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Etichette per i contenuti AI: le regole dall’Europa alla Cina



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Dall’AI Act europeo alle norme di Cina, Corea del Sud, India, Taiwan e California, cresce l’obbligo di rendere riconoscibili contenuti sintetici e deepfake. Restano però differenze rilevanti su etichette visibili, metadati, controlli tecnici e sanzioni

Pubblicato il 1 set 2026

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)



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Il due agosto scorso è entrato in vigore in EU l’obbligo di labeling per i contenuti AI previsto dall’AI Act, ma come sta evolvendo lo scenario globale?

Diverse giurisdizioni tra cui UE, Cina, Corea del Sud, India, Taiwan, Kazakistan, Vietnam e California hanno adottato leggi che impongono l’etichettatura dei contenuti generati o manipolati da IA, inclusi i deepfake. Alcuni paesi, come l’Australia, hanno pubblicato linee guida non vincolanti per promuovere le migliori pratiche nel settore. Tuttavia, la portata e le modalità di tali obblighi variano significativamente tra le diverse legislazioni. Vediamo le principali novità in alcuni di questi mercati.

Etichettatura dei contenuti AI nell’Unione europea

Come noto l’AI Act dell’UE impone ai fornitori di sistemi IA di “marcare” e rendere “rilevabili” i contenuti sintetici (audio, immagini, video o testo) generati o manipolati artificialmente (Articolo 50(2)) e ai distributori di deepfake di divulgare tale natura artificiale (Articolo 50(4)). Questi obblighi sono entrati in vigore il 2 agosto 2026, con un periodo di grazia fino al 2 dicembre 2026 per i sistemi immessi sul mercato prima di tale data.

I fornitori devono garantire che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, devono altresì garantire che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le soluzioni tecniche impiegate siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche.

Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l’editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

Inoltre, i deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deepfake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l’uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un’analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all’obbligo di rivelare l’esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera.

Codice di condotta e icone per i contenuti generati

L’Ufficio AI ha pubblicato un Codice di Condotta volontario sulla trasparenza dei contenuti generati da IA e delle linee guida non vincolanti per chiarire l’ambito degli obblighi, complementari al Codice stesso. L’adesione al Codice può costituire prova di conformità, ma non è obbligatoria.

Il codice comprende due sezioni:

  • Sezione 1: Fornitori – Norme per la marcatura e il rilevamento di contenuti generati e manipolati dall’IA
  • Sezione 2: Distributori – Norme per l’etichettatura dei deepfake e del testo generato e manipolato dall’IA

L’UE ha inoltre creato una serie di icone che i deployer di sistemi di IA generativi possono utilizzare per etichettare i loro contenuti generati dall’IA.

Ambito e modalità di etichettatura nell’UE

Sono esclusi dall’obbligo contenuti che presentano solo contenuti esistenti senza manipolazioni significative o output non percepibili dall’uomo, come dati strutturati o codice sorgente. Come detto sopra, le etichettature devono essere in formato machine-readable, efficaci, affidabili e interoperabili, con possibilità di integrazione di watermarkdigitali e metadati dettagliati. Le etichette devono essere visibili al primo contatto dell’utente con il contenuto e mantenute durante l’intera catena di distribuzione.

Sanzioni UE per l’etichettatura dei contenuti AI

Le violazioni possono comportare multe amministrative fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, oltre a possibili misure correttive e avvertimenti da parte delle autorità di mercato.

La Cina e l’etichettatura dei contenuti AI

La Cyberspace Administration of China ha introdotto nel marzo 2025 le “Misure per l’identificazione dei contenuti sintetici generati da IA”, che richiedono un sistema a doppia traccia di etichettatura: etichette esplicite visibili agli utenti e etichette implicite integrate nei metadati. Queste norme si applicano a vari attori, dai fornitori di contenuti AI, alle piattaforme di distribuzione, agli utenti finali, con obblighi specifici per ciascuno. Le sanzioni includono ammonimenti,sospensioni di servizio e multe.

Un ulteriore provvedimento obbliga a etichettare chiaramente i servizi di “digital virtual human” come tali. Nel 2026, la CAC ha avviato campagne per garantire il rispetto delle norme e ha proposto ulteriori misure per prevenire la manomissione delle etichette.

Corea del Sud: trasparenza e labeling dell’AI

La legge quadro sull’IA del 21 gennaio 2025 impone obblighi di trasparenza per i fornitori di prodotti e servizi generativi IA, inclusa l’etichettatura di contenuti difficili da distinguere dalla realtà (deepfake).

Le linee guida ministeriali forniscono dettagli attuativi e prevedono un periodo di grazia di almeno un anno prima dell’applicazione di sanzioni.

India e obblighi di etichettatura dei contenuti sintetici

Le regole adottate a febbraio 2026 richiedono agli intermediari online di implementare salvaguardie tecniche per prevenire la creazione o diffusione di media sintetici illegali e di etichettare in modo prominente i contenuti sintetici permessi, con metadati permanenti e identificatori unici.

Le piattaforme significative devono richiedere agli utenti di dichiarare se i contenuti caricati sono sintetici e verificare tali dichiarazioni. Le sanzioni includono la sospensione dell’accesso e la rimozione dei contenuti non conformi.

Taiwan e le etichette per i contenuti generati dall’AI

La legge quadro sull’IA del gennaio 2026 stabilisce principi per la trasparenza e l’esplicabilità, richiedendo l’inclusione di informazioni o etichette appropriate per facilitare la valutazione dei rischi e migliorare la fiducia nell’IA. Ulteriori regolamentazioni devono essere emanate entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

Stati Uniti e trasparenza sui contenuti AI

Non esistono regole federali specifiche, ma la California ha adottato l’AI Transparency Act, in vigore dal 2 agosto 2026 per certi fornitori, che impone la disponibilità di strumenti di rilevamento, etichette nascoste e opzioni per etichette visibili. Normative simili entreranno in vigore in Utah e Washington nel 2027. A livello federale è stato presentato un disegno di legge che richiederebbe etichette visibili e machine-readable, con sanzioni per la rimozione o falsificazione delle etichette.

Etichettatura dei contenuti AI: uno scenario globale frammentato

Allo stato è difficile che si possa individuare un accordo globale a livello di G7 o G20 pur essendo il tema dell’AI centrale nel dibattito internazionale. Di certo c’è che la strada intrapresa dall’Europa porterà molti operatori ad adottare regole sulle proprie piattaforme che avranno impatto a livello globale.

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