Un mercato unico europeo “potenziato” o realizzato finalmente fino al fondo ha conseguenze importanti anche per il settore tecnologico.
La Commissione europea, per iniziativa della presidente Ursula von der Leyen, qualche giorno fa ha presentato un pacchetto di misure orientato al rafforzamento del mercato unico e alla tutela della competitività industriale europea in vista del Consiglio informale con i principali leader economici.
Il piano prevede l’introduzione di una preferenza europea negli appalti pubblici e negli aiuti di Stato, destinata a favorire le imprese dell’Unione nei settori strategici, una vasta operazione di semplificazione normativa per ridurre oneri burocratici e accelerare gli investimenti, e la creazione di un “ventottesimo regime” giuridico opzionale che consenta alle imprese di operare su scala europea con regole societarie, finanziarie e fallimentari uniformi.
Indice degli argomenti
Il mercato unico europeo cambia grammatica: dalla concorrenza alla resilienza
Il lessico del rilancio europeo, nella notizia, appare volutamente sobrio e insieme densissimo: priorità all’Europa, protezione del mercato unico, preferenza europea negli appalti, riallineamento degli aiuti di Stato, contenimento dei costi energetici, accelerazione delle semplificazioni, proposta di un “ventottesimo regime” per la vita dell’impresa nel perimetro dell’Unione.
Sotto questa superficie amministrativa lavora un mutamento di grammatica costituzionale: l’Unione tratta il mercato non più soltanto come spazio di libertà economiche, bensì come istituzione politica dotata di un interesse proprio, capace di selezionare, orientare, discriminare in senso tecnico, cioè distinguere in base a criteri di appartenenza e di funzione sistemica.
Qui la categoria decisiva non riguarda la singola misura, bensì la metamorfosi del principio ordinatore.
Il mercato unico nasce quale architettura di apertura, fondata su libertà di circolazione, neutralità competitiva, disciplina antidiscriminatoria, controllo degli aiuti pubblici, presidio della concorrenza come tecnica di integrazione.
Ora l’Unione attribuisce priorità all’Europa dentro le regole del mercato; introduce criteri di preferenza negli appalti; assume l’idea di filiera strategica come parametro di politica normativa; tratta l’energia come fattore costituzionale dell’economia.
In questo passaggio si produce una trasformazione della “costituzione economica” europea: da costituzione della concorrenza a costituzione della resilienza industriale, da razionalità ordoliberale a razionalità di sicurezza economica.
Preferenza europea negli appalti: la leva di policy diventa centrale
L’appalto pubblico, nel diritto europeo, ha sempre posseduto natura bifronte: strumento tecnico di acquisizione di beni e servizi; leva di policy capace di orientare investimenti, innovazione, transizione.
La preferenza europea spinge la seconda dimensione al centro della scena e imprime un salto qualitativo.
Il potere pubblico, tramite procedure competitive, opera una selezione fondata su un criterio politico, pur espresso in termini economico-industriali.
L’impresa europea assume, in tale quadro, il ruolo di soggetto “costituzionalmente utile” alla tenuta del mercato unico.
La neutralità concorrenziale, così cara all’integrazione per via economica, cede spazio a una concorrenza finalizzata, guidata da un criterio di appartenenza ordinamentale.
Il mercato, in altre parole, smette di apparire come mero teatro di scambi e assume i tratti di un corpo da proteggere, con anticorpi giuridici e dispositivi di selezione.
Definire l’europeità: classificazioni, criteri e controllabilità
Questa torsione interroga la legittimazione.
La preferenza europea presuppone una definizione di “europeità” del prodotto, della catena del valore, della componente strategica. Ogni definizione implica un potere di classificazione.
Ogni classificazione implica una scelta. Ogni scelta, in un ordinamento costituzionale, domanda criteri pubblici, controllabili, contestabili.
La tecnica amministrativa, per quanto raffinata, richiede un fondamento politico-giuridico capace di sostenere l’eccezione come regola settoriale.
Il punto non riguarda l’opportunità economica, bensì la qualità costituzionale del criterio: stabilità, prevedibilità, proporzionalità, congruenza rispetto alle libertà del mercato interno, coerenza con la disciplina degli aiuti e con l’idea europea di economia sociale di mercato, consacrata dall’articolo 3 TUE.
Nel mercato unico europeo gli aiuti di Stato diventano tecnologia di governo
La stessa logica attraversa la materia degli aiuti di Stato.
Il controllo europeo sugli aiuti nasce come presidio contro il dumping interno e come garanzia di parità concorrenziale tra imprese collocate in ordinamenti fiscali e produttivi differenti.
L’odierno impulso verso un’azione più permissiva e più mirata, in nome della politica industriale, trasforma il controllo in una tecnologia di governo dell’economia.
Il diritto europeo, in tale passaggio, si comporta come diritto costituzionale materiale: stabilisce chi può sostenere chi, in quali settori, con quali finalità, con quali soglie di intensità.
Dal divieto alle autorizzazioni selettive: concorrenza e programmazione
La disciplina dell’aiuto cessa di apparire mero divieto con eccezioni e sviluppa un lessico di autorizzazioni selettive.
Il mercato unico, così inteso, riceve un’impronta di politica economica che richiama, per analogia strutturale, i problemi classici della costituzione economica statale: rapporto tra libertà d’iniziativa e indirizzo pubblico, tra concorrenza e programmazione, tra efficienza e coesione.
Sul piano della teoria costituzionale, si impone un’osservazione: l’Unione esercita poteri tipici della sovranità economica pur mantenendo un impianto istituzionale segnato dalla pluralità degli Stati membri e da una legittimazione democratica stratificata.
Il governo dell’economia, nelle costituzioni contemporanee, esige un circuito di responsabilità.
In ambito europeo, tale circuito passa per Commissione, Consiglio, Parlamento, e per una rete di autorità amministrative e giudiziarie.
La densità tecnica degli strumenti aumenta; cresce, in parallelo, la domanda di un linguaggio pubblico capace di rendere intellegibili le scelte.
Una preferenza negli appalti, un allentamento selettivo sugli aiuti, una misura sul prezzo dell’energia, una semplificazione “Omnibus” incidono su diritti economici, su aspettative legittime, su assetti territoriali della produzione.
In un ordinamento maturo, il potere che incide sulla libertà economica e sulla distribuzione delle opportunità espone le proprie ragioni in forma argomentabile.
Semplificazione e garanzie: accelerare senza perdere controllo
Accanto a questi strumenti, la “semplificazione” agisce come parola-chiave dal fascino immediato e dalla complessità sotterranea.
Ogni semplificazione redistribuisce potere amministrativo e potere regolativo.
La riduzione di adempimenti, la concentrazione di procedure, la standardizzazione di requisiti accelerano il ciclo dell’investimento e dell’operatività, ma mutano anche il rapporto tra decisione tecnica e controllo democratico.
In termini costituzionali, la semplificazione tocca il principio di buon andamento e imparzialità, ma investe pure il tema della partecipazione, della trasparenza, della motivazione, della sindacabilità.
L’amministrazione europea e nazionale, quando opera su filiere strategiche e su settori ad alta intensità di capitale, esercita scelte che assumono valenza quasi allocativa.
Il confine tra gestione e indirizzo tende a divenire poroso, e la qualità dello Stato di diritto dipende allora dalla trama delle garanzie, dal ruolo del giudice, dalla chiarezza delle basi normative.
Ventottesimo regime e mercato unico europeo: l’impresa sceglie le regole
Il “ventottesimo regime” tocca un nervo ancora più profondo, poiché incide sulla forma giuridica dell’impresa e sulla struttura stessa del pluralismo ordinamentale europeo.
Un regime opzionale, sovrapposto ai diritti societari nazionali, crea una cittadinanza giuridica dell’impresa capace di sottrarsi alle frizioni del frazionamento normativo.
L’impresa, scegliendo il regime, sceglie anche un ecosistema di regole: costituzione, governance, mobilità, finanziamento, insolvenza.
La decisione privata compie qui un atto che, nelle costituzioni statali, appartiene in larga misura alla sfera pubblica: determinare il diritto applicabile come infrastruttura della vita economica.
Pluralismo interno e concorrenza tra opzioni normative
Il pluralismo giuridico europeo assume, così, una forma inedita: pluralismo non soltanto tra Stati, bensì tra opzioni normative offerte dall’Unione stessa.
Ne deriva un effetto di concorrenza tra ordinamenti, interno all’Unione, affidato alla libertà di scelta dei soggetti economici.
Il diritto societario, storicamente legato alla sovranità e al controllo territoriale delle forme di ricchezza, riceve una spinta verso una dimensione direttamente europea, con inevitabili ricadute su fiscalità, lavoro, tutela dei creditori, disciplina della crisi.
Mercato unico digitale: dalla sovranità cloud alla semplificazione del rulebook
Nel mercato unico digitale il pacchetto cambia soprattutto il rapporto tra regole e infrastrutture. La “preferenza europea” negli appalti può trasformare la spesa pubblica in una leva industriale su cloud, data center, cybersecurity e AI, cioè sui mattoni che abilitano servizi digitali, interoperabilità e sicurezza.
La Commissione sta già testando questo approccio: la spinta alla cloud sovereignty è tradotta in requisiti di procurement e in tender dedicati per servizi “sovrani” destinati alle istituzioni UE, segnalando che la sovranità viene trattata come specifica tecnica e contrattuale, non come slogan.
Il mercato, però, non si sposta per decreto: la crescita del “sovereign cloud” è trainata anche da domanda regolata e governativa e convivrà a lungo con l’ecosistema degli hyperscaler. È il motivo per cui, nel dibattito europeo, prende piede un modello di “sovranità selettiva”: controllo, compliance e governance europei, ma accesso alle migliori tecnologie globali dove serve.
Sul piano normativo, la semplificazione promessa dalla Commissione passa anche da un Digital Omnibus: l’obiettivo è ridurre oneri e rendere più proporzionate alcune obbligazioni, così da evitare che la densità del rulebook digitale diventi un costo strutturale per chi innova e scala.
In questo quadro, il “28° regime / EU Inc” diventa un pezzo coerente: la scala delle imprese digitali dipende anche da incorporazione, governance e operatività cross-border. Un regime opzionale europeo riduce la frammentazione legale e rende più credibile l’idea di un mercato unico digitale “senza frizion
Energia e competitività: l’infrastruttura come politica economica
Il fattore energetico è il punto in cui l’economia europea rivela il proprio fondamento politico.
Energia significa infrastruttura, dipendenza esterna, vulnerabilità industriale, costo sociale, continuità dei servizi essenziali.
Il mercato energetico, in Europa, nasce da liberalizzazioni e da regole di concorrenza, ma assume una dimensione costituzionale quando incide sulla possibilità stessa di esercitare libertà economiche e diritti sociali.
La Commissione, quando tratta il costo dell’energia quale variabile strategica della competitività, opera su un campo in cui l’economia e la sicurezza condividono la medesima grammatica: controllo delle reti, approvvigionamenti, capacità produttiva, investimenti.
La protezione del mercato unico, in questo quadro, resta inseparabile dalla protezione della base energetica che rende possibile produzione, mobilità, servizi.
Si comprende, allora, la cifra del discorso: il mercato unico diventa un ordinamento che sceglie.
Sceglie strumenti preferenziali per l’acquisto pubblico; sceglie margini per il sostegno pubblico alle imprese; sceglie un regime europeo per l’impresa transnazionale; sceglie la semplificazione come tecnica di accelerazione; sceglie l’energia come asse politico della competitività.
Questa concatenazione produce un effetto costituzionale unitario: l’Unione descrive se stessa come comunità economica capace di autodifesa regolativa e di direzione selettiva.
Una tale comunità, per reggersi, richiede un lessico giuridico all’altezza del proprio nuovo rango materiale. Il problema non riguarda l’enfasi, bensì la forma: regole stabili, criteri determinati, responsabilità riconoscibili, giustificazione controllabile.
In assenza di tale architettura, la preferenza degenera in privilegio; l’aiuto selettivo scivola verso asimmetria; la semplificazione muta in opacità; il ventottesimo regime rischia di divenire attrattore regolativo con effetti distorsivi sui diritti nazionali.
Nel linguaggio costituzionale, tutto ciò equivale a una riscrittura della relazione tra libertà economica e appartenenza politica.
L’integrazione europea aveva costruito la propria legittimazione su una promessa di apertura e su un’etica della concorrenza come procedura imparziale.
La vicenda racconta un’altra postura: la procedura concorrenziale resta, ma riceve una finalità pubblica più marcata, legata alla protezione del tessuto produttivo europeo e alla tenuta del mercato unico come infrastruttura di potenza civile.
La lettera amministrativa conserva il proprio tono, ma la sostanza appartiene al diritto costituzionale dell’economia: definizione dell’interesse pubblico europeo, selezione delle priorità industriali, disciplina della distribuzione degli incentivi, costruzione di un regime giuridico sovranazionale per l’impresa, governo del fattore energetico come presupposto della libertà economica.
La notizia, così letta, descrive un passaggio da Europa come spazio di regole a Europa come soggetto di scelta.
La tecnica giuridica, in questa fase, smette di apparire mero strumento e assume la dignità di linguaggio politico-costituzionale.
L’atto di preferire, in un ordinamento di diritto, richiede un fondamento persuasivo, un criterio verificabile, una responsabilità tracciabile.
Solo così la protezione del mercato unico conserva natura costituzionale, coniugando integrazione, imparzialità e indirizzo pubblico in un equilibrio degno di un ordinamento che pretende di governare l’economia senza abdicare alla propria forma di legalità.





















