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Portabilità del numero e offerte: quali diritti ha il cliente



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AGCOM ha avviato una consultazione sull’aggiornamento della disciplina della MNP. Al centro c’è il confine tra divieto di uso del database di portabilità e liceità dell’utilizzo di dati diversi quando il cliente abbia espresso un consenso valido e non revocato

Pubblicato il 30 mar 2026

Antongiulio Lombardi

Esperto di diritto e tecnologia



portabilità dei numeri mobili (1)
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Il 18 febbraio 2026 AGCOM[1] ha avviato una consultazione pubblica (3/26/CIR) relativa all’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili.

PODCAST - Cambio operatore e portabilità del numero, una migrazione non prevista

La consultazione si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR[2] che intende aggiornare il vigente quadro regolamentare in materia di MNP nel rispetto delle previsioni dell’art. 98 duodecies, comma 1-bis (Non discriminazione), del Codice delle comunicazioni elettroniche[3].

La materia ha una grande rilevanza commerciale e consumeristica in quanto una sua corretta applicazione potrebbe consentire di continuare nella proposizione di offerte basate su elementi oggettivi il cui utilizzo da parte degli operatori è totalmente nella disponibilità dei clienti titolari di detti dati. Al contrario una interpretazione restrittiva e contraria allo spirito del diritto della concorrenza, della legislazione a tutela dei consumatori e della disciplina a tutela dei dati personali, verrebbe a ledere gravemente gli interessi dei consumatori potenzialmente interessati alle stesse offerte.

Il quadro della portabilità dei numeri mobili

In particolare la delibera 12/25/CIR è volta alla istituzione di un complesso di attività di monitoraggio che consentano il rispetto da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica dei limiti di utilizzo delle informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché delle informazioni “comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo” al fine di predisporre offerte agli utenti finali che siano strutturate in relazione all’operatore inteso come fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.

Il citato articolo 98-duodecies comma 1-bis del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è stato inizialmente modificato dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022[4] che ha confermato il divieto di uso delle informazione acquisite per il tramite del database per la portabilità per formulare offerte agli utenti finali che risultino differenti in relazione al fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza e, da ultimo, dalla legge concorrenza del 2023, legge 16 dicembre 2024 n. 193 che ha dato mandato ad AGCOM di aggiornare le vigenti disposizioni in materia di MNP approvate con delibera n. 147/11/CIR con la previsione:

  • di modalità di controllo volte a garantire “un utilizzo del database coerente con le disposizioni”.
  • della redazione annuale di una relazione sugli esiti delle attività di controllo (monitoraggio e vigilanza) che siano state svolte da AGCOM.

Non discriminazione e limiti di utilizzo dei dati

La disposizione ha evidentemente una finalità non discriminatoria evidenziata dalla scelta di posizionamento proprio nell’art. 98 duodecies del Codice delle Comunicazioni Elettroniche relativo a tale aspetto (non discriminazione) e deve essere letta ed applicata nei limiti rigorosi che risultano da una sua lettura testuale: se da una parte il divieto di utilizzo dei dati acquisiti per il tramite del database della MNP è un principio storico della portabilità solo confermato dalla delibera 147/11/CIR ma che risulta addirittura precedente alla stessa e che tutti gli operatori hanno da sempre rispettato, dall’altra quanto disposto in relazione alle informazioni “comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo” va analizzato con estrema attenzione al fine di non violare il diritto dei clienti di poter esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali.

Ciò che alcuni dimenticano è che gli operatori o fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, come li definisce la norma, devono applicare le disposizioni vigenti, anche quelle in materia di non discriminazione, avendo a mente sia la centralità dell’interesse del cliente che la totale ed indiscussa sovranità della volontà dello stesso.

La volontà del cliente come criterio centrale

Fermo restando il divieto di utilizzo di dati tratti dal data base della portabilità dei numeri mobili, è indiscutibile che non sia possibile per i dati diversi dagli stessi, quali quelli accessori tratti da altra fonte come sono i dati acquisiti per esigenze di carattere propriamente operativo:

  • privare il cliente del diritto di poter disporre di detti dati come meglio crede e che conseguentemente il loro utilizzo da parte degli operatori fino ad espressa revoca del consenso da parte del singolo cliente interessato sia pienamente lecito.
  • impedire all’operatore che abbia acquisito un consenso idoneo e non revocato di effettuare offerte correttamente basate su dati lecitamente acquisiti sulla base dello stesso consenso.

Portabilità dei numeri mobili e tutela dei diritti

Una diversa lettura dell’art. 98 duedecies comma 1 come emendato dalle leggi annuali per il mercato e la concorrenza degli anni 2022 (approvata nel 2023) e 2023 (approvata nel 2024) porterebbe ad uno snaturamento di tre complessi normativi, a tutela della concorrenza, dei dati personali e dei consumatori, il cui fine ultimo non può che essere l’interesse dell’utilizzatore dei servizi a godere delle condizioni migliori anche definite in relazione ai suoi comportamenti e situazioni soggettive delle quali lo stesso abbia dato la disponibilità all’operatore.

Da sempre nell’offerta di servizi di comunicazione elettronica sono state ritenute lecite offerte che fossero basate su criteri oggettivi, non discriminatori e soprattutto facilmente comprensibili ai clienti. Ed inoltre non va dimenticato che non esiste nessuna norma che vieti in assoluto la formulazione di offerte dipendenti dall’operatore mobile di provenienza.

Una lettura coerente della norma

Pertanto, in conclusione, una lettura del vigente testo dell’art. 98 duodecies comma 1-bis che faccia salva la possibilità per il cliente, titolare dei diritti, di prestare il proprio consenso all’utilizzo dei suoi dati sino a revoca e che confermi che le informazioni “comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo” sono sempre da intendersi come acquisite dal data base della MNP, renderà possibile una tutela piena della volontà e degli interessi dei clienti.

Note

[1] https://www.agcom.it/pubblicazioni/consultazioni-e-indagini/consultazione-pubblica-laggiornamento-del-quadro

[2] https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-12-25-cir

[3] 1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L’Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma

[4] legge 30 dicembre 2023, n. 214

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