L’art. 13 della L. 132/2025 introduce per tutte le professioni intellettuali uno specifico obbligo di trasparenza con riferimento all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’esecuzione della prestazione professionale, segnando, in questo modo, un cambio di paradigma per le professioni intellettuali in Italia. L’art. 13 della citata legge, infatti, ispirato ai principi di antropocentrismo e trasparenza, esplicitati anche nell’AI Act e nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), impone l’obbligo di informare i clienti circa l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’esercizio della propria attività professionale.
La legge stabilisce il principio di “prevalenza del lavoro intellettuale” e prescrive che l’IA possa essere utilizzata solo come strumento di supporto e ausilio, mai come sostituto della cultura professionale e della capacità valutativa del professionista.
Indice degli argomenti
Obbligo di trasparenza avvocati intelligenza artificiale: il nuovo obbligo di legge
La valenza di questa comunicazione va ben oltre un mero adempimento formale: coinvolge la natura stessa del rapporto fiduciario, la differenza tra uso strumentale e consulenza “generativa” e l’emergere di nuovi standard etici e deontologici.
L’informativa diventa uno strumento decisivo per riaffermare la professionalità dell’avvocato, per proteggere il primato dell’apporto umano sullo strumento tecnologico e per consolidare il legame fiduciario con il cliente.
Rapporto fiduciario e obbligo di trasparenza avvocati intelligenza artificiale
L’obbligo di trasparenza e di informazione di cui sono oggi onerati i professionisti li metterà davanti a una scelta fondamentale, ossia l’individuazione delle modalità con le quali informare il cliente dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle loro attività.
Le reazioni degli avvocati all’uso dell’IA
Fino ad oggi sono state raccolte posizioni molto diverse, dal “non devo informare di nulla tanto ChatGPT non lo uso” al “faccio finta di nulla, tanto chi vuoi che se ne accorga”, dal “inserisco un passaggio nell’informativa” al più classico “e tu cosa fai? Io non ho ancora deciso”.
È proprio qui, in queste posizioni, che si annida l’errore.
Uso strumentale dell’IA e prevalenza del lavoro intellettuale
Nella professione legale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è limitato all’impiego di sistemi di IA generativa per la redazione di bozze, atti, documenti o lettere. No: i software vengono utilizzati anche per le più classiche ricerche giurisprudenziali.
La differenza, però, tra le due ipotesi è sostanziale. Nel primo caso, l’intervento algoritmico entra nel cuore dell’attività professionale, potendo generare atti, documenti, pareri, svolgendo in parte quella attività per la quale il cliente si affida a un professionista qualificato. Nel secondo caso, invece, l’IA è solo un potenziamento dell’indagine, un filtro che velocizza la fase conoscitiva ma che lascia all’avvocato il compito di interpretare, valutare, selezionare ciò che conta per il caso concreto.
La L.132/2025 è chiara nell’indicare all’art. 13 che nelle professioni intellettuali l’utilizzo dell’IA «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».
Sono quindi ammesse le sole attività strumentali e di supporto.
IA generativa nella redazione di atti e documenti
Ci si interroga se queste attività strumentali e di supporto possano ricomprendere gli utilizzi di tali strumenti per la generazione di bozze di atti o di documenti che poi, attraverso l’apporto del professionista, vengano personalizzati per il singolo caso.
In altre parole, può essere utilizzata l’intelligenza artificiale generativa per creare un modello che poi il professionista adatta secondo le specifiche peculiarità del caso concreto? In fondo i formulari sono sempre esistiti, quindi laddove l’IA si limitasse a generare un fac simile, per esempio di una lettera di diffida, non ci sarebbero grandi problemi, almeno a parere di chi scrive.
Generazione di bozze e atti e obbligo di trasparenza avvocati intelligenza artificiale
La questione, però, cambia se quella lettera di diffida di cui si diceva poc’anzi non sia un modello, ma sia il frutto di un prompt finalizzato alla redazione di una diffida particolareggiata nella sua specificità.
In questo caso tale impiego dell’IA deve essere considerato vietato proprio perché non si tratta di un utilizzo strumentale e di supporto. Nemmeno il controllo ex post effettuato dal professionista sull’output fornito dallo strumento utilizzato può far acquisire il carattere di strumentalità all’apporto dell’IA.
Non si tratta solo di trasparenza, ma anche di impieghi ammessi e di utilizzi vietati.
Ma come si può comunicare questa differenza (sostanziale) al cliente? Come si può rimarcare la professionalità dell’avvocato che sì utilizza l’IA, ma lo fa per svolgere la propria professione, e lo fa nel pieno rispetto non solo della legge e dei principi etici e deontologici, ma anche della fiducia che il cliente ha riposto nel professionista?
Come si può far capire che l’utilizzo dell’IA non vuol dire che ChatGPT e altri sistemi di intelligenza artificiale si sostituiscono e svolgono il lavoro dell’avvocato al posto del professionista?
Informativa CNF, responsabilità deontologica e fiducia nel tempo
Il CNF è venuto in soccorso degli iscritti proponendo un modello di informativa che punta a sottolineare l’utilizzo strumentale dell’IA nella professione legale.
Il modello di informativa del CNF
L’avvocato, quindi, non solo dovrà dichiarare espressamente l’impiego di sistemi di IA e li potrà utilizzare esclusivamente per attività di supporto (come per esempio organizzazione e ricerche) e non per la sostituzione della prestazione, ma dovrà rispettare anche le disposizioni del GDPR e dei principi deontologici, oltre a verificare l’output fornito e a validarlo.
Trasparenza, fiducia e futuro della professione
La trasparenza non è solo compliance, bensì uno strumento evoluto di consolidamento del rapporto fiduciario, della reputazione e della responsabilità personale. Il professionista è chiamato ad adottare una comunicazione chiara, preventiva e comprensibile, in grado di rassicurare il cliente sulla persistenza del ruolo umano e sulla natura ausiliaria dell’IA.
Ci si domanda, però, se anche questo obbligo di trasparenza si trasformerà in una documentazione da far rientrare nella categoria del “tanto nessuno legge” oppure saremo in grado di utilizzarla per riaffermare i valori della nostra professione.
Solo il tempo potrà darci la risposta.











