Il 23 ottobre 2024 è stato emanato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulla protezione giuridica dei modelli. La normativa in questione è applicabile da 1 maggio 2025, abrogando le precedenti disposizioni in materia ed in particolare la Direttiva 98/71 e il Regolamento 6/2002.
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La tutela disegni e modelli digitali nell’evoluzione normativa
Il Regolamento prende in considerazione, in diversi punti delle premesse e in più di una norma, i progressi che sono nel tempo intervenuti sul mercato, anche in ragione dell’uso di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e dello sviluppo avuto negli anni dalla tecnologia 3D.
L’attenzione che il legislatore comunitario porta verso questi aspetti dimostra, ancora una volta, come l’utilizzo in tutti gli ambiti del mercato dell’IA, delle piattaforme digitali, e delle tecnologie 3D, incida anche su provvedimenti all’apparenza non direttamente connessi con il mondo del digitale e l’attenzione del legislatore non possa prescindervi. Inoltre, il legislatore non può non considerare l’evoluzione che si è avuta dal 2002 (anno dell’ultimo regolamento in materia) nell’ambito del digitale, dalle piattaforme ai siti di varia natura, dove trovano collocazione disegni ed elementi distintivi nati e sviluppati per l’uso in via digitale.
Direttrici della tutela disegni e modelli digitali nel nuovo regolamento
L’interesse da parte del legislatore comunitario all’interno del nuovo Regolamento verso gli ambiti sopra indicati si articola verso due direttrici: la prima, di considerazione delle nuove tecnologie nel momento della disciplina della tutela dei disegni e modelli; la seconda, in sede di disciplina delle possibili violazioni e degli strumenti innovativi che possono esserne il veicolo.
Con riguardo al primo aspetto va detto che la definizione stessa di modello e disegno è stata ampliata rispetto al passato, al fine di comprendere il movimento, la transizione e l’animazione delle caratteristiche che determinano l’aspetto di un prodotto.
Nello specifico, il nuovo articolo 2 punto 3) del Regolamento definisce «disegno o modello» l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche.
E infatti, anche le modalità di registrazione sono state coerentemente modificate al fine di ricomprendere file video e animazione che meglio consentono di rendere le ultime caratteristiche introdotte.
Ora, è chiaro che ricomprendere nella decorazione il movimento e l’animazione significa puntare il faro su tutto ciò che di digitale si è sviluppato negli anni e si svilupperà in futuro, ma non trovava una collocazione specifica e non era ricompreso nella normativa precedente risalente di più di venti anni.
Indubbiamente, nel tempo, la giurisprudenza comunitaria era intervenuta per estendere le tutele e per un allineamento tra principi di protezione e nuove evoluzioni nel settore digitale, ma ciò’ non era evidentemente sufficiente a garantire le stesse certezze che possono provenire da una fonte normativa.
Definizione ampliata nella tutela disegni e modelli digitali
A corredo va anche la modalità di deposito dei disegni e modelli che si adatta ai tempi odierni e all’uso massivo degli strumenti digitali anche laddove il prodotto sia destinato al mondo fisico.
Con il nuovo Regolamento in commento anche la definizione di prodotto ha subito un allargamento dovuto all’attenzione verso le piattaforme digitali.
La normativa oggi abrogata – ed in ispecie il regolamento del 2002 – definiva “prodotto” qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l’altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori. La definizione del nuovo regolamento definisce, invece, come “prodotto qualsiasi oggetto, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, comprese le interfacce utente”.
Anche qui il riferimento a tutto il mondo digitale è evidente. La forma non fisica prende in considerazione tutte le piattaforme digitali e i loro elementi caratteristici; l’interfaccia utente è invece il punto di contatto tra utente e sistema digitale e gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza che il fruitore ha con il sistema perché rappresenta l’insieme degli elementi visuali e interattivi necessari all’interazione stessa.
L’attenzione posta dal legislatore comunitario al mondo digitale costituisce anche un invito ai player di questo settore al deposito e alla conseguente tutela attraverso questo strumento dei propri prodotti, con un allargamento non indifferente della platea dei possibili interessati che sino ad oggi potevano avere più di una perplessità sulla proteggibilità dei loro asset.
Tutela disegni e modelli digitali: dal fisico al virtuale
La circostanza che la normativa sia stata riformata per passare dal campo di applicazione “solo fisico” al un campo di applicazione che comprende il “non fisico” soprattutto se letto alla luce dei passi che il legislatore comunitario sta compiendo nel settore digitale e AI, ci dice molto sull’orientamento preso e sulle necessità che devono essere soddisfatte per proteggere un mercato nuovo, in costante espansione.
Tutela disegni e modelli digitali contro le violazioni tecnologiche
Tuttavia, se da un lato il legislatore è consapevole di dover ricomprendere sotto il cappello protettivo questo nuovo ambito, è altrettanto consapevole di come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per finalità illecite e di violazione dei diritti.
Il ventisettesimo punto delle premesse ci dice infatti che in considerazione della crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell’industria, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, nonché delle sfide che ne derivano per i titolari dei disegni e modelli per quanto riguarda la prevenzione efficace della copiatura illegittima dei loro disegni e modelli protetti, è opportuno prevedere che la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto, costituiscano un uso del disegno o modello, che dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del titolare.
In altre parole, tutte le volte in cui mezzi diversi da quello fisico sono in grado di permettere la replica di un prodotto, fisico o digitale che sia, o di una sua caratteristica, l’uso di questo mezzo deve essere autorizzato dal titolare dei diritti al fine di garantirlo da violazione compiute grazie a strumenti che potrebbero facilitare l’aggiramento della norma.
Il valore di questa norma è evidente, sia per la replica di beni fisici, per esempio attraverso la tecnologia 3D, sia per il mondo digitale attraverso software o sistemi di riproduzione digitale.
Per il legislatore comunitario appare quindi evidente, la necessità di contemperare le due facce della medaglia del progresso delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale: quella, positiva, della tutela e quella, negativa, degli strumenti utilizzabili per la violazione dei diritti altrui.
Ora starà alla giurisprudenza stare al passo coi tempi e utilizzare al meglio la norma attraverso una ponderata valutazione degli interessi dei soggetti di volta in volta coinvolti.