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Contratti finanziari a distanza, tutte le novità in vigore dal 19 giugno 2026



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Il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2025 introduce nuove regole per i contratti finanziari conclusi a distanza. Al centro della riforma ci sono il recesso agile, obblighi informativi più chiari e maggiori controlli a tutela del consumatore

Pubblicato il 15 apr 2026

Ludovica Condorelli

A&A – Albè & Associati Studio Legale



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Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2026, ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2023/2673 relativa al mercato digitale e ai servizi finanziari.

Il contesto dell’intervento legislativo sui contratti a distanza

Negli ultimi anni il settore ha infatti conosciuto una trasformazione graduale nelle modalità con cui intermediari e clienti interagiscono.

La diffusione di piattaforme online, applicazioni mobili e sistemi di identificazione digitale hanno favorito la commercializzazione di prodotti e servizi finanziari attraverso strumenti digitali, rendendo sempre più comune la stipulazione di contratti a distanza e incidendo così inevitabilmente sulle dinamiche del rapporto contrattuale tra le parti. In tale scenario si inserisce l’intervento del legislatore italiano, che modificando in particolare la disciplina dei contratti conclusi a distanza con i consumatori, intervenendo sul Codice del Consumo, sul Testo Unico Bancario e sul Codice delle Assicurazioni Private. La finalità principale della riforma è senza dubbio quella di rafforzare le tutele riconosciute al consumatore e, tra le novità più rilevanti, figura l’introduzione di una nuova procedura di recesso semplificata e definita “agile”.

Tali disposizioni troveranno applicazione con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 19 giugno 2026.

Come cambia il recesso agile nei contratti finanziari a distanza

Il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, rubricato “Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online” introduce una modalità più semplice e immediata per l’esercizio del diritto di recesso, con l’obiettivo di garantirne una maggiore effettività.

La norma prevede che, per i contratti conclusi online, il professionista – che si ricorda essere definito nel Codice del Consumo come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” – deve mettere a disposizione del consumatore, oltre al modulo “tipo” di recesso, anche un apposito comando digitale che consenta di esercitarlo in modo rapido, direttamente online tramite l’interfaccia e senza dover affrontare procedure complesse.

Tale previsione risponde all’esigenza di eliminare quegli ostacoli pratici che, in passato, potevano rendere meno agevole o complicato e quindi disincentivare, l’esercizio di tale diritto.

Recesso online, visibilità della funzione e conferma della richiesta

La funzione di recesso così implementata deve essere resa disponibile in modo continuativo, per tutta la durata del periodo entro il quale il diritto può essere legittimamente esercitato dal consumatore. Deve essere, altresì, collocata in una posizione ben visibile all’interno dell’interfaccia online, così da risultare facilmente accessibile. Il comando deve essere indicato con una dicitura esplicita, quale ad esempio “recedere dal contratto qui” o altra formulazione equivalente, purché facilmente leggibile.

In base a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, la funzione deve inoltre permettere al consumatore di esprimere la propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante la compilazione di una dichiarazione online che rechi il proprio nome, i dati utili a individuare il contratto rispetto al quale intende esercitare il recesso e le informazioni relative allo strumento elettronico attraverso il quale il consumatore desidera ricevere la conferma della propria comunicazione di recesso.

In prossimità di tale funzione deve essere presente anche un pulsante destinato alla conferma della comunicazione di recesso, che deve risultare chiaramente visibile e contraddistinto da una dicitura semplice e comprensibile. Una volta conclusa la procedura, il professionista ha l’obbligo di inviare senza ritardo al consumatore l’avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell’ora della sua trasmissione, al recapito indicato dal consumatore stesso.

Novità in tema di trasparenza informativa, intervento umano di supporto e vigilanza

Il decreto rafforza, altresì, gli obblighi di trasparenza informativa nelle contrattazioni a distanza a carico dei professionisti operanti nel settore, che devono presentare le informazioni in modo chiaro e comprensibile. Particolare attenzione è dedicata anche alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari: eventuali obiettivi ambientali o sociali devono essere anch’essi comunicati puntualmente e in un momento precedente rispetto alla conclusione del contratto, al fine di consentire un acquisto consapevole.

In un contesto in cui trovano crescente diffusione assistenti virtuali e chatbot, il decreto sottolinea l’importanza del supporto umano nei contratti stipulati attraverso sistemi digitali. La normativa stabilisce infatti la necessità dell’intervento umano al fine di garantire al consumatore un acquisto consapevole e personalizzato.

Da ultimo sul punto, il legislatore ha implementato il sistema di vigilanza nel settore, affidandolo alle principali autorità competenti: Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP avranno l’onere di vigilare che le nuove previsioni normative non vengano violate. Le conseguenze per chiunque violi tali disposizioni sono particolarmente rilevanti, con cospicue sanzioni pecuniarie che oscillano tra i 7.500 e i 75.000 euro, oltre che – come sancito da un principio fondamentale di diritto civile – nullità del contratto stesso.

La tutela del consumatore nei contratti finanziari a distanza digitali

La ratio delle nuove norme è creare una cd. “rete di sicurezza”, ossia un quadro giuridico volto ad una tutela rafforzata ed effettiva del consumatore, attraverso strumenti che gli consentano di orientarsi in modo consapevole nel contesto dei contratti a distanza, sia con riferimento ai diritti esercitabili, sia riguardo ai correlati obblighi posti a carico dei professionisti. La disciplina in esame opererà in via generale, ma residuale, trovando applicazione a tutti i servizi finanziari commercializzati a distanza che non risultino già regolati da specifiche norme europee di settore. L’obiettivo è quindi assicurare che ogni operazione realizzata mediante il ricorso a strumenti digitali, non coperta da una disciplina settoriale, sia condotta entro un sistema di regole e garanzie idoneo a fornire una tutela costante ed effettiva, anche alla luce della continua evoluzione delle tecnologie e dei canali di vendita.

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