E’ stata recentemente approvata dalla Camera dei Deputati a seguito di modificazioni la legge di conversione[1] del Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 [2] il cosiddetto DL Bollette.
Indice degli argomenti
I divieti sui contatti commerciali nel DL Bollette
Il testo approvato il 31 Marzo, che dovrà passare al vaglio del Senato, include all’art.1[3] una modifica sostanziale dell’art. 8 del Codice del Consumo nella relazione con il cliente di servizi elettrici secondo cui:
- è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono e messaggio a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas;
- ciò per rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche,
- tale divieto si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Quando il contatto resta consentito
Tuttavia, il professionista che offre il servizio di fornitura di energia elettrica e gas può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi:
- se il consumatore abbia chiesto al professionista di essere contattato attraverso interfacce informatiche, ad esempio, portali dello stesso professionista;
- nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali.
Gli obblighi del professionista e le segnalazioni
L’onere di dimostrare la validità (correttezza) del contatto è del professionista che deve agire attraverso un numero di telefono che lo identifica univocamente. La norma dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto sopra. Inoltre, se da una parte conferma la possibilità di utilizzare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e del servizio di conciliazione dell’ARERA, dall’altra, ribadisce la possibilità per i consumatori di segnalare al Garante per la Protezione dei Dati Personali e all’AGCOM le chiamate ricevute in violazione di quanto sopra descritto.
La disposizione approvata dispone che:
I poteri attribuiti ad AGCOM e Garante
- Agcom accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, e possa ordinare al gestore telefonico competente l’**immediata sospensione delle linee assegnate**.
- Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso, può chiedere all’**AGCOM** di procedere alla sospensione della linea chiamante.
I margini interpretativi della nuova disciplina
Il testo presenta alcuni margini interpretativi di portata non marginale.
Se il divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono e messaggio è disposto “per rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche”, allora tutte le attuali modalità attraverso le quali i consumatori esprimono il loro consenso ad essere richiamati dovrebbero continuare ad essere applicate: in caso contrario verrebbe compresso il diritto di scelta dei consumatori e snaturato lo spirito della nuova norma.
DL Bollette e validità dei consensi già espressi
In tal senso, il ricontatto del cliente (il così detto lead) che abbia chiesto di essere raggiunto attraverso “interfacce informatiche” si configura solo come una ulteriore modalità di relazione con il cliente che non può escludere la validità dei consensi validi comunque prestati dal consumatore ed espressi anche in altre modalità.
Pertanto, la possibilità ulteriore di effettuare il contatto nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali, non può che configurarsi come una ulteriore opzione offerta ai fornitori di energia elettrica e gas che, tuttavia, non esclude la validità dei consensi già prestati anche a soggetti diversi dai predetti fornitori di energia elettrica e gas e che offrano altri servizi. Una differente interpretazione limiterebbe senza fondamento la libertà del consumatore stesso.
Principi già presenti nell’ordinamento
La previsione relativa all’onere di dimostrare la validità del contatto in capo al professionista e l’obbligo di utilizzo di numeri che lo identifichino in modo univoco sono principi già da tempo previsti: il primo dalla normativa consumeristica e della pratica dell’AGCM, il secondo dalla normativa sulle comunicazioni elettroniche.
Le criticità applicative sui numeri e sulle linee
In concreto continuerà ad essere estremamente difficile agire in tutti quei casi in cui un terzo contatti il cliente del servizio elettrico e gas spacciandosi per un fornitore: in detti casi andrà attentamente distinta la posizione di chi agisce in violazione della norma da quella il cui nome è speso in modo illecito. In tal senso trovano le medesime difficoltà applicative la disposizione sulla nullità. Ci si riferisce alle disposizioni che prevedono l’ordine di “[..] immediata sospensione delle linee allo stesso assegnate” in caso di utilizzi di numeri diversi da quelli assegnati al professionista.
Tali disposizioni sembrano penalizzare quest’ultimo in relazione alle linee assegnate. Infatti, se un professionista ha delle linee assegnate con delle numerazioni dichiarate, e un soggetto terzo utilizzi numeri diversi dai predetti per effettuare chiamate ed offerte spacciandosi per il professionista, la sospensione delle linee lecitamente utilizzate dal professionista appare essere una misura errata in quanto il terzo potrebbe aver agito utilizzando il nome del professionista a sua completa insaputa. In tali situazioni ciò che andrebbe fatto è una analisi per ricostruire l’identità del reale mittente delle chiamate ed agire su tale soggetto.
L’onere della prova e la posizione del fornitore
Appare irrazionale, oltre che ingiusto, imputare al fornitore l’illecito posto in essere dal terzo senza alcun consenso del fornitore stesso. Anche perché il fornitore si troverebbe a dover dare una “prova negativa” (cioè: non esistono legami tra il fornitore e il chiamante), che è esclusa in ogni settore dell’ordinamento.
Note
[1] TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE: Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
[2] Decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026.
[3] Articolo 1 “Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell’affrontare i costi di acquisto dell’energia elettrica e disposizioni per la tutela dei clienti finali domestici”











