DDL Concorrenza

Canone Unico Patrimoniale e tlc: senza norma cresce il rischio di contenziosi



Indirizzo copiato

Il chiarimento sul Canone Unico Patrimoniale per gli operatori TLC era entrato nelle prime bozze del DDL Concorrenza, ma è stato poi eliminato. Restano così aperti i dubbi sull’applicazione del CUP da parte degli enti locali, con il rischio di nuovi accertamenti, ricorsi e contenziosi

Pubblicato il 23 lug 2026



shutterstock_2144141939 (1)
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti


Tra le misure contenute nelle prime bozze del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza figurava una disposizione destinata ad affrontare una delle questioni più controverse degli ultimi anni nel settore delle comunicazioni elettroniche: l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) agli operatori del settore.

L’inserimento della norma rappresentava un importante segnale di attenzione verso una problematica che, negli ultimi anni, ha dato origine ad un contenzioso sempre più esteso tra operatori di comunicazione elettronica ed enti locali. Tale intervento era stato richiesto e sollecitato anche da Assoprovider che, da tempo, sta portando avanti un’intensa attività istituzionale volta ad evidenziare le criticità applicative dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 e la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore. La successiva eliminazione della disposizione dall’ultima bozza del DDL Concorrenza lascia invece irrisolta una problematica che continua ad assumere dimensioni sempre più rilevanti.

Canone Unico Patrimoniale e operatori di comunicazione elettronica

Il Canone Unico Patrimoniale è disciplinato dall’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019. Per gli operatori di comunicazione elettronica, la disposizione di riferimento è il comma 831 del medesimo articolo.

La non corretta interpretazione dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 da parte di numerosi enti locali e delle società concessionarie incaricate delle attività di accertamento e riscossione ha determinato una proliferazione di accertamenti esecutivi nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica.

L’interpretazione degli enti locali sul CUP

L’interpretazione fatta propria dagli enti locali e dalle società concessionarie è fondata sul presupposto che il Canone Unico Patrimoniale sia dovuto per il solo fatto che un operatore abbia contrattualizzato anche una sola utenza all’interno di un determinato Comune, prescindendo dalla tecnologia utilizzata per l’erogazione del servizio e dalle modalità con cui quest’ultimo viene concretamente fornito.

Le conseguenze di tale interpretazione sono oggi evidenti. Gli operatori stanno proponendo opposizione ai numerosi accertamenti esecutivi notificati dagli enti locali, con un contenzioso destinato inevitabilmente ad aumentare in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore.

Non mancano, inoltre casi in cui vengono notificati accertamenti esecutivi nei confronti di operatori che non hanno neppure un solo utente attivato nel Comune interessato. Circostanze che confermano come l’attuale applicazione dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 renda ormai improcrastinabile un intervento chiarificatore del legislatore.

DDL Concorrenza, eliminata la norma chiarificatrice

Proprio per rispondere a tali criticità, nelle prime bozze del DDL Concorrenza era stata inserita una disposizione finalizzata a chiarire il regime applicabile al Canone Unico Patrimoniale nel settore delle comunicazioni elettroniche. L’eliminazione della norma dall’ultima versione del provvedimento rappresenta quindi un’occasione mancata e rischia di lasciare irrisolta una questione che continua a produrre un contenzioso crescente e rilevanti ricadute economiche sugli operatori del settore.

Accanto al tema del contenzioso emerge un ulteriore profilo che merita particolare attenzione e che potrebbe assumere rilevanti implicazioni sotto il profilo giuridico.

Il nodo delle informazioni riservate e dei rapporti wholesale

Molti degli accertamenti notificati dagli enti locali sembrano infatti presupporre la conoscenza dell’identità degli operatori che hanno sottoscritto rapporti contrattuali con il fornitore wholesale.

Qualora tali informazioni fossero state comunicate agli enti locali in assenza di una specifica previsione normativa, si aprirebbe un rilevante tema sotto il profilo della riservatezza e del rispetto degli obblighi contrattuali. Anche il solo nominativo dell’operatore che abbia sottoscritto un contratto con il fornitore wholesale costituisce infatti un’informazione riservata, normalmente coperta dagli obblighi di confidenzialità previsti nei rapporti contrattuali tra le parti. L’eventuale comunicazione di tale informazione agli enti locali, in assenza del consenso dell’operatore interessato o di una specifica previsione normativa che la legittimi, potrebbe pertanto integrare profili di responsabilità contrattuale, che dovranno essere oggetto di attenta valutazione caso per caso.

È un aspetto che non può essere sottovalutato. Qualora venisse accertato che informazioni coperte da obblighi di riservatezza siano state trasmesse agli enti locali in assenza di una base giuridica che ne legittimasse la comunicazione, sarà necessario valutare anche le eventuali responsabilità contrattuali derivanti dalla violazione degli obblighi di confidenzialità assunti tra le parti.

La richiesta di un quadro normativo chiaro

La vicenda dimostra come il settore delle comunicazioni elettroniche abbia oggi bisogno di un quadro normativo chiaro e di un’applicazione uniforme della disciplina. In assenza di un intervento legislativo, il contenzioso è destinato ad aumentare, con effetti negativi sia per gli operatori sia per gli enti locali.

L’auspicio è che la questione venga affrontata in modo organico a livello istituzionale, attraverso un intervento normativo capace di chiarire definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. Un intervento che dovrebbe necessariamente tenere conto anche del contenzioso già in essere, prevedendo una disciplina idonea a dirimere in modo definitivo le controversie pendenti e ad assicurare un’applicazione uniforme della normativa anche con riguardo ai rapporti pregressi.

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x