Bruxelles sta riscrivendo le regole delle reti con il Digital Networks Act e il Cybersecurity Act 2, ma la competitività delle telco italiane si decide anche a Roma. Senza interventi “a costo zero” su asimmetrie con le piattaforme, burocrazia autorizzativa, energia e compliance, il consolidamento europeo rischia di trasformarsi in una partita da spettatori. In gioco c’è la capacità di investire e competere: da protagonisti, non da prede.
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Tlc: tra Bruxelles e Roma si decide il consolidamento
Il futuro delle telecomunicazioni europee si gioca su un doppio tavolo. Il primo è quello di Bruxelles, dove il Digital Networks Act e il Cybersecurity Act 2 stanno ridisegnando l’architettura regolatoria delle reti digitali: un passaporto unico per gli operatori, lo switch-off del rame, licenze spettro armonizzate, un quadro vincolante per la sicurezza delle catene di approvvigionamento.
Il DNA, con i suoi oltre 200 articoli, fonde in un unico regolamento il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, il Regolamento BEREC e il Programma di Politica dello Spettro Radio. Il passaggio da direttiva a regolamento significa applicabilità diretta in tutti gli Stati membri, senza recepimenti nazionali che storicamente hanno diluito l’intento del legislatore europeo.
È un percorso irreversibile, e sarebbe ingenuo pensare che l’Italia possa sottrarsi a questa dinamica. Ma sarebbe altrettanto ingenuo credere che bastino le norme europee per risolvere i problemi strutturali delle telecomunicazioni italiane.
Un secondo tavolo, quello nazionale, resta decisivo quindi. Perché mentre Bruxelles disegna il perimetro, è Roma che determina le condizioni concrete in cui gli operatori italiani vivono, investono, competono. E queste condizioni, oggi, sono gravate da vincoli anacronistici, sovrapposizioni normative e asimmetrie che nessun regolamento europeo può risolvere al posto nostro.
Settore telco: perché i legacci nazionali contano
Vale però la pena soffermarsi prima sui numeri, perché sono i numeri a dire quanto sia urgente la posta in gioco.
I numeri che spiegano l’urgenza: investimenti, capex e ARPU
Il rapporto annuale “State of Digital Communications 2026” di Connect Europe e curato da Analysys Mason, ha fatto l’ennesima fotografia del settore sui dati del 2024, anno in cui gli operatori europei hanno speso 64,6 miliardi di euro in infrastrutture di rete, quasi due terzi dei quali su FTTH e 5G, con un capex pro capite di 118 euro, contro i 217 degli Stati Uniti, i 173 del Giappone e i 151 della Corea del Sud.
Per raggiungere il target comunitario della copertura gigabit entro il 2030 saranno necessari almeno altri 88 miliardi di euro solo per le reti fisse: una cifra che non si genera spontaneamente in un contesto in cui il rendimento del capitale investito (ROCE) degli operatori è strutturalmente inferiore al costo medio ponderato del capitale (WACC). Nel frattempo, 41,8 milioni di europei rischiano di restare senza copertura FTTH al 2030 all’attuale ritmo di investimento.
I ricavi non aiutano: l’ARPU mobile europeo si attesta a 14,9 euro al mese, meno di un decennio fa quando era 15,3 euro, e largamente al di sotto dei 26,1 dollari degli Stati Uniti. La frammentazione aggrava tutto: l’Europa conta 44 operatori mobili con oltre 500.000 abbonati, contro 8 negli USA, 4 in Giappone e 3 in Corea del Sud. Le azioni del settore telco a livello europeo sono ancora giù del 22% rispetto ai valori del 2016. E gli operatori europei pagano oltre 8 miliardi di euro all’anno in soli costi annualizzati delle licenze spettro 5G, circa il 7,8% dei ricavi mobile, una voce che in nessun altro mercato comparabile pesa così tanto.
La posta in gioco è dunque chiara: la frammentazione delle telecomunicazioni è un freno alla competitività europea e il consolidamento transfrontaliero non è più un’opzione teorica ma una necessità industriale. Ma per partecipare a questa partita da protagonisti e non da prede, gli operatori italiani devono arrivarci in condizioni competitive. E qui entra in gioco la politica nazionale. Cosa può fare dunque il parlamento italiano, anche a costo zero per lo Stato, per liberare il settore da vincoli che ne comprimono la capacità competitiva? Tanto, davvero tanto.
Settore telco e politica nazionale: cosa cambiare “a costo zero”
La politica dovrebbe resistere alla tentazione degli interventi settoriali sui contratti delle telco: gli strumenti ci sono già. Il Codice del Consumo e la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette si applicano a qualsiasi settore, insieme alle relative sanzioni. Se quegli strumenti non funzionano, il problema è nell’enforcement, non nella mancanza di norme ad hoc.
L’intervento parlamentare sulla bolletta a 28 giorni è l’esempio più nitido di questa deriva: anni di contenziosi, pronunce del Consiglio di Stato, rimborsi calcolati in modo discutibile, effetti concreti minimi per i consumatori. Un costo amministrativo e politico elevato per un risultato quasi nullo. E una volta accettato il principio che il Parlamento può legiferare sulla granularità delle condizioni contrattuali di un’offerta telefonica, non esiste più un criterio razionale per fermarsi: si potrebbe regolare il peso del vasetto di Nutella sullo scaffale del supermercato, non solo le modalità della tariffazione da parte di TIM, WindTre, Vodafone o Fastweb. Il confine diventa puramente politico, nel senso deteriore del termine: si interviene dove c’è visibilità mediatica, non dove esiste un fallimento strutturale di mercato.
Asimmetria con le piattaforme: dal traffico alla “fair share”
Da anni i grandi generatori di traffico dati, Netflix, YouTube, Meta, Amazon Prime Video, (così come le piattaforme di gaming cloud e servizi di videoconferenza) esercitano una pressione crescente sulle capacità di rete senza contribuire direttamente ai costi di mantenimento e potenziamento dell’infrastruttura. Chi costruisce e gestisce le reti di accesso che portano questi contenuti nelle case degli italiani sostiene investimenti enormi; chi genera il traffico non partecipa ai costi. È uno squilibrio strutturale che mina la sostenibilità economica degli operatori.
Il DNA europeo ha affrontato la questione con un approccio prudente, forse troppo, limitandosi a prevedere un meccanismo di conciliazione volontario tra operatori e grandi generatori di traffico. La Commissione ha scelto di non introdurre l’obbligo di contribuzione diretta, la cosiddetta “fair share”, che gli operatori rivendicano da anni. Ma questo non impedisce all’Italia di fare di più: senza contraddire il DNA si potrebbe introdurre un obbligo alla negoziazione tra le parti, sotto il monitoraggio dell’AGCOM. Di fatto sarebbe una soluzione che riserva al regolatore nazionale un ruolo attivo ma non invasivo: i criteri di definizione del rapporto, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità del negoziato restano alle parti. L’autorità si limiterebbe ad intervenire per rimuovere le distorsioni che il mercato da solo non riesce a risolvere. L’Italia potrebbe segnare la via con un intervento tempestivo, conquistando un primato nell’Unione europea, come ha già fatto in altri casi.
Riforme nel settore telco: concorrenza, promozioni ed energia
In un contesto di rapida evoluzione delle catene del valore e dei canali distributivi, la disciplina delle manifestazioni a premio appare sempre più anacronistica. Nata per un’economia pre-digitale, finisce oggi per comprimere la libertà commerciale degli operatori senza un corrispondente beneficio per i consumatori. La distinzione che il legislatore dovrebbe tenere ferma è semplice: tutelare i consumatori da truffe e raggiri mascherati da concorsi è legittimo e necessario, mentre limitare la portata delle promozioni genuine è invece un ostacolo ingiustificato. Un aggiornamento della normativa sui concorsi e sulle manifestazioni a premi consentirebbe di liberare la capacità promozionale delle imprese, spostando la competizione dai prezzi ad altri fattori qualitativi, con vantaggi diretti per i consumatori. Un intervento che, per la sua natura trasversale, produrrebbe effetti di dinamismo anche in altri settori oggi ingessati dagli stessi vincoli pensati per un tempo che non esiste più.
Quando la bolletta pesa: energia e incentivi industriali
C’è un paradosso che merita attenzione. Le telecomunicazioni sono uno dei settori industriali a maggiore intensità energetica: far funzionare reti, data center e stazioni radio base richiede quantità enormi di elettricità. Il comparto esprime un fabbisogno complessivo stimato intorno ai 4 TWh annui, una cifra destinata a crescere in modo strutturale con l’espansione del 5G e dell’intelligenza artificiale, tecnologie che moltiplicano il carico sulle infrastrutture di rete e sui sistemi di elaborazione distribuita.
La bolletta energetica rappresenta già una delle principali voci di costo per gli operatori. Eppure, le imprese di telecomunicazioni non sono mai state incluse in nessuno degli strumenti di sostegno previsti per le aziende “energivore”. È come se il legislatore considerasse le telco un settore leggero, quando la realtà industriale racconta tutt’altra storia. La soluzione di medio-lungo periodo è chiara: equiparare le imprese di telecomunicazioni alle aziende energivore nell’ambito delle Linee Guida UE sugli aiuti di Stato, riconoscendo loro gli sgravi sugli oneri di sistema elettrico già previsti per altri comparti ad alta intensità energetica. Una misura coerente con la politica industriale europea e con la realtà del settore.
Anomalie nel settore telco: ricariche, commissioni e distorsioni
La legge Bersani-bis prevede che gli operatori telefonici non possano porre a carico dei consumatori oneri per la ricarica delle sim. Neanche quando questa norma fu introdotta aveva una sua logica, sebbene le alternative di pagamento fossero limitate, in nessun caso il pagamento di multe o utenze diverse da quelle telefoniche presso le reti fisiche di terzi prevedeva un simile divieto. In più oggi il contesto è ancora cambiato. Non solo i prezzi dei servizi di telefonia si sono ulteriormente ridotti, ma il consumatore dispone oggi di una gamma molto più ampia di canali di ricarica senza oneri accessori: dalle app ai siti web, fino ai negozi fisici che tutti i principali operatori, TIM, Wind Tre, Iliad, Vodafone e Fastweb, presidiano capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Il risultato della norma è dunque quello di aggravare i conti degli operatori con un onere che va interamente a vantaggio delle reti di ricarica terze. È un’anomalia evidente appunto se la si confronta con quanto accade in altri contesti: quando un cittadino paga una multa o una utenza elettrica presso un tabaccaio, la commissione è sempre a suo carico. Non esiste una ragione di sistema che giustifichi un regime diverso per le telecomunicazioni. Il divieto è un’anomalia da rimuovere.
Semplificare il labirinto normativo sulla sicurezza
Qui si tocca un nervo scoperto. Oggi un operatore di telecomunicazioni italiano deve confrontarsi con un groviglio di norme sulla sicurezza e la resilienza che genera costi di compliance sproporzionati e, paradossalmente, non migliora la sicurezza effettiva: NIS2, Cybersecurity Act, DPCM 30 aprile in attuazione della Legge 90/2024 (relativo alla misure operative da adottare nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in contesti connessi alla tutela degli interessi nazionali), Golden Power, Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, più le norme nazionali di settore. Tutte queste discipline vertono sugli stessi temi: misure di cybersicurezza, segnalazione incidenti, approvvigionamenti e supply chain, ma con approcci, tempistiche e obblighi diversi.
Il risultato è che gli operatori sono sottoposti a più livelli di vigilanza sovrapposti, con obblighi di reporting multipli che assorbono risorse senza valore aggiunto. L’ideale sarebbe convergere verso un’unica disciplina di riferimento ovviamente coordinata con la NIS2.
Infrastrutture nel settore telco: autorizzazioni, sentenze e comuni
Posare fibra, aggiornare le reti mobili, installare small cells (che ci consentono di avere una buona ricezione del cellulare anche nelle aree più urbanizzate): ogni intervento richiede autorizzazioni che variano da comune a comune, da regione a regione, con una difformità che genera ritardi, incertezza e costi aggiuntivi incompatibili con i tempi di un settore che deve investire massicciamente per raggiungere gli obiettivi europei di connettività.
Le soluzioni sono note e largamente condivise. Sul piano normativo, occorre unificare le regole urbanistiche su tutto il territorio nazionale in coerenza con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, introducendo una modulistica unica e un portale nazionale per la gestione integrata delle istanze. Sul piano procedurale, servono automatismi concreti: convocazione automatica della Conferenza di Servizi entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, partecipazione obbligatoria degli enti e regole chiare sugli effetti del silenzio-assenso. E soprattutto va rispettato il divieto, ribadito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 108/2025, di imporre agli operatori oneri economici o aggravi procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 54 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la disposizione che, a seguito del d.lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ha sostituito il previgente articolo 93, del quale la sentenza applica la versione ratione temporis ma di cui l’articolo 54 vigente è piena continuazione. Non è un principio astratto: è lo stesso che la Regione Toscana ha ignorato quando, all’inizio del 2026, ha proposto una “tassa di scopo” sulle infrastrutture di telecomunicazione, una misura criticata puntualmente su queste pagine per ragioni di illegittimità oltre che di incoerenza con i propri stessi obiettivi di connettività. Un principio che non dovrebbe richiedere un intervento della Consulta per essere applicato.
È, inoltre, necessario che il legislatore risolva definitivamente il superamento delle cosiddette “zone preferenziali” imposte unilateralmente dagli enti locali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Nella pratica, molti comuni hanno adottato regolamenti che individuano aree dove di fatto l’installazione delle antenne viene ostacolata o vietata, in contrasto con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche che non consente ai comuni di introdurre vincoli aggiuntivi rispetto alla normativa statale. La soluzione potrebbe essere quello di stabilire il principio di ammettere le zone preferenziali solo se definite attraverso accordi condivisi con gli operatori e sulla base di liste di aree pubbliche messe formalmente a disposizione dagli enti locali: un meccanismo trasparente che sostituisce un vincolo spesso illegittimo con un processo coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo.
Infine, servono inoltre nuovi casi di esenzione dalla richiesta di pareri per interventi di minore entità: se esistono già esenzioni per i casi di vincolo paesaggistico, nulla è previsto per parchi, aree monumentali, archeologiche o altri particolari siti sottoposti a vincoli di diversa natura.
Riformare l’apparato sanzionatorio e altre misure di razionalizzazione
L’apparato sanzionatorio del settore sconta ancora una logica punitiva anziché proporzionale. Sanzioni automatiche colpiscono inadempimenti meramente formali privi di effetti concreti sui consumatori; i termini di conservazione dei dati per finalità di repressione dei reati risultano più estesi di quelli in vigore in altri Stati membri; norme pensate per settori diversi vengono applicate alle telco senza che esista una ragione sostanziale per estenderle a chi offre servizi di comunicazione elettronica: un caso concreto riguarda il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la direttiva europea CCD2 sul credito ai consumatori. La disciplina del credito al consumo si applica infatti anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni e servizi, con conseguenti obblighi di registrazione e valutazione del merito creditizio. Gli operatori di telecomunicazioni che offrono piani rateali per l’acquisto di dispositivi connessi all’abbonamento ai propri servizi, tale dilazione del pagamento rischia di rientrare nell’ambito della norma, pur svolgendo un’attività che nulla ha a che fare con la concessione di credito in senso proprio. L’esenzione prevista, limitata alle dilazioni gratuite entro cinquanta giorni e senza coinvolgimento di terzi, non copre tutti i modelli commerciali del settore telco. Prevedere un’esclusione esplicita delle telco non sarebbe un privilegio, ma il riconoscimento che le forme di dilazione tipiche di acquisto di apparati connessi ad un servizio non espongono i consumatori ai rischi che la direttiva intende presidiare.
Un altro punto che merita attenzione è il disegno di legge sulla tutela dell’identità e il contrasto ai contenuti illegali su internet, attualmente in discussione al Senato, che rischia di far ricadere obblighi di controllo sui contenuti o di blocco sugli operatori che si limitano a trasportare il traffico. Al contrario, il principio del “mere conduit”, oggi sancito dall’art. 4 del Digital Services Act, non è una sottigliezza dottrinale: è il fondamento dell’architettura giuridica di internet.
Un operatore di telecomunicazioni trasmette pacchetti di dati senza selezionarli né modificarli, esattamente come un’infrastruttura stradale non risponde della merce che vi transita. Il DSA, del resto, all’art. 8 vieta espressamente agli Stati membri di imporre obblighi generali di sorveglianza ai prestatori di servizi intermediari, e la Corte di Giustizia ha confermato questo impianto in più occasioni.
Scaricare sulle telco la responsabilità per i contenuti significherebbe ignorare questa cornice europea e produrre un paradosso difficilmente sostenibile. Gli operatori investono miliardi nella costruzione e manutenzione delle reti senza le quali nessun servizio digitale esisterebbe, e già oggi non ricevono alcun contributo dalle piattaforme che generano la quota preponderante del traffico. Renderli anche responsabili di ciò che si limitano a trasportare significherebbe gabbarli due volte: sostenere il peso infrastrutturale dell’ecosistema digitale e, al contempo, rispondere per i contenuti che altri producono, ospitano e monetizzano. Un assurdo kafkiano che il legislatore italiano, pur nel legittimo intento di rafforzare la tutela, deve evitare, mantenendo la responsabilità là dove il DSA correttamente la colloca: sulle piattaforme che quei contenuti organizzano, raccomandano e amplificano.
Il consolidamento non è un pranzo di gala. Chi arriva al tavolo delle fusioni con i conti appesantiti da vincoli anacronistici, con margini compressi da asimmetrie regolamentari, con infrastrutture il cui dispiegamento è rallentato da una burocrazia ipertrofica, non sarà protagonista ma preda. Per questo serve che il potenziale non venga dissipato dall’inerzia normativa nazionale.
La guerra dei prezzi che ha caratterizzato il mercato italiano, con tariffe mensili offerte a un prezzo inferiore a un caffè al giorno, producendo un impoverimento del settore che non è sostenibile nel medio periodo. Gli operatori devono poter rafforzarsi e per questo hanno bisogno che la politica italiana faccia la sua parte: non con sussidi o protezioni, ma con la rimozione di quei vincoli e legacci che oggi rappresentano un handicap competitivo nel risiko del consolidamento europeo.




















