investimenti

Incentivi fiscali alle startup innovative: la giungla che frena investitori



Indirizzo copiato

Detrazioni fiscali per investimenti in startup innovative: il 65% “de minimis” promette molto ma impone adempimenti preventivi e vincoli che spesso spingono verso il 30%, ora scaduto. Tra nuove regole del ScaleUp Act e definizioni UE su startup e scaleup, cresce il rischio di una burocrazia incoerente e penalizzante

Pubblicato il 3 feb 2026

Giorgio Ciron

Direttore InnovUp



startup sostenibili venture capital ue-usa incentivi fiscali startup innovative

La normativa italiana sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative sta attraversando una fase di crescente complessità, che preoccupa l’ecosistema imprenditoriale.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio, che include anche nuove definizioni e proposte europee che, seppur mirate alla semplificazione, rischiano al contrario di complicare ulteriormente il quadro, anche a livello di integrazione e coerenza tra Paesi.

Si sta creando una “giungla” burocratica inestricabile con cui founder e investitori italiani si scontrano e temono di scontrarsi sempre più.

Il dibattito verte sulla necessità di semplificare le regole esistenti piuttosto che introdurre nuovi ostacoli burocratici.

Il paradosso della detrazione “de minimis” al 65%

La normativa italiana sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative sta attraversando una fase di crescente complessità che preoccupa fortemente la filiera dell’innovazione.

La detrazione fiscale del 65%, cd. “de minimis” (perché inserita nel quadro sugli Aiuti di Stato), introdotta per incentivare gli investimenti in startup innovative, richiede adempimenti burocratici preventivi farraginosi che, se non rispettati alla lettera, possono far perdere gran parte del beneficio agli investitori.

Come sottolineato da diversi operatori del settore, la detrazione ordinaria al 30%, pur essendo inferiore a quella “de minimis” al 65%, è stata largamente più utilizzata fino ad ora.

Il motivo? La sua semplicità.

Essendo in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, richiede molta meno burocrazia rispetto alla detrazione al 65%.

Incentivi fiscali startup innovative: perché il 65% è così difficile da usare

In particolare, per il “de minimis” è prevista la necessità di comunicare una serie di informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prima dell’investimento.

Se questa comunicazione preventiva non viene effettuata o non rispetta rigide tempistiche, il rischio è l’impossibilità di utilizzare il beneficio o possibili contestazioni, a posteriori, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A questo si aggiungono i recenti vincoli introdotti dal cd. ScaleUp Act: l’impossibilità dell’utilizzo del “de minimis” per investitori che detengono o deterranno, dopo l’aumento di capitale, più del 25% delle quote o dei diritti di governance della startup; una definizione poco chiara dell’utilizzo nel caso di SAFE e l’esclusione di questo incentivo per investimenti in PMI innovative.

Insomma, una situazione che sta creando non pochi grattacapi a founder e business angel, come emerso da recenti testimonianze dirette di investitori che si sono trovati esclusi dal beneficio maggiore per questi motivi.

Questo dimostra un principio fondamentale: la semplicità e la certezza delle regole è molto più importante della magnitudo degli aiuti.

La scadenza del 30% e l’effetto PMI innovative

Il quadro si fa ancora più nebuloso se consideriamo la scadenza della detrazione al 30% allo scorso 31 dicembre.

Ricordiamo che era l’unica rimasta per gli investimenti in PMI innovative che, quindi, oggi non possono più garantire benefici fiscali a chi le finanzia.

A questo si aggiunge l’incertezza sulle tempistiche del suo rinnovo.

Gli adempimenti che i founder devono conoscere

Per permettere a un business angel di usufruire della detrazione fiscale del 65%, non basta che la startup sia iscritta al registro delle imprese innovative.

È obbligatorio che la società comunichi preventivamente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato l’intenzione del business angel di investire, indicando nome e cognome dell’investitore.

Solo dopo questa comunicazione può avvenire il versamento.

L’iter prevede:

  • Autenticazione sul portale Invitalia/MIMIT
  • Compilazione della domanda di regime de minimis prima dell’esecuzione dell’investimento
  • Produzione della dichiarazione che l’investitore deve richiedere alla società (o viceversa)

È importante notare che questa procedura vale anche per i convertendi, investimenti nei quali la conversione in quote avviene in un secondo momento rispetto al versamento del capitale.

Sul portale MIMIT è tecnicamente impossibile inserire una data di versamento anteriore a quella di compilazione, rendendo formalmente impossibile “recuperare” l’adempimento a posteriori.

L’arrivo delle nuove definizioni europee

Come se la situazione non fosse già abbastanza complessa, l’Europa sta introducendo tre nuove definizioni di “innovative company”, “startup” e “scaleup” nell’ambito della “Startup & Scaleup Strategy”.

Queste definizioni, che dovrebbero essere legate al perimetro di applicazione del cd. 28esimo regime e ad eventuali altri incentivi, non è chiaro come dovranno essere recepite dagli Stati membri e, nel caso italiano, rischiano di stratificarsi rispetto alla nostra normativa, complicando ulteriormente il quadro.

In generale, ci si chiede come l’introduzione di definizioni normative possa raggiungere l’ambizioso obiettivo del “Choose Europe to Start & Scale”: le startup chiedono meno regole e burocrazia per restare e scalare, non più vincoli e definizioni.

Definizioni UE: i criteri proposti per “innovative company”

La proposta europea prevede che una “innovative company” debba soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • Aver sostenuto costi di R&D pari ad almeno il 10% dei costi operativi in almeno uno degli ultimi tre anni, certificati da un revisore esterno
  • Aver ricevuto finanziamenti da Private Equity o Venture Capital negli ultimi tre anni
  • Possedere altre certificazioni di innovatività

Definizione UE di “startup”: requisiti cumulativi

Secondo la nuova proposta, si definisce invece “startup” un’impresa che, oltre a soddisfare la definizione di impresa innovativa, risponda ai seguenti criteri cumulativi:

  • Non è quotata, è di proprietà privata e indipendente (salvo proprietà maggioritaria da fondi PE e/o VC)
  • È una microimpresa, secondo la definizione UE (meno di 50 dipendenti e fatturato o totale di bilancio fino a 10 milioni di euro, qualificandosi come autonoma)
  • Opera (in qualsiasi mercato) da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale

Definizione UE di “scaleup”: requisiti cumulativi

Si definisce inoltre “scaleup” un’impresa che, oltre a soddisfare la definizione di impresa innovativa, risponda ai seguenti criteri cumulativi:

  • Non è quotata, è di proprietà privata e indipendente (salvo proprietà maggioritaria da fondi PE e/o VC)
  • Ha fatturato o totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro (cioè più grande di una microimpresa secondo la definizione UE delle PMI), indipendentemente dal numero di dipendenti
  • Ha una crescita media annualizzata di dipendenti o ricavi superiore al 20% negli ultimi due anni, oppure ha raccolto almeno 3 milioni di euro di finanziamenti VC negli ultimi due anni

Il nodo dell’integrazione con l’Italia e il costo della compliance

Il problema principale è duplice: come si integreranno queste definizioni con quelle italiane, totalmente diverse?

E soprattutto, quanto costerà e quanto sarà complicato ottenere le certificazioni esterne richieste?

Il rischio di una giungla burocratica e il dibattito nella comunità startup

La combinazione di tutti questi fattori sta creando quella che gli operatori del settore definiscono una “giungla burocratica inestricabile”.

La stretta dell’Agenzia delle Entrate sui controlli, unita al blocco della detrazione al 30%, alle nuove regole introdotte dal cd. ScaleUp Act e alle definizioni e proposte europee, rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano.

All’interno dell’ecosistema startup italiano, il dibattito è acceso.

Da un lato, c’è chi riconosce la necessità di avere definizioni chiare quando si tratta di distribuire incentivi con soldi pubblici: senza paletti definiti, sarebbe impossibile stabilire chi ha diritto e chi no.

Dall’altro lato, molti sottolineano come il modello della Silicon Valley funzioni proprio perché privo di questi vincoli burocratici.

L’idea che per aprire una startup sia necessario rivolgersi a un “certificatore autorizzato” che confermi l’innovatività dell’impresa viene vista come un controsenso rispetto alla natura stessa dell’imprenditoria innovativa.

Conclusioni: serve semplificazione, non nuova burocrazia

Se l’obiettivo per l’Italia e l’Europa è competere davvero nell’attrarre e far crescere le migliori startup innovative, la strada non passa dall’aggiungere livelli di complessità normativa, con nuove definizioni, nuove regole e nuova burocrazia, ma dal semplificare l’esistente.

È fondamentale che chi elabora le normative abbia una visione concreta dell’implementazione sul campo e dei suoi impatti, con numeri alla mano e competenze di service design.

Il rischio concreto è che, mentre l’Europa cerca di costruire un ecosistema favorevole alle startup, finisca per creare una struttura così complessa da rendere più conveniente per i founder europei costituire direttamente dual company con strutture negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni più snelle, continuando a operare in Europa solo con team o contractor.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x