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Riforma doganale europea, cosa cambia per e-commerce e dropshipping



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La riforma doganale europea cambia il quadro per gli store online e rende più onerosi i modelli basati su filiere opache. Con nuove responsabilità e costi aggiuntivi, la compliance diventa una leva necessaria per proteggere margini, continuità operativa e competitività

Pubblicato il 28 apr 2026

Andrea Spedale

Presidente dell’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel)



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La riforma doganale europea cambia le regole per il commercio elettronico e mette in discussione i modelli di dropshipping basati su filiere opache e prodotti di basso valore. Dal primo luglio 2026, la soppressione della franchigia doganale e l’introduzione del dazio forfettario incidono sui margini e sulla gestione operativa degli store. Per gli operatori online, la compliance diventa così un requisito essenziale di sostenibilità e competitività.

Cosa cambia con la riforma doganale

Per anni il dropshipping è stato disegnato come un modello di business privo di attriti. Un venditore, o dropshipper, poteva proporre prodotti online senza detenerli fisicamente in magazzino, affidando l’intera logistica al fornitore e azzerando ogni rischio d’impresa. In questa narrazione, si è diffusa una visione che per lo più limitava l’e-commerce a un’attività di marketing e acquisizione clienti. Oggi però il quadro è cambiato in modo sostanziale.

L’Unione europea sta introducendo regole che incidono direttamente su chi importa, vende e distribuisce prodotti provenienti da Paesi extra-Ue. Il risultato è un cambio di paradigma che riguarda in particolare il dropshipping, soprattutto quando si basa su filiere poco trasparenti, documentazione incompleta e prodotti di basso valore acquistati fuori dall’Europa. Un punto di svolta irreversibile arriverà il 1° luglio 2026 con la revisione doganale.

Come la riforma doganale europea ridefinisce le responsabilità

Uno degli equivoci più diffusi tra gli operatori è l’idea di poter restare estranei alla filiera del prodotto perché non si tocca fisicamente la merce. Dal punto di vista doganale e regolatorio, questa distinzione non regge più. Chi vende a un consumatore europeo, incassa il pagamento e organizza la transazione commerciale oggi è chiamato a rispondere in modo più diretto della conformità del prodotto immesso sul mercato. Il legislatore europeo ha eliminato questa zona d’ombra introducendo, dal punto di vista doganale e fiscale, il concetto di “Deemed Importer” (importatore presunto). Se un consumatore europeo acquista su uno store – indipendentemente dalla piattaforma utilizzata – e il merchant incassa il pagamento, quest’ultimo è giuridicamente riconosciuto come il soggetto che immette il prodotto nel mercato comunitario.

Questa assunzione di responsabilità poggia su tre pilastri normativi che stanno entrando contemporaneamente a regime.

Sicurezza dei prodotti e obblighi documentali

Il primo riferimento è il Regolamento Ue 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (Gpsr), pienamente applicabile dal 13 dicembre 2024. Il provvedimento impone che ogni prodotto immesso sul mercato europeo abbia un operatore economico stabilito nell’Ue che possa assumerne la responsabilità. In pratica, non è più sufficiente limitarsi a fare da intermediari commerciali: il venditore europeo deve poter dimostrare di conoscere la filiera e di disporre della documentazione necessaria.

Se un’azienda vende in dropshipping articoli elettronici, cosmetici o giocattoli di provenienza asiatica, le autorità di vigilanza si rivolgono direttamente alla società europea che ha intermediato la transazione.

Questo significa avere, quando richiesto, la dichiarazione di conformità, i test report e il fascicolo tecnico, oltre alle istruzioni nella lingua del mercato di destinazione. Nei modelli di dropshipping più tradizionali, queste informazioni mancano spesso del tutto o sono difficili da ottenere. Tuttavia, in caso di danni causati dal prodotto, il venditore europeo risponde civilmente e penalmente. La mancata conoscenza della propria filiera produttiva cessa di essere una giustificazione per configurarsi, al contrario, come una precisa violazione normativa.

Pressione sulle piattaforme e qualità della filiera

A rafforzare questo cambiamento concorre anche il Digital Services Act, che ha reso più stringente l’attenzione delle istituzioni europee sui marketplace e sui canali digitali utilizzati per la vendita di prodotti non conformi o potenzialmente pericolosi. Il tema non riguarda solo le grandi piattaforme globali: l’attenzione della vigilanza si sta estendendo anche agli operatori più piccoli, soprattutto quando commercializzano beni analoghi e si muovono su filiere extraeuropee difficili da verificare.

In questo scenario, la compliance non è più un tema accessorio. Diventa una condizione essenziale per continuare a operare senza esporre l’impresa a rischi regolatori, doganali e reputazionali. Per chi vende online, la qualità della filiera torna così al centro del modello di business.

Riforma doganale europea: cosa cambia dal primo luglio 2026

Sul fronte doganale, il punto di svolta arriverà con la riforma che interviene sul trattamento dei beni di modesto valore. Uno degli effetti più rilevanti sarà la soppressione della franchigia doganale per le spedizioni sotto i 150 euro, una soglia che per anni ha favorito l’ingresso di un grande numero di pacchi a basso valore, spesso con controlli ridotti.

Dal primo luglio 2026 al primo luglio 2028, in attesa della piena operatività del nuovo sistema informatico doganale, è previsto un dazio forfettario di 3 euro per singolo articolo sulle spedizioni fino a 150 euro di valore. Si tratta di una misura che incide in modo diretto sui margini dei modelli low ticket, cioè su quei cataloghi costruiti su volumi elevati e prezzi unitari molto bassi.

Ioss, consegne e rischio operativo per gli store

Un ulteriore elemento da considerare riguarda il regime speciale Ioss che consente di assolvere l’Iva al momento del checkout, evitando oneri per il destinatario, e di semplificare la gestione dell’importazione per il consumatore finale. In questo nuovo quadro, il dazio forfettario si applica di default quando si utilizza l’Ioss; se invece l’operatore sceglie di non aderire al regime, la spedizione rientra nel circuito ordinario, con possibile blocco della merce in dogana, richiesta di dazi e oneri di sdoganamento al destinatario e aumento del rischio che il cliente rifiuti la consegna. Le conseguenze sono immediate: più contestazioni, più chargeback e maggiore instabilità nei rapporti con i sistemi di pagamento e con la stessa tenuta commerciale dell’e-commerce. A tutela del nuovo sistema, l’Articolo 3 del Regolamento Ue 2026/382 prescrive un monitoraggio mensile da parte della Commissione per identificare eventuali deviazioni anomale dei flussi commerciali.

La filiera, in altre parole, non è più un dettaglio tecnico: è parte integrante della stabilità dell’impresa.

Perché la riforma doganale europea rende la compliance un vantaggio

Il cambiamento in corso richiede una gestione più professionale della supply chain. Per continuare a operare in modo sostenibile, gli store devono strutturare relazioni più solide con i fornitori, acquisire la documentazione necessaria prima della vendita e introdurre controlli preventivi sulla conformità dei prodotti.

In questo senso, la compliance non va letta soltanto come un obbligo ma trasformarsi in un vantaggio competitivo. In un mercato sempre più attento alla trasparenza delle filiere, la capacità di dimostrare conformità non è più un elemento accessorio, ma una componente essenziale del posizionamento.

Definire processi documentali chiari e aderire a strumenti ufficiali e Codici di condotta, come quello realizzato da Aicel, è un modo concreto per ridurre i rischi, disporre di un framework documentale essenziale in caso di ispezione. È in definitiva un passaggio indispensabile per tutelare la continuità aziendale, differenziando le imprese strutturate da quegli operatori che faticano ad adattarsi alle nuove regole del mercato unico.

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