La certificazione ai sensi del GDPR acquisisce una dimensione extraeuropea: a specifiche condizioni, può contribuire a rendere più solide, verificabili e documentate le garanzie richieste dall’art. 46 GDPR nei flussi di dati verso paesi terzi
Con le Opinion 14/2026 e 15/2026, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 15 aprile 2026, Europrivacy™/® assume un ruolo ancor più rilevante.
Oltre a certificare la conformità di specifici trattamenti, lo schema può ora essere utilizzato, a specifiche condizioni, anche come strumento per contribuire alle garanzie richieste nei trasferimenti internazionali di dati personali. La certificazione resta volontaria e non equivale a un’autorizzazione automatica al trasferimento, ma amplia il rilievo di Europrivacy™/® nell’architettura del Capo V del GDPR.
Per comprendere la portata dell’intervento, va ricordato che Europrivacy™/® era già stato approvato dall’EDPB il 10 ottobre 2022, con l’Opinion 28/2022, quale primo European Data Protection Seal ai sensi dell’art. 42, par. 5 del GDPR.
I due nuovi interventi del 2026 operano su piani distinti ma complementari: l’Opinion 14/2026 estende il perimetro soggettivo della certificazione anche agli operatori extra SEE direttamente soggetti al GDPR, ai sensi dell’art. 3, par. 2 del GDPR stesso; l’Opinion 15/2026 approva, invece, criteri aggiuntivi per l’utilizzo dello schema come strumento di trasferimento, ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. f), con riferimento ai data importer stabiliti fuori dallo SEE e non direttamente soggetti al GDPR.
In questo quadro, Europrivacy™/® rafforza la propria funzione di certificazione paneuropea della protezione dei dati e ne amplia l’utilità nei rapporti con fornitori e partner stabiliti in paesi terzi. La certificazione non opera come autorizzazione generale ai flussi extra SEE, ma come meccanismo ulteriore di accountability, fondato su criteri approvati, verifiche indipendenti e impegni vincolanti ed esigibili assunti dal data importer, idonei a rendere più verificabile la sussistenza di garanzie adeguate.
Indice degli argomenti
Europrivacy™/® come sigillo europeo “esteso”
L’Opinion 14/2026 interviene sui criteri Europrivacy™/® già approvati nel 2022, senza introdurre un nuovo schema. La novità principale riguarda l’ampliamento geografico dell’ambito soggettivo della certificazione.
Accanto ai titolari e responsabili stabiliti nell’UE o nello SEE, possono ora accedere allo schema anche operatori stabiliti fuori dallo SEE, quando siano direttamente soggetti al GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 2, perché offrono beni o servizi a interessati nell’Unione o ne monitorano il comportamento.
In termini pratici, anche imprese extraeuropee che trattano dati di interessati nell’Unione possono utilizzare Europrivacy™/® per rendere più trasparente e verificabile la propria compliance al GDPR nei rapporti con clienti, partner commerciali e autorità europee.
Restano fermo che Europrivacy™/® è uno strumento volontario di accountability e non sostituisce gli obblighi gravanti su titolari e responsabili, né produce una presunzione assoluta di liceità del trattamento; inoltre, la certificazione resta circoscritta al perimetro individuato nel relativo Target of Evaluation (ToE)[1], ossia al trattamento o all’insieme di trattamenti effettivamente sottoposti a verifica.
Quest’ultimo profilo consente anche di distinguere Europrivacy™/® da certificazioni di processo più tradizionali, come la ISO/IEC 27001. Quest’ultima riguarda il modo in cui l’organizzazione gestisce la sicurezza delle informazioni, attraverso politiche, processi, controlli e misure di protezione entro uno scope definito.
Europrivacy™/®, invece, guarda alla conformità di uno specifico trattamento: non attesta genericamente che l’impresa sia “compliant” in ogni sua attività, bensì documenta che il perimetro verificato è stato valutato rispetto a criteri approvati, mediante audit indipendente svolto da organismi di certificazione accreditati. Proprio questa specificità può ridurre le asimmetrie informative tra cliente e fornitore e rendere più solida la dimostrazione delle garanzie offerte nel trattamento dei dati personali.
Europrivacy™/® come strumento per i trasferimenti ex artt. 42 e 46 del GDPR
L’Opinion 15/2026 rappresenta il passaggio più innovativo, perché approva una specifica estensione di Europrivacy™/® quale European Data Protection Seal utilizzabile anche come strumento per i trasferimenti verso paesi terzi. Viene così resa operativa una previsione già contenuta nell’art. 46, par. 2, lett. f), GDPR: il ricorso a meccanismi di certificazione approvati, accompagnati da impegni vincolanti ed esigibili del data importer, per dimostrare l’esistenza di garanzie adeguate, in assenza di una decisione di adeguatezza.
Il perimetro è diverso da quello dell’Opinion 14/2026. L’estensione ex art. 46 riguarda i data importer stabiliti fuori dallo SEE che non sono soggetti al GDPR in forza dell’art. 3, ma ricevono dati personali da titolari o responsabili soggetti al GDPR. In questa ipotesi, la certificazione non opera soltanto come strumento di verifica del trattamento ricompreso nel ToE, ma assume una funzione ulteriore: può contribuire a dimostrare l’esistenza delle garanzie adeguate richieste per il trasferimento nel quadro del Capo V.
La certificazione resta però ancorata a un perimetro determinato. Può riguardare un singolo trasferimento o un insieme di trasferimenti strettamente collegati, purché ricompresi nel relativo ToE, ossia nel trattamento dei dati trasferiti al data importer e, ove sotto il suo controllo, anche nella fase di transito. L’Opinion 15/2026 chiarisce inoltre un passaggio operativo rilevante: i trasferimenti di dati personali all’importatore di dati nel paese terzo possono avvenire solo dopo che lo stesso importatore sia stato certificato e abbia sottoscritto impegni vincolanti ed esecutivi nei confronti dell’esportatore di dati del SEE ad applicare le garanzie adeguate previste nei criteri di certificazione nel trattamento dei dati personali trasferiti nell’ambito del ToE, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. Questo conferma che la certificazione non opera come attestazione successiva o meramente formale, ma come presupposto organizzativo e giuridico del trasferimento.
Resta fermo anche il ruolo attivo dell’esportatore. Il data exporter che intenda fare affidamento sulla certificazione deve verificare che il certificato sia valido, attuale e pertinente rispetto allo specifico trasferimento; deve inoltre accertare che il perimetro certificato copra il flusso di dati considerato, inclusi, ove rilevanti, il transito dei dati e gli eventuali trasferimenti successivi verso altri destinatari o paesi terzi. La certificazione, dunque, non sostituisce la due diligence, ma può renderla più strutturata, documentabile e verificabile.
In questa prospettiva, Europrivacy™/® non opera come una forma di “adeguatezza privata”, né determina un’autorizzazione automatica ai flussi extra SEE. Il suo valore consiste nel rendere più strutturata e verificabile la dimostrazione delle garanzie offerte dal data importer, senza eliminare la necessità di valutare il trattamento concreto, il perimetro certificato e il contesto giuridico del paese terzo, incluse eventuali norme o prassi locali incompatibili con il livello di tutela richiesto dal GDPR.
Questa impostazione è coerente con il ruolo che il GDPR attribuisce più in generale ai meccanismi di certificazione che possono contribuire a dimostrare la responsabilizzazione del titolare, la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la sufficienza delle garanzie offerte dal responsabile e l’adeguatezza delle misure di sicurezza.
Inoltre, l’adesione a meccanismi approvati rileva anche nella valutazione delle sanzioni amministrative. In questa prospettiva, Europrivacy™/® non è un semplice “bollino” reputazionale, ma uno strumento di accountability, prova della conformità e gestione documentata del rischio.
EuroprivacyTM/® come meccanismo di trasferimento alternativo alla decisione di adeguatezza
Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra certificazione e ordinamento giuridico del paese terzo.
È ormai chiaro che la legittimità di un trasferimento internazionale non dipende esclusivamente dallo strumento giuridico utilizzato, ma anche dal quadro normativo e dalle prassi effettivamente applicate nel paese di destinazione.
Uno dei casi più significativi è quello degli Stati Uniti. Le discussioni sorte in relazione all’indipendenza degli organismi di controllo e ai meccanismi di tutela previsti dall’ordinamento statunitense confermano come anche una decisione di adeguatezza possa essere oggetto di contestazioni, riesami o future pronunce giurisdizionali, come già avvenuto in passato con i regimi Safe Harbor e Privacy Shield a seguito delle sentenze Schrems I e Schrems II.
Il dibattito che sta ora accompagnato il Data Privacy Framework UE-USA dimostra ancora quanto i trasferimenti internazionali possano dipendere dalla stabilità del contesto giuridico e istituzionale del paese destinatario. Invero, la decisione della Corte Suprema USA nel caso Trump v. Slaughter, pubblicata il 29 giugno 2026, fa scricchiolare il Data Privacy Framework UE-USA. Noyb – Centro europeo per i diritti digitali (organizzazione senza scopo di lucro fondata dall’avvocato e attivista per la privacy Max Schrems che in passato ha fatto invalidare le due decisioni di adeguatezza della Commissione Europea nei confronti degli Stati Uniti, “Safe Harbour” e “Privacy Shield”) ha già difatti sollevato nuove critiche, chiedendo alla Commissione europea una revisione ordinata del quadro UE-USA.
Il caso statunitense evidenzia quindi un aspetto essenziale: le decisioni di adeguatezza, pur rappresentando lo strumento più semplice per effettuare trasferimenti verso determinati paesi, non sono necessariamente definitive né immuni da future revisioni. La validità di tali meccanismi resta inevitabilmente legata all’evoluzione del quadro normativo, istituzionale e giurisprudenziale del paese terzo.
In questo contesto si comprende meglio il potenziale ruolo di Europrivacy™/®. Qualora approvata come strumento ai sensi dell’art. 46 del GDPR, la certificazione offre una base giuridica alternativa per il trasferimento internazionale che non dipende dall’esistenza o dal mantenimento di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Le garanzie richieste sono infatti incorporate nel sistema certificativo stesso.
Sotto questo profilo, la certificazione può rappresentare una soluzione potenzialmente più stabile e resiliente rispetto a meccanismi fondati esclusivamente su decisioni di adeguatezza, poiché la sua efficacia non dipende dalla permanenza di una valutazione politico-istituzionale adottata dalla Commissione Europea e successivamente suscettibile di essere rimessa in discussione dalle autorità di controllo o dai giudici. Per le imprese operanti in paesi terzi, Europrivacy™/® può quindi costituire un percorso alternativo per dimostrare, in modo verificabile e sottoposto a vigilanza indipendente, la capacità di garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello richiesto dal GDPR.
Una nuova fase per Europrivacy™/®
Le Opinion 14/2026 e 15/2026 segnano una nuova fase per Europrivacy™/® e, più in generale, per la certificazione GDPR. Il sigillo non resta confinato alla dimostrazione della conformità di specifici trattamenti, ma può assumere un ruolo anche nella governance dei trasferimenti internazionali, soprattutto nei rapporti tra imprese europee e fornitori digitali stabiliti fuori dallo SEE.
Per cloud provider, SaaS provider e piattaforme tecnologiche, la certificazione può diventare un elemento competitivo, perché consente di presentare garanzie verificate da un organismo indipendente e riferite a un perimetro definito; per i data exporter europei, può invece rendere più ordinata e documentabile la valutazione dei fornitori e dei flussi di dati.
Infine, Europrivacy™/® rappresenta un meccanismo di trasferimento extra UE e SEE alternativo alla decisione di adeguatezza che quindi non dipende dalle valutazioni della Commissione Europea.
Note
[1] Per Target of Evaluation (ToE) si intende il perimetro delle attività di trattamento sottoposte a certificazione. Esso non coincide con l’organizzazione nel suo complesso, ma con il trattamento, o con l’insieme omogeneo di trattamenti, oggetto della valutazione; deve essere delimitato in modo da individuare attività, sistemi, flussi informativi, confini del trattamento, punto di inizio e fine del flusso dei dati ed eventuali interfacce con trattamenti autonomi o interdipendenti. Cfr. EDPB, Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation, Annex 1, sez. 7.2-7.4; ECCP, Europrivacy White Paper, p. 20; EDPB,Opinion 28/2022 on the Europrivacy criteria of certification regarding their approval by the Board as European Data Protection Seal pursuant to Article 42.5 GDPR, parr. 14-24.












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