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Legge sull’intelligenza artificiale, ecco le novità decise dalla Camera



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Il testo ora approvato dalla Camera sul ddl AI ha novità sostanziali rispetto a quello del Senato. Spicca un ruolo di coordinamento alla presidenza del Consiglio e via all’obbligo di residenza dei datacenter sul territorio nazionali, tra gli altri. Ecco l’analisi dettagliata del testo del disegno di legge sull’intelligenza artificiale

Pubblicato il 27 giu 2025

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



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L’Italia accelera sulle regole sull’intelligenza artificiale e ora introduce novità rilevanti.

Questa settimana la Camera dei Deputati ha approvato con modificazioni (DDL 2316) il disegno di legge sull’intelligenza artificiale. Rispetto a quello approvato dal Senato della Repubblica (DDL 1146) il testo è allenato nella struttura. I due però presentano alcune differenze rilevanti nei contenuti e negli obiettivi. Questione rilevante dal momento che ora il testo deve tornare al Senato per approvazione definitiva (salvo ulteriori modifiche, cosa che poi obbligherebbe a un ritorno alla Camera).

Di seguito la descrizione delle differenze principali. Tra cui spiccano:

  • Il ritorno di un ruolo di Agcom, competenza europea per il Dsa
  • Coordinamento presso la presidenza del Consiglio
  • Rimosso obbligo di avere i datacenter sul territorio nazionale

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Disegno di legge sull’intelligenza artificiale, le novità della Camera rispetto al testo precedente del Senato

Articolo 3 Principi generali

Viene inserito al comma 4 il principio che l’IA non deve pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

Articolo 4 Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

Al comma 4 è introdotta la necessità che l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, avvenga nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5 Principi in materia di sviluppo economico

Il comma 1 rimanda alla necessità di dare supporto al tessuto produttivo nazionale costituito da Micro imprese e PMI al fine di accrescerne la competitività. Viene altresì menzionata la robotica come strumento che affianca l’IA.

Articolo 6 Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

Nel comma 2 è stato eliminato il riferimento alla presenza del server nel territorio nazionale presente nel testo del DDL approvato dal Senato che prevedeva che: I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.

Il testo è un’occasione mancata per affermare una vera sovranità tecnologica europea”. “Il provvedimento poteva essere lo strumento per combattere le nuove oligarchie dell’IA, promuovendo investimenti in tecnologie proprietarie europee e cloud sovrano.

Invece sono stati bocciati i nostri emendamenti su trasparenza algoritmica e addestramento dei modelli. Una scelta grave e inconcepibile. La tecnologia non è neutrale, e senza strumenti di democratizzazione, rischia di diventare un potente strumento di dominio (vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd).

Articolo 15 Uso in ambito giudiziario

Entrambi i testi stabiliscono che ogni decisione giudiziaria deve rimanere sotto il controllo del magistrato.

Articolo 16 Ambito della delega al Governo

Il Senato con il DDL 1146 conferisce una delega al Governo per regolamentare l’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi IA. La Camera con il DDL 2316 mantiene la stessa delega ma specifica che non devono derivarne ulteriori obblighi negli ambiti già disciplinati dal regolamento (UE) 2024/1689:

«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito».

Questa clausola intende evitare sovrapposizioni o oneri aggiuntivi rispetto alla normativa europea già in vigore.

Articolo 19 Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delleattività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale)

Entrambi i testi prevedono l’adozione di una strategia nazionale sull’IA. Il testo approvato dal Senato è più dettagliato su quali ministeri e autorità partecipano alla definizione della strategia nazionale per l’IA ma il testo approvato dalla Camera mantiene l’impianto ma lascia più flessibilità nei riferimenti agli attori coinvolti.

Ad esempio, nel testo del DDL 2316 si legge: «Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove, d’intesa con i Ministri competenti, la definizione della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale».

Tale formulazione mira con tutta verosimiglianza a garantire una maggiore adattabilità nel coordinamento tra i diversi organi dello Stato.

Il DDL 2316 prevede l’istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati.

Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti di Agenzia per l’Italia digitale (AgID), l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il Comitato, per assicurare la migliore realizzazione della strategia, svolge funzioni di coordinamento dell’azione di indirizzo e di promozione delle attività di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell’innovazione digitale.

Il Comitato svolge altresì funzioni di coordinamento delle attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell’intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.

Articolo 20 Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale

Il comma 4 dell’art 20 conferma le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e aggiunge rispetto al testo approvato dal Senato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Articolo 26 Tutela penale ampliata

Il testo del PdL 2316 la Camera è identico a quello precedentemente approvato dal Senato, ed amplia in modo significativo il codice penale per includere reati specifici relativi all’uso illecito di IA, tra cui:

  1. L’aggravante per uso di IA nei reati comuni se un reato comune è commesso con l’impiego di intelligenza artificiale;
  2. un nuovo reato riguardante la «l’aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;
  3. sanzioni più severe in caso di violazione della normativa in materia di diritto d’autore, frode e manipolazione finanziaria rese possibili tramite l’uso di IA.
  4. Questi interventi normativi mirano a contrastare l’utilizzo distorto delle nuove tecnologie, specialmente nei contesti più vulnerabili per la società.

Articolo 27 Clausole di invarianza finanziaria

I due testi coincidono nei contenuti. Infatti, entrambe le versioni affermano il principio secondo cui l’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28 Disposizioni finali

Il testo dell’art. 28 comma 1, come approvato dalla Camera prevede che Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani di Paesi appartenenti all’Unione europea. Sulla base dell’interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

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