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Internet casa, scatta l’obbligo di indicare tutte le reti disponibili



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Dal 20 giugno 2026 è sanzionabile l’obbligo di informare il consumatore su tutte le tecnologie disponibili al suo civico, comprese quelle dei concorrenti. La circolare AGCOM del 3 luglio separa gli operatori in due regimi, sopra e sotto i 50.000 clienti. Ecco cosa cambia sui canali di vendita e quali sono i punti deboli dell’impianto

Pubblicato il 4 ago 2026

Alfredo Pasini

Consulente Studio Legale Sarzana e Associati

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

avvocato, Studio legale Sarzana e Associati, Roma



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Con la circolare del 3 luglio 2026, firmata dai direttori della Direzione tutela dei consumatori e della Direzione reti e servizi, l’AGCOM ha indicato come si attua il nuovo periodo inserito nell’articolo 98-quaterdecies, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Obbligo informativo Broadband Map e tecnologie al civico

La modifica arriva dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, il decreto PNRR. I fornitori di servizi di accesso a internet devono dare al consumatore informazioni puntuali sulle diverse tecnologie di rete di accesso disponibili al suo indirizzo di utenza, con le relative prestazioni, sulla base della banca dati di mappatura geografica prevista dall’articolo 22 del Codice, cioè la Broadband Map.

La ragione dell’intervento è scritta negli atti parlamentari della Camera (n. 2807) e va letta con attenzione, perché è la premessa di ogni futura contestazione: secondo il legislatore taluni operatori, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, attivano i servizi con soluzioni alternative a capacità inferiore, senza informare il consumatore del miglior livello tecnologico raggiungibile al suo indirizzo. La delibera 156/23/CONS imponeva già obblighi di informazione sulle caratteristiche tecniche del servizio offerto, ma nessuna norma obbligava a dire quali tecnologie fossero disponibili al civico. Quella è la lacuna che il decreto ha chiuso.

Le due date che contano

L’obbligo informativo è efficace dal 20 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto.

Le sanzioni no. La legge di conversione 50/2026 ha previsto una disciplina transitoria dedicata: le sanzioni dell’articolo 1, comma 31, della legge 249/1997 si applicano decorsi 2 mesi dall’entrata in vigore della disposizione, quindi dal 20 giugno 2026.

La distinzione ha un effetto pratico. Chi non ha ancora adeguato i canali di vendita è inadempiente da febbraio ed è sanzionabile da giugno. Non c’è un periodo di grazia in corso.

Le soluzioni tecniche e come si è arrivati alla soglia

Il confronto con operatori e associazioni dei consumatori ha prodotto posizioni divise. Più operatori si sono detti nettamente contrari all’integrazione in tempo reale via API con la Broadband Map: sistemi di vendita da riscrivere, oneri di sviluppo, e soprattutto il rischio che un malfunzionamento della piattaforma esterna blocchi la vendita nei momenti di picco commerciale. Altri operatori hanno invece chiesto proprio l’interfaccia applicativa dedicata, per avere risposte uniformi e autoritative su tutti i canali.

In via alternativa era stato proposto lo scarico periodico dei dati, oppure un rimando alla Broadband Map sul sito dell’operatore purché esterno al tunnel di vendita e non integrato nella documentazione precontrattuale.

L’Autorità ha respinto l’API in prima applicazione, con due argomenti. Il carico ricadrebbe soprattutto sui sistemi dell’Autorità, che dovrebbe sostenere adeguamenti infrastrutturali onerosi senza alcuna copertura economica nella norma. E il vantaggio per il consumatore sarebbe nullo, visto che la banca dati si aggiorna con periodicità superiore al mese.

Ha respinto anche il semplice rinvio al sito per i grandi operatori, per il carico che genererebbe sulla piattaforma AGCOM. Da qui la soglia dimensionale.

Operatori con almeno 50.000 clienti: download mensile e informazione al civico

Chi raggiunge o supera i 50.000 clienti deve acquisire con cadenza almeno mensile, tramite la funzione di download già disponibile sulla Broadband Map, le mappe di copertura rese disponibili dall’Autorità.

Sulla base di quei dati l’operatore rende disponibili al consumatore le informazioni puntuali sulle tecnologie di accesso presenti al suo indirizzo, con le relative prestazioni.

La conseguenza operativa è che il verificatore di copertura va riscritto. Oggi risponde alla domanda “questo indirizzo è coperto dalla mia rete?”. Da adesso deve rispondere alla domanda “quali tecnologie esistono a questo indirizzo?”.

Operatori sotto i 50.000 clienti: il link, ma dentro il percorso di scelta

Per gli operatori sotto soglia la circolare ammette una modalità semplificata: la messa in evidenza, sul proprio sito e nei canali commerciali, di un link di rinvio alla Broadband Map.

Attenzione a un passaggio che è passato inosservato. Alcuni operatori avevano proposto il link a condizione che restasse esterno al tunnel di vendita. L’Autorità ha deciso il contrario: il dato deve stare in posizione chiaramente percepibile dal consumatore nell’ambito del percorso di scelta dell’offerta. Un link nel footer, accanto alla cookie policy, non adempie. Il posto è accanto alla verifica copertura e alla pagina di attivazione.

Agli operatori sotto soglia consigliamo di conservare evidenza documentale del posizionamento nel tempo, con screenshot datati o log di pubblicazione. Agli operatori sopra soglia, di archiviare i file scaricati ogni mese con data certa. In sede di contestazione sono l’unica prova disponibile dell’adempimento.

L’informativa comprende le tecnologie dei concorrenti

Qui sta il passaggio commercialmente più delicato. La circolare è esplicita: l’elenco delle soluzioni disponibili al civico non si limita a quelle offerte dal singolo operatore, ma comprende tutte le soluzioni disponibili, qualunque sia l’operatore che le offre. E la finalità dichiarata è rendere trasparente la disponibilità di tecnologie più performanti rispetto a quella oggetto dell’offerta in corso di valutazione.

Un operatore che al civico dispone solo di FWA deve quindi mostrare al potenziale cliente che allo stesso indirizzo un concorrente offre FTTH. La norma chiede all’impresa di esporre un’informazione che lavora contro la propria vendita.

Sul piano dell’esecuzione, il parametro fissato è duplice: equivalenza con il dato della Broadband Map e collocazione percepibile. Le tecniche di attenuazione grafica, il corpo minore, il contenuto nascosto dietro un secondo click sono quindi terreno di contestazione.

Quali sono i canali interessati

La norma non indica un canale, e la circolare colma il vuoto richiamando la delibera 292/18/CONS. L’articolo 7, comma 4, colloca la funzionalità di accesso alle caratteristiche tecniche tramite inserimento dell’indirizzo sui canali mirati, uno a uno, attivabili in modalità pull.

La definizione della delibera è ampia e non esaustiva: siti, pagine web di contrattazione online, customer care, punti di contatto. Chi vende in outbound telefonico o tramite reti di agenzie deve tradurre l’obbligo in uno script e in una procedura verificabile, perché l’informazione va resa quando il consumatore sceglie.

I punti aperti sul piano difensivo

Il primo riguarda la natura dell’atto. È una circolare di due Direzioni, non una delibera del Consiglio adottata a valle di una consultazione formale. Un atto di questo tipo interpreta la norma, non ne aggiunge il contenuto. La soglia dei 50.000 clienti, che oggi separa due regimi di adempimento diversi, non è nell’articolo 98-quaterdecies né nell’articolo 13 del decreto-legge. In un procedimento sanzionatorio l’inosservanza della modalità indicata dalla circolare va tenuta distinta dalla violazione dell’obbligo di legge.

Il secondo riguarda la soglia stessa. La circolare parla di “numero di clienti” senza altra specificazione: non chiarisce se si contino i soli clienti di accesso a internet o l’intera base clienti, né come si tratti l’appartenenza a un gruppo. Gli operatori vicini ai 50.000 dovrebbero fissare per iscritto il criterio adottato e la data di rilevazione, e mantenerlo coerente nel tempo.

Il terzo riguarda la qualità del dato. L’operatore espone un’informazione che non produce e non controlla, con aggiornamenti mensili o più lenti, e la circolare stessa motiva la periodicità mensile con la “sostanziale stabilità” delle informazioni di copertura. Se la Broadband Map indica una tecnologia non realmente attivabile al civico, o ne omette una esistente, il parametro di conformità resta l’equivalenza con la banca dati, non la verifica sul campo. È una difesa da impostare fin dalla prima memoria.

Cosa fare nelle prossime settimane

Quattro attività, in ordine di urgenza. Verificare la propria posizione rispetto ai 50.000 clienti e formalizzare il criterio di calcolo. Adeguare il verificatore di copertura o il posizionamento del link, a seconda del regime. Attivare la procedura di download mensile con conservazione dei file. Aggiornare gli script di vendita telefonica e la formazione dei punti vendita.

L’Autorità ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori di aprire un tavolo tecnico dedicato, esteso anche a loro, per il monitoraggio e il miglioramento della Broadband Map sul piano della fruibilità e della leggibilità. In quella sede si discuteranno anche il formato dei dati da esportare e le modalità di visualizzazione, e la circolare lascia aperta la strada a una revisione delle modalità applicative se la piattaforma evolverà. L’ipotesi API, oggi accantonata, può quindi tornare.

È il momento di documentare i disallineamenti tra dato pubblicato e disponibilità reale al civico, caso per caso. Serviranno al tavolo tecnico e, se occorre, in sede di difesa.

www.lidis.it

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