere sempre più indispensabile il ricorso all’ausiliario di polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p. Invero, seppure inserito nella sezione dedicata all’attività d’iniziativa della polizia giudiziaria, il testo contempla espressamente il supporto tecnico anche nell’ambito delle attività delegate dal Pubblico Ministero. La formulazione è volutamente ampia (“atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche”), dilatando il perimetro applicativo a una casistica sterminata.

Di conseguenza, risulta spesso più agevole definire chi non possieda i requisiti per ricoprire tale ruolo piuttosto che circoscrivere preventivamente la platea degli idonei.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia alcuni punti fermi, ormai fondamentali, riguardo a questa figura:

  • ogni operazione compiuta dall’ausiliario nell’esercizio delle sue funzioni è imputata direttamente all’organo di polizia giudiziaria, agendo l’ausiliario in qualità di pubblico ufficiale sotto la direzione e il controllo costante della P.G. Sebbene questo principio rimanga fermo sul piano giuridico, la realtà tecnologica odierna  sempre più dominata da sistemi di intelligenza artificiale, logiche black box e opacità algoritmica ha reso del tutto inadeguato il vecchio paradigma esecutivo (“tu mi dici esattamente cosa fare e io lo eseguo”). Di fronte a un ecosistema digitale complesso, la polizia giudiziaria non può più predeterminare la sequenza tecnica delle operazioni. L’adozione di modelli di machine learning o di sistemi decisionali automatizzati trasforma inevitabilmente la disposizione della P.G. in una richiesta di risultato, delegando all’autonomia e al bagaglio metodologico dell’ausiliario la scelta degli strumenti di auditing, test o analisi più idonei a interrogare l’algoritmo; 
  • tra requisiti soggettivi, oltre all’ovvia competenza tecnica specifica, occorrono maggiore età, assenza di condanne penali ostative, di interdizioni, di misure di sicurezza o prevenzione, di conflitti d’interesse nel procedimento e di provvedimenti di cancellazione da eventuali albi professionali di appartenenza. Per quanto concerne questo aspetto, i requisiti risultano rigorosi e pregnanti, tuttavia allontanandosi dai necessari requisiti “oggettivi”. Invero, i requisiti sono evidentemente “soggettivi” e misurati sulla persona che interviene, ma attraverso quella locuzione “idonee” raggruppa le “skill” che il soggetto deve possedere per adempiere allo specifico compito. In sintesi, non deve essere necessariamente un “ingegnere”, un “amministratore IT” o di “rete” ma un soggetto in grado di ausiliare la polizia giudiziaria nella soluzione, nel superamento dell’ostacolo, che le impedisce di portare a termine le proprie operazioni e prerogative;   
  • infine, l’obbligo di prestazioneL’ausiliario non può sottrarsi all’incarico; un ingiustificato rifiuto integra la violazione dell’articolo 328 del Codice Penale (rifiuto di atti d’ufficio). Nella sua chiarezza e logicità vedremo che tale aspetto è tutt’altro che scontato soprattutto in quei contesti (e capita spesso) ove l’ausiliario è tratto dal personale dipendente dell’azienda che viene investigata, fino al paradosso dell’ausiliario nominato dalla P.G. che poi risulta responsabile in concorso con l’indagato. Si pensi ad una indagine nei confronti di un imprenditore per evasione fiscale dove la polizia giudiziaria per accedere al “gestionale” che gestisce una doppia contabilità si avvale di un ausiliario (lo sviluppatore del gestionale) unico in grado di analizzarne il funzionamento e a conoscenza della combinazione di “switch” tra le contabilità, che poi verrà indagato in concorso con l’imprenditore in quanto responsabile di aver fornito il gestionale volutamente modificato. 

Dalla scena del crimine alla nomina dell’ausiliario di PG

L’esigenza di nominare un ausiliario si manifesta prevalentemente in due scenari operativi che potremo così sintetizzare. Il primo attiene l’intervento autonomo della P.G. (d’iniziativa). È quello che giustifica l’inserimento dell’articolo riguardante l’ausiliario, proprio nell’attività d’iniziativa della P.G. Si manifesta allorquando gli operanti procedono ai sensi degli articoli 352 e seguenti del c.p.p. (in assenza di un decreto preventivo dell’Autorità Giudiziaria) è l’unità non dispone internamente di competenze adeguate a sbloccare il “problema” che attaglia il target informatico. La nomina deve avvenire tempestivamente sul posto (on site), dinanzi al problema si individua la persona in possesso delle capacità e competenze per poterlo superare.

Il secondo scenario è quello caratterizzato da un quadro investigativo già coordinato dalla Procura, (attività cd. delegata) laddove la complessità tecnica emersa durante le prime attività di indagine richiede per il prosieguo l’innesto di un professionista qualificato, si pensi ad un decreto di perquisizione emesso dalla A.G. e delegato per l’esecuzione alla P.G., laddove le preventive attività di indagine abbiano evidenziato che la perquisizione riguarderà sistemi altamente complessi, per i quali le comuni doti in capo agli operatori per quanto qualificati potrebbero non essere sufficienti a portare efficacemente ed efficientemente le operazioni di ricerca, individuazione ed assicurazione delle fonti di prova.

Il fattore temporale e la scelta del professionista

Spesso è impossibile prevedere in anticipo quale ostacolo tecnico si incontrerà sulla scena del crimine, a cagione dell’eterogeneità dei sistemi sempre più complessa e variegata. La nomina, pertanto, avviene dunque molto spesso in tempo reale, valutando la carenza di competenze nel momento esatto in cui essa si palesa.

Questo espone gli operatori a non poche difficoltà. Anche un tecnico esperto, infatti, potrebbe trovarsi in imbarazzo di fronte a sistemi proprietari o architetture particolari, rendendo necessario il supporto incrociato di ulteriori figure specialistiche (sviluppatori, amministratori di sistema, referenti di case di produzione etc.). È pertanto opportuno che la polizia giudiziaria mantenga contatti strutturati con centri di assistenza e produttori, senza trascurare che i sistemi moderni spesso generano log automatizzati la cui semplice esportazione potrebbe soddisfare le esigenze investigative senza compromissioni sistemiche.

Ma vi è molto di più. La diffusione dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale in ogni settore sta esponenzialmente moltiplicando la sete di professionisti in grado di comprenderne, valutarne, cristallizzare e documentare le azioni. Invero, comprendere “cosa fa l’I.A” in quel particolare contesto, quali siano i suoi confini, e come la stessa si muova in quegli spazi, è sempre più “sapere” di diverse figure la cui necessaria sinergia è l’unico possibile baluardo capace di spiegarne dettagliatamente il funzionamento. Di qui una sempre maggiore necessità di figure “ibride” ovvero in sinergia tra loro, capaci di “spiegare” alla polizia giudiziaria il come, cosa, dove, quando e perché di quell’azione attuata dalla I.A. Per chi volesse approfondire quest’ultimo aspetto rimando ad altro mio precedente articolo sempre su questa testata dal titolo: “Diritto penale e Agenti AI, chi risponde dei reati autonomi”.

La questione economica

Un profilo spesso sottovalutato, ma tutt’altro che secondario, riguarda la copertura finanziaria della prestazione, infatti, la prassi di diverse Procure della Repubblica, tende a distinguere nettamente due ipotesi. Una prima attiene ai casi in cui la P.G. agisce d’iniziativa, in questi casi l’eventuale compenso all’ausiliario dovrebbe essere sostenuto direttamente dalla forza di polizia procedente.

Se è pur vero che solitamente l’azione d’iniziativa prosegue poi in un procedimento penale ricadendo poi di fatto nell’ipotesi che vedremo di qui a breve, è innegabile come una mancata “apertura” del procedimento lascia in un “limbo” il povero ausiliario che quasi mai troverà soddisfazione da parte di un “pagamento” da parte della forza di polizia che ne ha richiesto l’intervento. Viceversa, e questa è la seconda ipotesi se l’attività si inserisce in una delega formale del Pubblico Ministero, i costi competono all’amministrazione della giustizia, previa verifica della sussistenza di una delega che autorizzi espressamente la nomina.

Ausiliario di PG: criticità, conflitti e forma della nomina

Individuare la persona giusta comporta la gestione, come abbiamo già sopra accennato di variabili complesse. Spesso si ricorre al responsabile IT dell’azienda perquisita, poiché detiene le chiavi d’accesso e la conoscenza della rete, o comunque a persone molto vicine all’azienda che sono meglio a conoscenza degli strumenti utilizzati, della rete e del suo funzionamento.

Tuttavia, questa scelta se da un lato appare naturale e logica (chi meglio di loro conosce quel sistema) presenta insidie evidenti che richiedono una continua ed attenta ponderazione e valutazione. Come ho già accennato in precedenza un amministratore di sistema o un dirigente apicale potrebbero trovarsi coinvolti, anche solo a titolo di concorso o responsabilità oggettiva, nei fatti oggetto d’indagine. È pertanto buona norma evitare di nominare ausiliari le cui posizioni aziendali li espongano direttamente alle ipotesi di reato perseguite. Inoltre, il ruolo apicale non garantisce una conoscenza capillare di ogni singolo sottosistema informatico aziendale; spesso il manager dovrà a sua volta delegare collaboratori interni.

Tuttavia, la prassi giudiziaria quotidiana continua a scontrarsi con questo duplice binario di criticità, queste figure professionali si trovano confinate in una morsa insostenibile, invero, se da un lato hanno l’obbligo penalmente sanzionato di prestare ausilio e collaborare con le autorità inquirenti; dall’altro, l’evidente, ineliminabile conflitto di interessi nei confronti della propria realtà lavorativa.

Tale commistione di ruoli compromette alla radice la terzietà e la neutralità dell’accertamento tecnico. L’amministratore di sistema interno conosce l’architettura di rete meglio di chiunque altro, ma è strutturalmente incapace di porsi come soggetto super partes. Il rischio concreto è che la perquisizione informatica venga pilotata, consapevolmente o meno, verso target prestabiliti, occultando vulnerabilità aziendali o salvaguardando determinati asset a scapito di altri. Riporre l’effettività della garanzia tecnica in soggetti legati da un vincolo fiduciario e lavorativo con l’ente perquisito significa incrinare la credibilità dell’intera attività d’indagine sin dalle sue battute iniziali

Sequestro digitale, copia-mezzo e limiti dell’indagine

Altra enorme criticità risiede nel progressivo e inevitabile irrigidimento della giurisprudenza di legittimità, ormai categorica nel respingere la prassi dei “sequestri onnivori” o esplorativi. Sulla scorta di arresti fondamentali della Suprema Corte tra cui la nota pronuncia Sez. VI, n. 34265/2020 (Aleotti) e i successivi orientamenti in materia di proporzionalità, adeguatezza e divieto di fishing espeditivo è stato fermamente ribadito che l’acquisizione indiscriminata di un’intera massa di dati digitali non può ridursi a una delega in bianco conferita alla polizia giudiziaria.

Il sequestro di un dispositivo non autorizza l’archiviazione indeterminata di tutto ciò che esso contiene. La copia integrale (la cosiddetta “copia-mezzo”) non costituisce il corpo del reato né una res confiscabile in via definitiva, ma si configura unicamente come uno strumento servente una duplicazione tecnica volta a restituire il contenitore fisico (smartphone, workstation, server) all’avente diritto nel minor tempo possibile, riservando a un momento successivo la selezione dei filtri e dei dati pertinenti. Pretendere una selezione mirata del dato già nella fase genetica della perquisizione o, quantomeno, imporre rigidi limiti temporali, oggettivi e contenutistici attraverso una motivazione rigorosa del decreto non rappresenta un mero vezzo formalistico o burocratico. Al contrario, costituisce l’unico argine effettivo contro la trasformazione del procedimento penale in un’indagine esplorativa permanente sulla vita privata dell’indagato e di terzi estranei.

Le conseguenze

In questo scontro frontale tra l’esigenza investigativa di “cristallizzare tutto e subito” e la salvaguardia dell’inviolabile diritto di difesa, l’attività dell’ausiliario di PG cessa di essere un atto neutro e meramente esecutivo ma diviene il fulcro architettonico su cui si regge o miseramente si sgretola la tenuta dibattimentale della prova digitale.

Se la catena di custodia presenta falle, se i criteri di ricerca (come l’impostazione delle parole chiave o dei filtri semantici) si rivelano approssimativi, o se la copia-mezzo viene trattenuta oltre il tempo strettamente necessario senza un adeguato controllo giurisdizionale, l’intero edificio probatorio rischia di crollare miseramente al vaglio del contraddittorio e della cross-examination in dibattimento.

La prova digitale non possiede alcuna autosufficienza ontologica: la sua validità processuale è direttamente e indissolubilmente proporzionale alla trasparenza, alla verificabilità e al rigore scientifico delle procedure di estrazione e selezione adottate sin dalle primissime fasi delle indagini preliminari. L’esperto forense e l’ausiliario devono operare nella consapevolezza che ogni singola scelta metodologica potrà essere riesaminata e contestata dai consulenti di parte in un’aula di Tribunale.

Superate queste valutazioni, tutt’altro che irrilevanti, si giunge alla “nomina” dell’ausiliario. Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia talvolta escluso la rigidità di forme sacramentali per la nomina, l’adozione di un atto scritto e sottoscritto rappresenta a parere dello scrivente, una garanzia irrinunciabile per tutte le parti coinvolte.

Un primo elemento è rappresentato da una sorta di tracciabilità dell’incarico e sua esecuzione, è infatti innegabile come la forma scritta formalizza i motivi del ricorso all’ausiliario e delimita con precisione le operazioni richieste, togliendo ogni spazio ad incomprensioni, fraintendimenti etc. che riverberano in modo negativo al momento del dibattimento qualora si voglia approfondire il chi, cosa, come dove e quando, rivolto a determinare il “peso” delle azioni rimesse in capo all’ausiliario, finanche alla “misurazione” se ciò che è stato svolto corrisponda o meno alle richieste effettive della P.G. incapace nello specifico contesto di procedere altrimenti. Si eviteranno così in quella sede processuale l’incompetenza o l’inutilizzabilità dell’atto tecnico.

Un secondo elemento è rappresentato che attraverso la forma scritta l’ausiliario viene messo al corrente dei propri obblighi, prevenendo ambiguità che potrebbero sfociare in fattispecie più gravi (come il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. o il concorso nel reato); e dall’altro si tutela altresì la P.G.

Ausiliario di PG e prova digitale: le garanzie nel dibattimento

La transizione irreversibile dalla materialità della prova fisica all’impalpabilità degli ecosistemi digitali e algoritmici impone al sistema penale una mutazione genetica non più differibile. La scena del crimine ha smesso da tempo di possedere confini topografici misurabili, riducendosi a una sequenza smisurata e caotica di terabyte, spesso governata dall’opacità impenetrabile dei sistemi a scatola nera e delle logiche predittive. In questo scenario in cui la tecnologia non è più un semplice strumento inerte, ma un co-attore dinamico e pervasivo, il tradizionale dogma della prova perde ogni pretesa di autosufficienza ontologica, richiedendo un ripensamento radicale delle categorie dogmatiche del rito.

In tale prospettiva, la figura dell’ausiliario di polizia giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p.) attraversa una metamorfosi inevitabile: cessa definitivamente di essere il braccio esecutivo di un ordine meccanico o un mero fornitore di credenziali d’accesso, per elevarsi a indispensabile mediatore metodologico tra la complessità tecnologica e il rigore formale del diritto. Di fronte alla crisi irreversibile del vecchio paradigma prescrittivo in cui la P.G. poteva limitarsi a dettare protocolli rigidi, l’investigazione moderna si fonda su una “richiesta di risultato” che esige dall’ausiliario non solo competenza tecnica, ma un’assoluta trasparenza procedurale. Egli diventa il garante di quella verificabilità scientifica senza la quale la prova algoritmica si riduce a un atto di fede inaccettabile in uno Stato di diritto.

I rischi

Questo cambiamento di paradigma porta con sé sfide di inaudita gravità sistematica. Da un lato, l’esigenza di cristallizzare lo stato dei luoghi digitali per evitare reazioni di autodifesa algoritmica o la dispersione della fonte di prova si scontra frontalmente con il divieto categorico di trasformare l’indagine in una fishing expedition permanente. Dall’altro, la prassi di attingere alle competenze del personale interno all’ente perquisito si siede pericolosamente sul crinale di un conflitto d’interessi insanabile, capace di minare alla radice la terzietà e la credibilità dell’intero accertamento. Ed è proprio qui che la rigidità formale dell’atto scritto di nomina, la delimitazione rigorosa dei perimetri d’azione e il rispetto rigoroso dei canoni di proporzionalità e adeguatezza tracciano il confine tra il giusto processo e l’arbitrio investigativo.

In ultima analisi, la tenuta dibattimentale della prova digitale non riposa sulla complessità degli algoritmi impiegati, ma sulla qualità e sulla verificabilità del metodo. La tutela dei diritti fondamentali  estesa ormai alla dimensione costituzionale del domicilio digitale e della segretezza delle comunicazioni  non può essere sacrificata sull’altare di un’efficienza investigativa priva di argini dogmatici. Custodire la catena di custodia, documentare le metodologie di auditing sui modelli complessi, evitare sequestri onnivori e pretendere il pieno dispiegarsi del contraddittorio difensivo costituiscono, oggi più che mai, l’unico presidio possibile per impedire che la modernità tecnologica travolga le garanzie irrinunciabili del giusto processo penale.

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