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Privacy e smart city: come la videosorveglianza cambia città e diritti



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La trasmissione digitale e la miniaturizzazione delle ottiche hanno reso la videosorveglianza capillare, fino alla logica della U-City. In questo scenario, la città diventa infrastruttura connessa e insieme dispositivo di osservazione continua, con ricadute sociali e giuridiche inevitabili.

Pubblicato il 26 gen 2026

Michelangelo Di Stefano

senior consultant – tecniche investigative e forensi avanzate



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Privacy e videosorveglianza nelle smart city non sono più temi per addetti ai lavori: raccontano una trasformazione culturale e giuridica. Dal boom digitale e dalle ottiche sempre più performanti fino alla U-City, la città connessa diventa anche un ambiente osservato e registrato, con effetti su prova, comunicazione e riservatezza.

Questo è il primo di alcuni approfondimenti sul tema delle nuove tecnologie al servizio delle città sempre più tecnologiche e spiate da occhi elettronici in ogni dove, al fine di offrire al lettore uno spaccato multidisciplinare che abbraccerà tematiche a partire dalla sociolinguistica, per poi trattare  aspetti giuridici, giurisprudenziali, sociologici, amministrativi, tecnologici e, non da ultimo, di privacy.

Privacy e videosorveglianza nelle smart city: la città connessa e l’occhio elettronico

Un primo profilo riguarda l’evoluzione della trasmissione di dati che, con il passaggio dalle centrali telefoniche decadiche a quelle multifrequenza (digitali)[1], avrebbe avviato il processo di trasmissione di dati a velocità prima inimmaginabili fino a quando, agli inizi del nuovo millennio, le connessioni di internet si sarebbero espanse con la banda larga estendendosi a macchia d’olio in tutto il globo.

Parallelamente la ricerca tecnologica avrebbe iniziato ad occuparsi degli strumenti di video ripresa ad alta definizione, procedendo non solo alla loro miniaturizzazione, alla possibilità di avere coni di ripresa con angolature prima impensabili o con moltiplicazioni di focali in grado di effettuare riprese a lunghe distanze ma, addirittura, a rendere le ottiche di ripresa mobili con soluzioni sempre più performanti di brandeggio da remoto (ulteriore, più complessa, innovazione avrebbe riguardato l’operatività di satelliti spia, in uno scenario strategico, con l’ impiego di sistemi video idonei ad operare a grandi distanze dalla crosta terrestre).

E’ evidente che i primi destinatari di queste tecnologie siano stati i soggetti preposti ad attività d’intelligence e di alte investigazioni (adattando spesso dispositivi ad intensificazione di luce, I.R., fino ad ottiche astronomiche), per poi espandersi verso tutte le altre esigenze non solo istituzionali ma, sempre più frequentemente commerciali che, nell’attività di video sorveglianza, avevano trovato un sicuro investimento produttivo, fino a raggiungere il concetto di ubiquitous city (U-City), una forma di smart city[2] in cui i servizi pubblici sono accessibili tramite qualsiasi dispositivo connesso, rendendo le infrastrutture più accessibili.

Un moderno “villaggio globale”[3], per usare l’ossimoro di Mc Luhan, dove architetture internet veloci interconnettono la ragnatela con applicazioni infinite, modelli asincroni social media, contenuti enciclopedici più o meno indicizzati fino a miriadi di nuvole (cloud) di allocamento sempre più invisibili e anonime.

Ma, anche, una sorta di grande occhio silente e invisibile che monitore e registra senza sosta riportandoci indietro a quelle distopie che George Orwell chiosò nel 1949 con il suo “grande fratello”[4].

Dal digitale alle ottiche: come nasce l’osservazione urbana diffusa

In questa traiettoria, la città non è soltanto il luogo in cui la tecnologia viene “installata”: diventa un ambiente in cui sensori, reti e immagini si intrecciano con pratiche di governo, interessi economici e aspettative sociali.

L’idea di “ubiquità” non riguarda solo l’accesso ai servizi, ma anche la possibilità che ogni spazio, a livelli diversi, sia registrabile, archiviabile, ricostruibile.

Prove e intercettazioni: privacy e videosorveglianza nelle smart city in tribunale

Ormai dagli anni ’90 la giurisprudenza interna si è soffermata sul tema delle immagini assimilando le C.N.V.[5] alle comunicazioni in senso stretto, da qui estendendo il genus delle captazioni di comunicazioni (nel nostro codice richiamate al Titolo III del Libro III tra i mezzi di ricerca della prova, ex artt.266 e ss cpp) anche alle riprese video aventi un contenuto comunicativo.

“ […] In linea generale, la giurisprudenza ha distinto così le comunicazioni: “la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale)” e che “l’attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi”[6]; “l’intercettazione delle comunicazioni – e non delle sole conversazioni tra presenti – comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l’uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto a un altro”[7]; le riprese video filmate, laddove non effettuate nei luoghi di privata dimora[8], “costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 c.p.p. e pertanto non possono considerarsi assimilabili al genus delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Ne discende che ad esse non si applica la disciplina prevista dagli artt. 266 c.p.p. e segg., fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all’art. 14 Cost., che va valutato di volta in volta”[9].

Per quanto concerne le riprese in luoghi di privata dimora[10], queste possono configurarsi quali forme di intercettazione di comunicazioni tra presenti, che si differenziano da quelle effettuate con apparati di captazione e registrazione fonica solo in relazione allo strumento tecnico impiegato, come nella ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: è, quindi, “già ora applicabile in via interpretativa la disciplina della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora”[11].[…]”[12].

Quindi, in sintesi, le riprese video-filmate non aventi ad oggetto contenuti comunicativi costituiscono, ai sensi dell’art 189 c.p.p., prove documentali atipiche non disciplinate dalla legge e pienamente utilizzabili[13]; le stesse possono essere liberamente disposte ed effettuate[14], non applicandosi la disciplina prevista dagli artt. 266 c.p.p. e segg., fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all’art. 14 Cost., che va, necessariamente, valutato di volta in volta[15].

La prova atipica ex art. 189 c.p.p.: criteri, casi e dispositivi

Detto principio ormai consolidato dopo la nota “sentenza Prisco” delle SS.UU., è stato ulteriormente ribadito recentemente dai giudici di legittimità con la sentenza n. 44335 del 2024;[16] in detta pronuncia hanno trovato richiamo anche altri principi come “l’ utilizzabilità degli esiti delle indagini in assenza dell’iscrizione dell’indagato.[17]

Fino alla precisazione che “le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione dell’attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo del dibattimento”[18].

Ultimo cenno riguarda la configurabilità di un’altra forma di cristallizzazione della prova nel processo penale quale prova documentale ex art. 234 c.p.p.[19], laddove provenga dalle appendici bioniche ormai entrate nel nostro quotidiano, come le infinite forme di devices elettronici che ci accompagnano (BYOD) o indossiamo (WYOD).

La loro acquisizione è da intendersi, infatti, “forma di memorizzazione fonica (e, quindi, anche fotografica n.d.r.) di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. penale”[20], rammentando gli eventuali obblighi di riservatezza e di divieto di divulgazione “del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”[21].

Quindi, anche le body cam ormai in dotazione alle forze dell’ordine per dare puntuale riscontro dell’attività istituzionale svolta possono, pacificamente, rientrare in detta previsione, che non è da confondersi con le ipotesi di attività di polizia giudiziaria sotto copertura ed alle ipotesi di “agente attrezzato per il suono”[22].

Nei prossimi approfondimenti lo spettro di interesse si rivolgerà verso la giurisprudenza che, man mano, ha dovuto fare i conti con le nuove tecnologie al servizio della sicurezza urbana, della circolazione stradale e del contrasto allo smaltimento di rifiuti ma, anche e soprattutto, con il violento impatto che l’osservazione passiva ha avuto verso la riservatezza del singolo: un’esigenza uti cives, per esigenze di interesse collettivo, che ha, gioco forza, sacrificato i diritti uti singuli.

Sociolinguistica della faccia: privacy e videosorveglianza nelle smart city e segnali non verbali

Nel paragrafo che precede abbiamo ricordato che “la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale)”, il che ci porta a investigare gli ambiti scientifici della sociolinguistica dove l’interazione comunicativa è stata esplorata in tutte le sui dimensioni e “sfaccettature”.

Il virgolettato è rivolto a introdurre, adesso, un concetto sociologico che ci appartiene e che non riusciamo così facilmente a rilevare nel quotidiano, trattandosi di una dimensione che “indossiamo” in modo disinvolto: “la faccia”.

Ecco, allora, l’aiuto dei sociolinguisti che ci hanno illustrato, attraverso una ricerca scientifica accurata, come la nostra “faccia” sia il più importante indicatore linguistico di relazione.[23]

Partendo dai “giochi di facce” di E. Goffman[24], il passo verso la “teoria della faccia” di R. Hudson è breve, dove “[…] il punto di partenza nelle relazioni è la faccia, cioè quel qualcosa che ci viene concesso e che, vicendevolmente, determina un nostro input di risposta, di adesione, individuando una caratteristica della “solidarietà” o del “potere” rappresentati dalla faccia[25]. La situazione comunicativa, come si è detto, denota tre distinti indicatori di relazione[26], tra cui il contatto; questo è espresso attraverso “il comportamento del soggetto, rappresentato dalla “teoria della faccia”, legata al comportamento osservabile. La solidarietà viene espressa, ad esempio, attraverso la scelta della lingua e l’adattamento, con una sorta di code swiching[27], verso variabili quantitative al fine di ridurre differenze nel comportamento per sottolineare la solidarietà. Ne consegue che la “faccia di solidarietà” è rivolta ad evidenziare un rapporto di relazione interpersonale che si instaura tra parlante e destinatario; per altro verso, con la “faccia di potere” viene classificato il livello sociale del parlatore[28]. Cortesia ed Etichetta sono quei contatti sociali che impieghiamo solitamente per “non perdere la faccia”[29]. Richard Hudson, nel trattare il comportamento verbale e quello non verbale descrive così gli indicatori di relazione: “Noi otteniamo (e concediamo) faccia di solidarietà per mezzo del contatto fisico (toccando, accarezzando e così via), e le manifestazioni di intimità nell’ambito della famiglia o tra amanti non sono che un’espressione estrema di approvazione […]. D’altro canto, la prossimità fisica a un’altra persona è anche un’intrusione nel suo territorio personale e una minaccia alla sua faccia di potere. Ciò che si rende necessario è un delicatissimo atto di equilibrio: se siamo troppo vicini risultiamo invadenti; se troppo lontani, freddi […]. Un altro tipo di comportamento non verbale molto importante per il potere-solidarietà ( e per altri sentimenti di rilievo al livello sociale) è tutto quello che facciamo con la faccia (stavolta nel senso letterale nel termine!). Noi forniamo segnali sociali con la bocca (sorridendo, mostrando ripulsa), con gli occhi (contatto di occhi) e con le sopracciglia (corrugandole, mostrando sorpresa). Questi segnali sono di particolare interesse e importanza perché alcuni di essi sembrano essere universali (come Darwin affermò un centinai odi anni fa)”[30]. La mimica esprime, attraverso la faccia, le emozioni, le sensazioni, i giudizi ed i pensieri; ed ancora lo stato di collera, di paura, della felicità, di piacere o del disgusto. << Sotto il profilo geografico la mimica facciale trova interpretazione differente: del tutto implicita e scontata nell’Europa mediterranea, così come in Russia e in diverse regioni degli Stati Uniti; più glaciale e controllata in Europa settentrionale, ed addirittura sgradita in Oriente, ove è per contro presente una cultura educativa alla imperscrutabilità e riservatezza dei propri sentimenti e di imposizione maschilista che impone alla donna la totale impassibilità, come ad esempio nella tradizione turca >>[31] […]”[32].

Ai sociolinguisti era stata data manforte anche dagli antropologi, come Edward Hall, che ha introdotto nel linguaggio corrente il termine “prossemica”, cioè il concetto di distanza sociale (poi estesosi all’arredo urbano, a quello abitativo fino all’automotive) ove ogni spazio topologico può essere vissuto in modo diverso a seconda della sua latitudine geografica e in rapporto al modello culturale e di isoglossa[33] di riferimento: “quando sia vitale per una comunità conservare il proprio senso dello spazio; oppure di contestarle, quando conservare a una comunità la propria spazialità originaria significhi conservare con essa le cause economiche che la hanno determinata, e le connotazioni ideologiche che quella spazialità arcaica comporta”[34].

Ma Hall, nel disegnare i contorni della “dimensione nascosta”, aveva invitato alla condivisione de: “[…] l’esperienza quotidiana di un osservatore acuto e sensibile […] e riesce ad attirare il lettore perché lo costringe a rileggere la propria esperienza quotidiana […] la dimensione nascosta ci parla della vita di tutti i giorni, solo che di colpo ce la presenta in una luce nuova. In altre parole ci parla di una dimensione in cui viviamo da sempre, senza accorgercene […] la ricerca di Hall si inserisce nel discorso che oggi sta facendo la semiologia. Hall ribadisce il suo concetto di cultura come comunicazione. I vari comportamenti culturali sono sistemi di comunicazione che gli esseri umani elaborano all’interno dei vari gruppi, su una gamma talmente vasta da superare di gran lunga l’àmbito ristretto che eravamo abituati ad assegnare ai fenomeni di comunicazione propriamente detti, come il linguaggio verbale, la comunicazione per immagini, le segnaletiche formalizzate, ecc. […]”[35].

Hall, già dagli anni ’60 si sarebbe soffermato anche sul “linguaggio silenzioso”[36] attraverso cui sarebbe stato possibile implementare e descrivere i contenuti più reconditi di qualsivoglia situazione comunicativa colorita da espressioni di un linguaggio che va oltre quei “fenomeni di comunicazione propriamente detti”, come poi evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità negli anni a venire, dalla sentenza Camon a quella Augugliaro.[37]

Una dimensione che avrebbe palesato l’esistenza di alcuni tratti smarriti dell’interazione comunicativa che, “ad onor del vero”[38], palesano aspetti para ed extra linguistici aventi “significato verbale ben preciso”[39].

Dalla CEDU al GDPR: privacy e videosorveglianza nelle smart city tra garanzie e sicurezza

In Italia, illustri giuristi e costituzionalisti si sono posti, sin dalla nascita della nostra Costituzione, il serio problema delle riservatezza del singolo individuo, al fine di prestare ossequio a quei principi dettati dall’art. 15 della nostra Carta, rivolto a garantire la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché a quel dettato della CeDU che, all’art. 8, garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

A ben vedere, la giurisprudenza interna, così come quella comunitaria, si sono soffermate più volte sulla spinosa questione, spesso mettendola in contrapposizione a principi superiori di interesse comune, come quell’art. 52 della nostra Costituzione che pone la “difesa della Patria” quale “sacro dovere del cittadino”; principio questo più volte rimarcato dal giudice delle leggi che ha anteposto il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, all’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza ed alla sua stessa sopravvivenza[40].

L’attuale scenario delle grandi urbanizzazioni ci riporta a quel concetto di “società aperta” descritta da Karl Popper[41], dove l’individuo gode di “una rete informativa costantemente interconnessa senza precedenti nella storia dell’umanità”[42], che già aveva indotto l’ONU, nel 2013 ad assumere una risoluzione sulla “privacy nell’era digitale”[43], al fine di contenere il violento impatto che intelligence, surveillance e monitoraggio massivo delle comunicazioni sui diritti umani, e per sensibilizzare gli Stati membri ad una attenta revisione dei protocolli interni di monitoraggio, raccolta e conservazione di dati, per non svilire ulteriormente gli human rights.

E sì, perché il concetto richiamato a livello sovranazionale e giurisprudenziale sarebbe stato quello della c.d. “vigilanza segreta”, un déjà vu che ci sta precipitosamente riportando a quelle favole distopiche di Orwell degli anni ‘50.

In un precedente approfondimento sui “diritti dell’uomo”, ci eravamo soffermati su questi temi, evidenziando la necessità di << […] prestare ossequio a quel “diritto al rispetto della vita privata e familiare” sancito dall’art. 8 della CEDU, nonostante le complesse ragioni di geopolitica globale che, spesse volte, si trovano a fare i conti con la Corte di Strasburgo.

Come nel 2016, quando la Grande Camera ha trattato il procedimento Zakharov/Russia[44], lì massimando che la Russia andrebbe tecnologicamente oltre ciò che è necessario nell’attività di captazione di comunicazioni per esigenze governative; ed, ancora, nella vertenza tra Szabo-Vissy/Ungheria[45], qui trattando le criticità della “sorveglianza segreta” introdotte dal legislatore ungherese. […] Sul tema […] la Grande Camera ha indicato che l’architettura legale russa sulle intercettazioni legali non possieda il requisito di “qualità della legge”, in quanto quel governo non sarebbe stato in grado di limitare le intercettazioni delle comunicazioni a quanto “necessario in una società democratica”, da qui violando l’articolo 8 della C.E.D.U. ove è indicato che: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.[46]

Tra le motivazioni addotte dai giudici di Strasburgo, queste sono le salienti:

Devono essere indicate le circostanze specifiche in cui alle autorità pubbliche è consentito ricorrere a misure di sorveglianza segreta; la durata delle misure di sorveglianza segreta deve essere precisata e limitata nel tempo; vanno previste idonee procedure per distruggere e conservare i dati intercettati;

le procedure per autorizzare le intercettazioni devono trovare applicazione trasparente attraverso un giudice terzo; deve essere effettuato in modo asettico il controllo dell’intercettazione e la sua notifica;

deve trovare contesto l’efficacia dei rimedi disponibili.

In altro procedimento, riguardante il contenzioso tra Szabo e Vissy contro Ungheria[47], la Corte di Strasburgo era stata interpellata nel 2014 da due membri di una organizzazione non governativa con sede a Budapest, Máté Szabó e Beatrix Vissy, i quali avevano sollevato le criticità presenti in una articolata legge antiterrorismo[48] in materia di sorveglianza segreta varata nel 2011 dal governo ungherese, non accolte dalla Corte Costituzionale interna.

Nel caso di specie, la violazione supposta avrebbe riguardato il diritto ad un giusto processo e ad un ricorso effettivo, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione dei diritti umani.

La Grande Camera, accolto il ricorso, aveva descritto tre fondamentali criticità nella vertenza:

La c.d. “sorveglianza segreta” sarebbe in grado di vulnerare la privacy di qualunque cittadino, quand’anche non coinvolto in attività terroristiche;

il provvedimento autorizzativo di applicazione delle relative misure di surveillance scaturirebbe da un atto dell’organismo esecutivo, in assenza di alcun vaglio di un giudice o di un organismo terzo ed imparziale in grado confutare l’indispensabilità delle misure, nonché valutarne a posteriori la relativa attuazione; sarebbe impossibile, per ogni cittadino, ricorrere motu proprio contro il governo per contestare l’uso di misure di sorveglianze particolarmente invasive[49].

Lo spinoso concetto della privacy e della sua vulnerabilità, sia essa individuale o massiva all’interno di macroaree geografiche[50] nel corso di attività di captazioni tattiche o strategiche, è stato ulteriormente classificato nell’ottica comunitaria, prevedendo una serie di “garanzie minime della legge nazionale sulle intercettazioni”, che la Corte di Strasburgo ha analiticamente descritto in più sentenze, come ad esempio nel caso Vetter contro Francia del 2005 ed in quello tra Kennedy contro il Regno Unito del 2010, disciplinando limiti e durata delle intercettazioni, l’organo preposto all’autorizzazione dell’istituto e la previsione di controllo da parte del giudice, la definizione delle categorie di persone intercettabili, l’utilizzazione e conservazione dei dati captati, i rapporti tra privacy e strumento di captazione, e la previsione della distruzione dei reperti […]”[51].

Dopo la CeDU del 1950, sarebbe stata la Germania Federale, nel 1978, quando ancora era divisa dal “muro”, ad emanare una legge interna (nel Land dell’Assia)[52] per la protezione dei dati personali, fino a quando, nel 1981, il Consiglio d’Europa avrebbe adottato la “Convenzione 108” (poi denominata Plus) in materia di protezione dei dati personali introducendo il concetto di “dato personale” del singolo identificato o identificabile, da correlare al “diritto alla libertà”.

Con la nascita del “mercato unico europeo”, e il trattato di Maastricht, la CE avrebbe adottato la Direttiva 46 del 1995, rivolta al libero scambio dei dati, ponendosi più un problema di tutela anti dumping delle concorrenze sleali, piuttosto che di privacy, ciò al fine di evitare polarizzazioni e adottare a livello comunitario gli standard della protezione dei dati.

Una direttiva armonizzata nel 2007 dal Trattato di Lisbona che, a sua volta, avrebbe conferito dignità alla Carta di Nizza del 2001 ”dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

In Italia, partendo dal principio de “Il diritto di avere diritti”[53], si deve a Stefano Rodotà la nascita di un ufficio del Garante del trattamento dei dati personali, istituito con la L. 31 dicembre 1996.

Rodotà, successivamente, interrogandosi sulla reinvenzione della privacy tra cloud ed autonomy computing[54], avrebbe indicato che: “[…] La costruzione dell’identità, dunque, si effettua in condizioni di dipendenza crescente dall’esterno, dal modo in cui viene strutturato l’ambiente nel quale viviamo. Dipendenza da altre persone, ma anche dal mondo delle cose che ci circondano o che vengono adoperate per modificare direttamente il nostro stesso corpo. Stiamo davvero vivendo una vera rivoluzione dell’identità […]. Internet 2.0, quello delle reti sociali, è divenuto uno strumento essenziale per i processi di socializzazione di massa e per la libera costruzione della personalità. In questa prospettiva, assume un nuovo significato la libertà di espressione, come elemento essenziale dell’essere della persona e della sua collocazione nella società. La costruzione dell’identità tende così a presentarsi sempre di più come un mezzo per la comunicazione con gli altri, per la presentazione del sé sulla scena del mondo. Questo modifica il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, e la stessa nozione di privacy […][55].

AI Act e biometria: privacy e videosorveglianza nelle smart city nell’era dell’IA

Eccoci, finalmente, approdati al GDPR, l’acronimo di un inglesismo, il “General Data Protection Regulation”, cioè il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, applicabile dal 22 maggio 2018.

Il passo più recente? Certo siamo ancora all’inizio, perché le nuove tecnologie e le applicazioni di intelligenza artificiale alle scienze neurali non ci danno tregua, imponendo alla Comunità di adottare 2024 un primo canovaccio di linee guida definito “AI Act” (2024)[56], contraddistinto da tre principi cardine: sicurezza, trasparenza ed etica.

Si tratta dei tre parametri che, dentro il perimetro europeo, dovranno rendere la Comunità Europea adatta all’era digitale: “a Europe fit for the digital age”.

L’art. 3 del regolamento AI precisa che un “sistema di intelligenza artificiale” è da intendersi “un sistema progettato per funzionare con elementi di autonomia e che, sulla base di dati e input forniti da macchine e/o dall’uomo, deduce come raggiungere una determinata serie di obiettivi avvalendosi di approcci di apprendimento automatico e/o basati sulla logica e sulla conoscenza, e produce output generati dal sistema quali contenuti (sistemi di IA generativi), previsioni, raccomandazioni o decisioni, che influenzano gli ambienti con cui il sistema di IA interagisce”.

L’obiettivo è quello di “promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile e garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dell’ambiente, dagli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione, sostenendo nel contempo l’innovazione e migliorando il funzionamento del mercato interno”.

“[…] In quest’ottica l’AI Act ha messo in evidenza quei livelli di rischio (risk-based approach) determinati dall’impatto delle tecnologie sulla vita del singolo e sui suoi diritti fondamentali individuabili nella cornice della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, delineando tre soglie di criticità: a rischio inaccettabile, a rischio alto e a rischio minimo.

Inaccettabili sono da intendersi quei rischi che, attraverso l’utilizzo di tecnologie AI, denotano usi intrusivi e discriminatori, rappresentando una “chiara minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone” rilevando “manipolazione comportamentale cognitiva di persone o gruppi vulnerabili specifici, la classificazione sociale e sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a distanza, come il riconoscimento facciale”.

Tra le tecnologie ritenute di certa censura vi sono quei sistemi di intelligenza artificiale che sfruttano le vulnerabilità di individui o gruppi specifici; utilizzano tecniche subliminali o tecniche manipolative e/o ingannevoli per distorcere il comportamento; per l’analisi del c.d. social scoring o la valutazione dell’affidabilità; l’attività di prediction technology per la valutazione del rischio di previsione penale e amministrativa; quei sistemi che creano o espandono database di riconoscimento facciale attraverso web scraping non mirato; che deducono le emozioni nelle forze dell’ordine, nella gestione delle frontiere, sul posto di lavoro e nell’istruzione.

Ad alto rischio sono da intendersi, poi, quei sistemi di intelligenza artificiale che influiscono negativamente sulla sicurezza, che sono dannosi alla salute o interferiscono sui diritti fondamentali, rilevando un “rischio significativo” quale “risultato della combinazione della sua gravità, intensità, probabilità di accadimento e durata dei suoi effetti e la capacità di colpire un individuo, una pluralità di persone o un particolare gruppo di persone”.

Tra questi elementi di criticità vanno ricompresi i rischi ambientali, prendendo a riferimento gli standard ambientali europei in materia ecologica, così ovattando, gioco forza, anche le infrastrutture critiche di approvvigionamento idrico ed energetico; in questo perimetro sono inserite anche le infrastrutture dei trasporti in grado di mettere a rischio la vita o la salute dei cittadini comunitari; è trattato anche l’uso di AI in materia di formazione educativa o professionale, idonea a determinare l’accesso all’istruzione o a un corso professionale; l’impiego quali componenti di sicurezza dei prodotti, come nel caso di applicativi sanitari chirurgici con assistenza robotica; o in materia di selezione e gestione delle risorse umane, come nel caso di applicativi di intelligenza artificiale idonei ad operare selezioni di profili di candidati a una assunzione; intelligenze artificiali rivolte alla gestione di servizi privati e pubblici essenziali, come strumenti di credit scoring per valutare l’affidabilità creditizia di un utente; ancora, tecnologie AI in materia di verifica della genuinità di titoli di viaggio o riconoscimento al fine di concorrere nell’attività di gestione della migrazione, dell’asilo e del controllo delle frontiere; fino a quelle dinamiche che riguardano l’applicazione di una legge e l’amministrazione della giustizia.

Tutti i sistemi di intelligenza artificiale ritenuti ad alto rischio devono essere sottoposti a rigidi protocolli di verifica per la loro immissione sul mercato, così come per una idonea valutazione e mitigazione dei rischi; analoghe verifiche riguardano informazione trasparente all’utente; la c.d. documentazione di conformità; i criteri di tracciabilità, ecc.

In questo scenario sono da ritenersi ad alto rischio tutti i sistemi di identificazione biometrica remota; il loro utilizzo in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto è, di norma, non consentito, seppur con alcune eccezioni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria o di un organismo preposto, nonché secondo criteri di limite spazio temporale e di consultazione d’archivio.

La deroga è stata individuata, ad esempio, nel caso di ricerche finalizzate al rintraccio di un minore scomparso o al fine di prevenire e reprimere gravi reati e, più nello specifico, per arginare una minaccia terroristica specifica e imminente.

Minimo è il rischio che rimanda a sistemi di intelligenza artificiale che si attengono a specifici obblighi di trasparenza, come nel caso di filtri antispam o di quei videogiochi che interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale.

L’AI Act ha, ancora, affrontato il tema all’ordine del giorno nelle varie stanze istituzionali, virtuali, didattiche o delle tante community nel mondo dei social, in materia di intelligenza generativa, al fine di mitigare i tanti rischi, siano essi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all’ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto, prevedendo, prima dell’immissione sul mercato comunitario, la registrazione degli applicativi sulla banca dati dell’UE.

Detti sistemi devono, poi, rispettare i requisiti di trasparenza, informando l’utente sulle origini dei contenuti generati virtualmente, parallelamente evidenziando possibili contenuti falsi o ingannevoli e, soprattutto, scongiurare la generazione di contenuti illegali.

La criticità delle chat bot e dei modelli di intelligenza generativa, che superficialmente viene individuata nei soli contenuti fake, a ben vedere reca nelle sue dinamiche di interazione virtuale un elemento ancor più subdolo e deviante: la mancanza di emozioni, di empatia e di discernimento reale. Quale sarà, allora, il limes tra il bazar con ogni risposta e il vaso di Pandora con tutti i suoi mali mitologici? […]”[57].

Note

[1] Di Stefano M., Fiammella B., “Intercettazioni: Remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence)”, per la “Collana Professionale”, ALTALEX editore, Montecatini Terme, seconda edizione (2018), pagg. 1 e ss.

[2] Gaspari F., Smart city agenda urbana multilivello e nuova cittadinanza amministrativa, Editoriale Scientifica ( 2018).

[3] Mc Luhan M., Powers B. R., The global village, Oxford University Press (1989).

[4] Orwell G., Nineteen Eighty-Four, Secker & Warburg, London (1949)-

[5] Comunicazioni non verbali.

[6] Cass. pen. Sez. VI, 10 Novembre 1997, n. 4397, in Cass. Pen., 1999, 1188 nota di CAMON, Dir. Pen. e Processo, 1998, 10, 1265, Studium juris, 1998, 542.

[7] Cass., Sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965, Augugliaro.

[8] Nel qual caso da ritenersi come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nella ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali…. Per tale fattispecie già ora è applicabile in via interpretativa la disciplina della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. (Corte costituzionale, sentenza del 24 aprile 2002 n. 135).

[9] Cfr. Cass. pen. Sez. V, 7 Maggio 2004, n. 24715 (rv. 228732) Massa e altri Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 526CED Cassazione, 2004Riv. Pen., 2005, 637.

[10] Luogo di privata dimora, a tale fine, è stato qualificato anche il bagno di un locale pubblico (Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063, Vistovic, rv 217688; contra, Sez. VI, 10 gennaio 2003, n. 3443, Mostra, rv 224743).

[11] Corte costituzionale, sentenza del 24 aprile 2002 n. 135.

[12] Di Stefano M., Le trascrizioni nel processo penale. Manuale dei periti, consulenti e polizia giudiziaria, Città del Sole editore, Reggio Calabria (2023), pagg. 241 e ss.

[13] Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4422 del 18/12/2008 Cc. (dep. 02/02/2009): “Sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell’ingresso e del piazzale di un’impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell’altrui domicilio”.

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 37197 del 07/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010 ) “Le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all’interno del domicilio lavorativo dell’autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., non necessitando quindi, ai fini dell’utilizzabilità, di autorizzazione del giudice.

Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 35300 del 24/04/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237848 “Le videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico, se eseguite dalla polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale, costituiscono prova atipica che non necessita dell’autorizzazione del G.i.p., e, documentando attività investigative non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento”.

[14] Cassazione 21 gennaio 2004, Flori, Riv pen. 06, 776.

[15] Cfr. Cass. pen. Sez. V, 7 Maggio 2004, n. 24715 (rv. 228732) Massa e altri Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 526CED Cassazione, 2004Riv. Pen., 2005, 637.

[16] “In primo luogo, i giudici di merito hanno evidenziato che, per il principio di atipicità della prova, le riprese hanno natura documentale e possono essere utilizzate come tali senza necessità di nuova visione nel contraddittorio delle parti. Occorre ricordare, con riguardo al mezzo di prova costituito dalle immagini registrate da mezzi di videoripresa, che la captazione visiva di comportamenti non comunicativi è stata considerata da Sez. U Prisco (n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267 – 01) quale «prova documentale non disciplinata dalla legge», prevista dall’art. 189 cod. proc. pen. La prova dei fatti rappresentati dalle captazioni di immagini non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o
informatici. La giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente utilizzabili come prova le immagini tratte da riprese visive in luoghi pubblici e ne riconosce la valenza di prova «portatrice di certezze processuali». La non autenticità delle videoriprese risulta solo genericamente allegata per cui la relativa doglianza è, in quanto tale, inammissibile.”

[17] Cass. pen., Sez. IV, Sentenza n.21557 del 30 maggio 2024.

[18] Ivi.

[19] «I. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. II. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. III. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti».

[20] Cass., SS.UU., 28 maggio 2003, n. 6747, Torcasio, rv 225465-468.

[21] Cass., sez. II, 25 settembre 2003, n. 45622, Versaci, rv 227153. In detta sentenza è riconosciuto, al riguardo, l’ ammissibilità della deposizione testimoniale dell’interlocutore di una conversazione sul contenuto della medesima.

[22] Sul tema, Di Stefano M., Fiammella B., “Intercettazioni: Remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence)”, cit., da pagg. 286 a 306.

[23] Le indicazioni extralinguistiche sono, in generale, così suddivise: indicatori di relazione (la mimica, il contatto e la prossemica); indicatori di struttura (convenzionali, i turni); indicatori di contenuto (postura, gesti e movimenti cinesici).

[24] Goffman E., On face work (1955, trad. it.Giochi di faccia in Goffman 1971a) e Alienation from interaction (1957, trad. it. Alienazione dall’interazione in Goffman 1971a).

[25] Hudson R. A., Sociolinguistics II ed., Cambridge University press (1996), pag. 121: “[…] La faccia è qualcosa che ci viene concessa dagli altri, ed è per questo che dobbiamo essere così solleciti a concederla a nostra volta agli altri, (eccetto che non scegliamo consapevolmente di insultarli, ma questo è un comportamento fuori dal comune) […]”. Secondo Brown e Levinson si distinguono due tipi di faccia, positiva e negativa, continua Hudson “[…] tali termini possono essere fuorvianti, qui li chiameremo invece <<faccia di solidarietà>> e << faccia di potere>>, per mostrare lo stretto rapporto con le importanti nozioni di <<potere>> e <<solidarietà>>[…]”.

[26] La mimica, il contatto e la prossemica.

[27] Lindbom L., Speech production and speech modeling, Kluwer Academic Publishers (1990).

[28] Potere & Solidarietà : per segnalare P.&S. si può ricorrere alla scelta di nomi (es. Giovanni / Sig. BIANCHI) o dei pronomi (tu /lei). Ogni lingua ha un proprio modo per segnalare le differenze tra P.&S.; P.&S. vengono espressi con la stessa gamma di forme ( es. l’uso del “lei”/”voi”) La forma che esprime grande solidarietà, denota maggiore potere del parlatore ( es: genitore/figlio). Esistono due tipi di nomi in famiglia per identificare la persona in relazione a P.&S. es: nome/Tanino = S. – ruolo/Mamma = P.

[29] Di Stefano M., Fiammella B., Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence), Altalex editore, Montecatini terme (2015), pagg.137, 138.

[30] Hudson R. A., Sociolinguistics II ed., Cambridge University press (1996) cit., pag. 145.

[31] Di Stefano M., Fiammella B., Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence), cit., pag.144.

[32] Di Stefano M., Aspetti sociocomunicativi della ‘Ndrangheta. Le intercettazioni nelle scienze forensi, Città del sole editore, Reggio Calabria (2017).

[33]Cioè quella linea che su una carta geografica segna i confini di un’area linguisticamente uniforme rispetto a uno o più fenomeni dati.

[34] Hall E. T., La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, cit., pag. XI, introduzione di Umberto Eco.

[35] Ivi, pagg. V-VI.

[36] Hall E. T., The silent language, 2^ ed. Facwcett World Library, New York (1966), traduzione italiana, Il linguaggio silenzioso, Garzanti editore, Milano, (1972).

[37] Cass. pen. Sez. VI, 10 Novembre 1997, n. 4397, Greco, in Cass. Pen., 1999, 1188 nota di CAMON, Dir. Pen. e Processo, 1998, 10, 1265, Studium juris, 1998, 542: “[…] la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale)….” ove “….l’attività di intercettazione è appunto diretta a captare tali messaggi[…]”.

Cass., Sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965, Augugliaro: “[…] L’intercettazione delle comunicazioni – e non delle sole conversazioni tra presenti – comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l’uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro[…].

[38] Bellucci P., A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Ed. Utet, Torino (2002),

[39] Cerrato L., Paoloni A., Sulla trascrizione di intercettazioni ambientali, Fondazione Ugo Bordoni, Roma.

[40]Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 3 aprile 2009.

[41] K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando editore, Roma (2004).

[42] M. D’Amore, M. Di Stefano, Salus rei publicae e terrorismo moderno: esigenze di prevenzione e contrasto, cit.

[43] Risoluzione ONU n. 68/167 del 2013

[44] N. 47143/06.

[45] N. 37138/14.

[46] C.E.D.U. art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

[47] N. 37138/14.

[48] Bonanate L., Terrorismo internazionale, Giunti, Roma (2002).

[49]www.liberties.eu, Corte di Strasburgo: legge russa sulle intercettazioni è piena di lacune, di Nederland Juristen Comitè veer de Mensenrechten, pubblicato il 26 febbraio 2016.

[50] Di Stefano M., Intelligence e privacy nella macroaree. Un approccio COM.INT.- O.S.INT., Altalex rivista giuridica, pubblicato il 20.11.2014.

[51] AA.VV., Commentario alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Primiceri editore, Padova (2019), pagg.418 e ss., “La Privacy e l’art. 8 CEDU: dalla sentiment analysis ai trojans di stato” di Di Stefano M.

[52] Fonte: https://www.privacylab.it/IT/989/come-si-e-arrivati-al-gdpr-dalla-privacy-al-regolamento/, pagina consultata il 13 dicembre 2025.

[53] Rodotà S., Il diritto di avere diritti, editore Laterza, Bari (2012).

[54] Hildebrandt M., Rouvroy A., Law, Human Agncy and Autonomic Computing. The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, Routledge, Abingdon (2011).

[55] S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. pagg.319-320.

[56]In vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è scaglionata in diverse fasi; le prime norme operative (divieti e alfabetizzazione IA) sono scattate il 2 febbraio 2025, quelle per i modelli di IA per scopi generali (GPAI) il 2 agosto 2025, mentre le regole complete per i sistemi ad alto rischio e la piena applicazione sono previste tra il 2026 e il 2027, con il 2 agosto 2027 come termine ultimo per la piena applicazione di tutti gli obblighi.

[57] Di Stefano M. Lo Presti G., AI Act, il rischio accettabile tra esigenze etiche, di privacy, di sicurezza e di diritto, CyberSecurity Italia, 30 giugno 2023.

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