la sentenza definitiva

Più difficile impugnare un marchio UE: cosa insegna il caso Testarossa



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Il marchio Testarossa rimane in capo a Ferrari: la Corte UE ha dichiarato inammissibile il ricorso di Hesse, rilevando che le censure sollevate miravano a una rivalutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale, funzione estranea al giudizio di legittimità dell’ordinamento europeo

Pubblicato il 18 mar 2026

Antonino Polimeni

Avvocato, Polimeni.Legal



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Il marchio Testarossa torna al centro del dibattito sul diritto europeo della proprietà intellettuale. Con l’ordinanza del 19 gennaio 2026 nella causa C-598/25 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiuso definitivamente la porta al ricorso di Kurt Hesse contro Ferrari, confermando che accedere al giudizio di legittimità richiede ben più della semplice critica a una sentenza del Tribunale. Nei paragrafi che seguono, la ricostruzione completa della vicenda e le conseguenze pratiche per chi opera nel contenzioso sui marchi UE.

Il filtro della Corte UE ferma il ricorso di Hesse contro Ferrari

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiuso senza esitazioni la porta all’appello proposto da Kurt Hesse contro Ferrari, nella causa C-598/25 P, ordinanza del 19 gennaio 2026, confermando una tendenza ormai sempre più evidente nel contenzioso europeo e cioè che arrivare al giudizio di legittimità richiede molto più della semplice contestazione di un errore. Serve una questione capace di incidere sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione. In assenza di questo requisito, il processo si arresta sulla soglia.

Il marchio Testarossa e la richiesta di revoca: la storia del contenzioso

La vicenda ruotava attorno al marchio “Testarossa” uno dei segni più riconoscibili dell’industria automobilistica, e prende le mosse dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 luglio 2025 che, a sua volta, aveva annullato la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale nella parte relativa alla revoca del marchio per i modellini di automobili.

Tutto ha avuto inizio nel 2015, quando Kurt Hesse, CEO della società tedesca di modellini Autec AG, ha presentato una richiesta di revoca del marchio TESTAROSSA, sostenendo che Ferrari non ne avesse fatto un uso genuino nell’UE per un periodo continuativo di cinque anni, come previsto dalla normativa comunitaria.

Ferrari e l’uso del marchio: certificazione e modellini al centro della disputa

Ferrari aveva registrato il marchio Testarossa nel 2007 per una vasta gamma di prodotti, tra cui automobili, parti di ricambio e modellini. Nonostante la produzione del modello Testarossa fosse cessata nel 1996, Ferrari continuava a offrire servizi di certificazione per veicoli usati e a concedere licenze per la produzione di modellini ufficiali, sostenendo che tali attività costituissero un uso genuino del marchio.

Le tappe del procedimento: dall’EUIPO al Tribunale UE

La decisione della Divisione di Annullamento e il primo ricorso

La Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha inizialmente accolto parzialmente la richiesta di Hesse, revocando il marchio per la maggior parte dei prodotti, ma mantenendolo per le „automobili‟. Entrambe le parti hanno presentato ricorso: Hesse chiedeva la revoca totale, mentre Ferrari cercava di mantenere la protezione per una gamma più ampia di prodotti.

La Quinta Commissione di Ricorso revoca completamente il marchio

Nel 2023, la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha accolto l’appello di Hesse, revocando completamente il marchio, compreso per le automobili, ritenendo che Ferrari non avesse dimostrato un uso genuino durante il periodo in questione.

Il Tribunale annulla la decisione EUIPO e riconosce l’uso genuino

Ferrari ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, che nel luglio 2025 ha annullato la decisione dell’EUIPO, riconoscendo che le attività di certificazione e le vendite di veicoli usati da parte di concessionari autorizzati costituivano un uso genuino del marchio, anche se implicito.

L’articolo 58a dello Statuto: il filtro che ha bloccato l’appello

Hesse ha successivamente presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sostenendo che quel segno non fosse stato utilizzato in modo coerente con la sua funzione essenziale, cioè garantire al consumatore l’origine commerciale del prodotto, e aveva quindi chiesto alla Corte di cassare la decisione. La Corte, però, non è arrivata nemmeno a valutare queste censure. Il passaggio decisivo dell’ordinanza è l’applicazione dell’articolo 58a dello Statuto, norma che impone un filtro preliminare ai ricorsi contro decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO: prima di esaminare il merito, i giudici devono stabilire se l’appello meriti davvero di procedere. Il criterio è selettivo e richiede un rilievo sistemico della questione giuridica sollevata. Non è sufficiente sostenere che il giudice precedente abbia sbagliato, occorre dimostrare che la risposta della Corte avrebbe effetti sull’interpretazione uniforme del diritto europeo o contribuirebbe alla sua evoluzione.

I due motivi del ricorso: prova dell’uso e consenso implicito

In questo quadro, la cassazione assume sempre più i tratti di uno strumento destinato a definire principi generali piuttosto che a correggere singole decisioni.

Due erano i motivi dell’appello. Il primo riguardava la prova dell’uso del marchio: secondo Hesse, la mera visibilità del segno sui modellini, insieme all’esistenza di rapporti di licenza, non bastava a dimostrare un uso effettivo idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Il secondo toccava il tema del consenso implicito, con l’accusa al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che il titolare del marchio avesse autorizzato, anche solo tacitamente, l’utilizzo del segno da parte di terzi.

Questioni tutt’altro che marginali nel diritto dei marchi, soprattutto in un mercato come quello del merchandising, dove la distinzione tra uso diretto e uso autorizzato tende a diventare sottile e spesso decisiva.

La Corte respinge: non è un nuovo grado di merito

Eppure, per la Corte, dietro queste argomentazioni si nascondeva un obiettivo diverso: ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal Tribunale. Un’operazione che esula dalla funzione della Corte in questa fase e che trasformerebbe la cassazione in un terzo grado di merito, esito che il filtro introdotto dallo Statuto mira precisamente a evitare.

La corte quindi ha respinto l’appello, affermando che non sollevava questioni di diritto sufficientemente significative da giustificare un ulteriore esame, confermando così la validità del marchio TESTAROSSA per Ferrari.

Le conseguenze per chi impugna: onere argomentativo e strategia difensiva

Con questa decisione i giudici aggiungono quindi un chiarimento destinato a pesare nelle future strategie difensive e cioè che la novità della questione non basta. Anche quando un tema non è ancora stato affrontato dalla Corte, la parte deve spiegare perché quella questione possieda una portata generale. Nel caso concreto, questa dimostrazione è mancata.

L’ordinanza richiama precedenti recenti e consolida una linea interpretativa ormai stabile, nella quale l’onere argomentativo grava interamente sul ricorrente: occorre individuare con precisione la norma europea violata, descrivere la natura dell’errore di diritto, chiarire in che modo esso abbia inciso sull’esito della decisione e spiegare perché la questione superi l’interesse delle parti. Senza quest’ultimo punto, l’appello resta fuori dalla porta e impugnare una decisione in materia di marchi dell’Unione richiede oggi una tecnica difensiva diversa rispetto al passato, spostando il baricentro dal piano fattuale a quello sistemico. Il ricorso deve parlare alla Corte come giudice dell’ordinamento, non come revisore del caso concreto.

Da qui derivano almeno due conseguenze. La prima è una prevedibile riduzione dei ricorsi destinati a essere esaminati nel merito. La seconda è un rafforzamento del ruolo del Tribunale (il grado precedente), che sempre più spesso diventa il giudice finale delle controversie tecniche.

La soglia di ingresso alla Corte, invece, appare oggi più alta di quanto molti operatori percepiscano e il ricorso resta uno strumento sempre meno disponibile per contestazioni legate alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti. Chi intende percorrerlo deve formulare una domanda capace di parlare al sistema. In caso contrario, il processo si ferma prima ancora di cominciare.

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