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Prompt e copyright: la sentenza cinese su Midjourney fa scuola



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La crescita dell’IA generativa riapre il dibattito sul valore giuridico dei prompt. Una corte cinese, nel caso Chengdu Cultural Communication contro una società di Shanghai, ha escluso la tutela autoristica per sei prompt inviati a Midjourney, chiarendo i criteri di originalità, specificità e contributo creativo umano

Pubblicato il 3 mar 2026



Midjourney Video V1

In un quadro di crescita rapidissima dell’intelligenza artificiale generativa, la dottrina da tempo si interroga sul valore dei prompt e sulla loro tutelabilità degli stessi ai sensi del diritto d’autore.

I prompt dell’IA al vaglio delle Coprti

In assenza di normative ad hoc, non solo nel sistema italiano e/o europeo, ma in generale nei diversi sistemi giuridici anche esteri, è evidente che l’argomento sia da tempo oggetto di dibattito e che un intervento giurisprudenziale apparisse da tempo come probabile.

Diverse Corti hanno iniziato a esaminare se i prompt dell’IA costituiscano delle opere originali oppure, più semplicemente, idee o altre fattispecie non tutelabili.

A cercare di dare una risposta a questo “dilemma” una corte cinese nel caso Chengdu Cultural Communication Co., Ltd contro Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. in cui si chiedeva se sussistesse la tutela autoristica per una serie di prompt inviati a Midjourney. La risposta della corte cinese è stata negativa, ma la parte di particolare interesse è la motivazione sottostante alla decisione ed il filo logico che ha guidato la stessa.

D’altra parte non sfugge come la capacità di dar vita a prompt efficaci sia sempre più importante, e il comprenderne il valore anche sotto il punto di vista giuridico non è secondario.

La tutela dei prompt e il caso Midjourney davanti alla corte cinese

Nel caso che ha occupato la corte cinese sono stati esaminati i sei prompt che il ricorrente avrebbe sottomesso a Midjourney AI.

I prompt sono solitamente composti da parole e frasi, e la scelta, la combinazione e la disposizione delle parole e delle frasi all’interno dei prompt sono l’espressione dell’originalità dell’autore del prompt.

La determinazione dell’originalità ha dunque quale perno il modo di esprimersi e le scelte personalizzate del richiedente, non la lunghezza o il contenuto fattuale. Inoltre, sebbene le parole di prompt coinvolgano alcune informazioni di dominio pubblico, la legge sul diritto d’autore non protegge queste informazioni, ma solo il modo (eventualmente originale e creativo) in cui i fatti sono articolati.

La tutela dei prompt secondo la posizione del convenuto

Il convenuto, dal suo punto di vista, riteneva che la tutela nel caso di specie andasse esclusa in quanto il prompt è un insieme di istruzioni e lo scrivere istruzioni non è un atto creativo che integri il requisito di originalità richiesto dal diritto d’autore. Al più il prompt può suggerire delle idee, ma anche le idee non sono coperte dal diritto d’autore. D’altra parte, sempre secondo il convenuto, guardando alla norma di legge il prompt non rientra tra le fattispecie tutelate.

In conseguenza nel processo di generazione di immagini da parte dell’IA, il ruolo delle parole usate quali prompt è quello di istruire l’IA a generare contenuti in base alle idee dell’utente, idee che sono suggestioni e non atti creativi.

Originalità e tutela dei prompt nei criteri della corte cinese

La corte cinese, pur non accogliendo pedissequamente il concetto promosso dal convenuto che il prompt in sé non abbia valenza creativa o, soprattutto, non possa averne, tuttavia non l’ha ravvisata nel caso di specie.

La corte ha infatti messo in rilievo come un’opera per essere “originale” debba provenire dalla creazione indipendente del suo autore e riflettere le scelte individuali e l’espressione creativa dell’autore medesimo.

Applicando questi principi relativi ai requisiti di originalità, la corte ha ritenuto astrattamente possibile che alcune serie di prompt possano essere protette dal diritto d’autore, ma ha altresì rimarcato che altre potrebbero non esserlo, ciò a seconda del grado di input intellettuale-creativo contenuto nel prompt. Più il prompt dell’utente è specifico e semanticamente chiaro, più il tema e lo stile dell’immagine generata saranno definiti e più è probabile che i prompt possano essere protetti dal diritto d’autore.

Criteri generali in assenza di norme ad hoc sulla tutela dei prompt

In assenza di una linea guida normativa ad hoc per i prompt, occorre, nel loro esame e valutazione ai fini della proteggibilità secondo il diritto d’autore, rifarsi ai principi generali posti dalla legge e dalle interpretazioni sino ad oggi intervenute.

Partendo da questa prospettiva, quando si valuta l’originalità dei prompt nella creazione assistita da un sistema di IA, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sul fatto che l’utente dimostri una sostanziale creatività intellettuale nella progettazione e nella regolazione dei prompt e che ciò rifletta un’espressione personalizzata.

Quindi, più il prompt è specifico e dettagliato, più riflette pienamente le scelte personalizzate e le preferenze estetiche del suo creatore; e quindi più è probabile che soddisfi i requisiti di originalità pretesi dal sistema di tutela autorale. Quindi, come detto in precedenza, l’originalità non dipende dalla lunghezza o dalla complessità del prompt, ma piuttosto dal fatto che rifletta il risultato di un’espressione creativa.

In altre parole il contributo umano deve essere realmente creativo, deve contenere quel quid che consente di superare delle semplici istruzioni ben date e ben articolate.

Perché la tutela dei prompt è stata esclusa nel caso di specie

Nell’esaminare le sei serie di suggerimenti coinvolti nel caso il tribunale ha ritenuto che fossero prive di originalità in quanto ricalcanti stili artistici standard o scene comuni non tutelabili.

Inoltre apparivano prive, sia di progressione strutturale, sia sequenza narrativa, sia, infine, di coerenza logica nella loro combinazione che risultava più casuale che costruita, non raggiungendo quindi un grediente di originalità.

Prompt come opere letterarie e tutela dei prompt: la soglia espressiva

Se si volessero poi assimilare i prompt ad opere letterarie, la corte ha rilevato che, sebbene la legge non stabilisca una soglia minima di parole per le opere letterarie, un’opera deve comunque possedere completezza di espressione e una certa intensità espressiva, ben diversa da poche frasi, slegate e prive di profondità espressiva, che non sono atte ad un contenuto dotato di un testo sufficiente come le opere formali.

Frasi che si limitano a informare l’IA dello stile e della scena dell’immagine, senza fornire un’interpretazione più profonda non dimostrano la necessaria importanza artistica.

In sintesi, sebbene il prompt in questione contenga alcuni contenuti descrittivi, la sua espressione è insufficiente a dimostrare un contributo intellettuale creativo e, pertanto, non dovrebbe essere considerato un’opera letteraria originale.

Cosa insegna la sentenza sulla tutela dei prompt

Questa interessante sentenza sembra quindi porre alcuni elementi importanti. In primo luogo che il prompt non è escluso in senso assoluto dalla protezione, ma la protezione può arrivare solo ove il prompt raggiunga il necessario grado di originalità e artisticità; Il prompt deve essere costituito da elementi non slegati ma uniti da un filo logico e da una continuità di pensiero; infine, le espressioni utilizzate non devono essere banali o descrittivamente comuni.

Se il prompt riuscisse a rispondere a questi requisiti, allora sembra che una tutela potrebbe essere possibile. Vedremo se alte Corti affronteranno nei prossini mesi il medesimo quesito.

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