La protezione dei dati personali rappresenta una dimensione centrale nella regolamentazione delle attività di ricerca clinica e scientifica. Particolare attenzione merita l’articolo 110 del Codice Privacy, modificato lo scorso anno, che riguarda le attività di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica in assenza del consenso degli interessati.
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Privacy e studi clinici: obblighi, esenzioni, garanzie
L’articolo 110 del Codice Privacy è stato modificato, eliminando l’autorizzazione preventiva del Garante per ricerche mediche. La riforma mantiene le garanzie per gli interessati, richiedendo parere del comitato etico e valutazione d’impatto
Responsabile Protezione dei Dati – DPO Consulente Privacy

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