L’Assemblea Nazionale francese ha recentemente approvato la versione provvisoria del disegno di legge n. 2107 recante norme volte a proteggere i minori dai rischi a cui sono esposti tramite l’uso dei social network (“Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux”).
Indice degli argomenti
La genesi della legge: dalla proposta Marcangeli al testo attuale
Il disegno di legge n. 2107, ispirato alla precedente proposta normativa n. 2023-566 del 7 luglio 2023, nota come “legge Marcangeli” (mai entrata in vigore, perché ritenuta dalla Commissione europea incompatibile con il diritto dell’UE), può ora considerarsi perfettamente coerente con le linee guida sulla protezione dei minori online pubblicate dalla Commissione europea il 14 luglio 2025 e con la relazione non legislativa adottata dal Parlamento europeo il 26 novembre 2025, ove si richiede di fissare un’età minima armonizzata di 16 anni per l’accesso ai social network, alle piattaforme di condivisione video e ai dispositivi di intelligenza artificiale, anche tenuto conto del progetto sperimentale pilota di verifica dell’età, basato sul sistema del cd. “mini wallet”, promosso alla luce dell’attuale mutato scenario esistente, prendendo atto delle pervasive insidie configurabili nell’ambiente digitale.
Il nuovo testo legislativo “bipartisan”, depositato lo scorso 18 novembre 2025 da una corposa rappresentanza parlamentare (come si evince dai 128 cofirmatari della proposta), è stato adottato dall’Assemblea Nazionale dopo una preliminare fase di istruttoria e discussione sul contenuto redatto, che è stato in parte emendato rispetto all’originaria formulazione del disegno di legge presentato.
La proposta normativa, infatti, è stata espunta da svariati articoli, soppressi a seguito dell’intervenuta approvazione dell’Assemblea Nazionale che, in sede di vaglio deliberativo finale, ha modificato il relativo testo, al fine di allineare la disciplina francese al quadro normativo euro-unitario di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dal DSA (Regolamento UE 2022/2065), da cui discendono prescrizioni vincolanti direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali degli Stati membri UE e, pertanto, suscettibili di orientare le eventuali legislazioni nazionali predisposte in materia.
Per tale ragione, come si argomenterà meglio nel prosieguo dell’analisi dedicata alle novità introdotte dal disegno di legge n. 2107, la proposta normativa francese integra l’ambito di operatività del DSA, intervenendo sugli aspetti di regolamentazione attribuibili agli Stati membri UE, purché compatibili con il diritto euro-unionale, nell’ambito della cornice armonizzata delineata dall’articolo 1 del Regolamento UE 2022/2065.
L’iter parlamentare accelerato e le modifiche al testo originario
In attesa della definitiva conclusione dell’iter di approvazione che, mediante il ricorso alla procedura accelerata avviata dal Governo francese, richiede la formale deliberazione dell’altro ramo del Parlamento (è in corso di svolgimento la prima lettura al Senato), risulta interessante analizzare la disciplina introdotta dalla menzionata proposta normativa.
L’inchiesta parlamentare: sei mesi di audizioni e 31.000 testimonianze
La genesi del disegno di legge n. 2107 scaturisce dalle evidenze dello studio realizzato dalla Commissione d’inchiesta sugli effetti psicologici di TikTok sui minori, istituita dall’Assemblea Nazionale il 13 marzo 2025, al fine di approfondire le segnalazioni provenienti dalla società civile in ordine ai possibili effetti collaterali determinati dall’utilizzo dei social network sulla salute mentale dei giovani.
Al riguardo, il Rapporto n. 2341 (a cura del relatore/primo presentatore del testo), integrato nel fascicolo legislativo della proposta di legge n. 2107, descrive, nell’ambito della prefazione del documento predisposto, i lavori effettuati dalla Commissione d’inchiesta anche in sede di svariate audizioni che hanno consentito di rilevare una serie di gravi episodi verificatisi a danno della salute mentale dei minori (atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e, persino, la morte di un giovane) al punto di richiedere una tempestiva e prioritaria attenzione da parte delle istituzioni su tale preoccupante fenomeno nell’ottica di verificarne l’effettiva portata riscontrabile nella prassi e impedire, in chiave preventiva, l’emergere di simili ulteriori negative implicazioni configurabili nell’immediato futuro.
I dati allarmanti: dipendenza digitale e contenuti dannosi
In particolare, secondo quanto riportato dalla menzionata relazione, la Commissione d’inchiesta ha operato per oltre sei mesi, effettuando più di 90 ore di audizioni, con il diretto coinvolgimento di operatori esperti della materia (178 sociologi, medici, psicologi, informatici e creatori di contenuti).
Inoltre, è stata altresì promossa una consultazione pubblica dal 23 aprile al 31 maggio 2025, con l’intento di acquisire “testimonianze di oltre 31.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori, genitori, insegnanti e cittadini interessati”.
Si tratta, dunque, di un’attività di analisi indubbiamente accurata sotto il profilo metodologico dell’esame effettuato anche per l’apporto inclusivo e partecipativo dei contributi recepiti all’esito di un processo valutativo “multistakeholder”, da cui emergono considerazioni oltremodo allarmanti, messe nero su bianco dal Rapporto: “troppi social network hanno effetti devastanti sulla salute dei minori e le misure messe in atto per porvi rimedio sono ben lungi dal rispondere all’urgenza della situazione”.
A riprova delle osservazioni evidenziate, la Relazione riporta una serie di dati statistici e studi tematici a tal fine realizzati che sembrano delineare un diffuso stato di dipendenza dagli strumenti digitali in una vasta percentuale di minori, giovani e adolescenti, rendendo estremamente esigua la quota di persone prive di un proprio profilo “social” in tale fascia di età: “la mancata iscrizione ai social network è di gran lunga l’eccezione: solo il 7% degli studenti delle scuole medie e il 4% degli studenti delle scuole superiori non hanno ancora creato un account” (cfr. Prefazione Relazione n. 2341, cit., che a sua volta richiama lo studio a cura dell’Associazione e-Enfance/3018 e Caisse d’épargne sulle molestie e il cyberbullismo nei confronti dei minori).
E ancora, sulla base delle evidenze riportate nel Rapporto, “il 48% degli adolescenti è regolarmente esposto a contenuti scioccanti sui social network, di cui il 24% a contenuti relativi ai disturbi alimentari, il 19% alla pornografia e il 16% a contenuti relativi al suicidio e all’autolesionismo […] Lungi dall’essere un’eccezione, la visione di questo tipo di contenuti può diventare una routine per gli adolescenti intrappolati in spirali di contenuti che promuovono pensieri e comportamenti suicidi” (cfr. Prefazione Relazione n. 2341, cit., che cita uno studio a cura dell’Autorità di regolamentazione dell’audiovisivo e delle comunicazioni digitali – Arcom e uno studio di Amnesty International). Parimenti, “l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e della salute sul lavoro (Anses) conferma un’associazione tra, da un lato, l’uso dei social network da parte degli adolescenti e, dall’altro, sintomi di ansia e depressione, ideazione suicidaria, comportamenti autolesionistici e tratti psicologici correlati ai disturbi alimentari (DA)“: cfr. Prefazione Relazione n. 2431, cit. (che richiama, a sua volta, il relativo Rapporto dell’Agenzia).
Il divieto di accesso ai 15 anni: ratio e obiettivi della normativa
In tale prospettiva, alla luce dello scenario descritto, poiché uno delle principali criticità riscontrate dal legislatore francese viene individuata nell’omessa o negligente verifica effettiva sull’età degli utenti che si iscrivono nelle piattaforme sociali, il disegno di legge n. 2107 mira a vietare l’accesso ai social network prima del raggiungimento dei 15 anni di età.
Al riguardo, il bene giuridico tutelato dalla nuova normativa è, appunto, rappresentato dalla salute dei giovani, da cui discende, come conseguente “ratio legis” sottesa all’emanazione di tale disciplina, “l’introduzione di un’età minima di accesso nella legislazione francese” ritenuta, pertanto, una “questione urgente”.
Articolo 1: il nuovo articolo 3-bis e le eccezioni al divieto
Entrando nel merito delle disposizioni previste dal disegno di legge n. 2107, l’articolo 1, modificando la legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale, introduce nell’ambito del Capo II, Titolo I, un nuovo articolo 3-bis (destinato a entrare in vigore il 1° settembre 2026) per proteggere i minori online.
In particolare, la norma stabilisce, mediante la positivizzazione di una misura di tutela rafforzata, che “l’accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online è vietato ai minori di quindici anni“.
Il divieto, avente portata generale, non trova applicazione quando vengono in rilievo una serie di fattispecie di esclusione tassativamente enucleate dal legislatore (enciclopedie online, directory educative o scientifiche, piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero).
Per assicurare la salvaguardia della sfera giuridica dei minori, nel rispetto delle vincolanti prescrizioni normative, “i fornitori di servizi di social network online garantiscono che i minori non siano esposti a pressioni commerciali eccessive“, risultando altresì “vietata la promozione di prodotti o servizi che possano compromettere la salute fisica o mentale dei minori sulle interfacce dei social network specificamente destinate ai minori”.
L’innalzamento dell’età minima: dalla soglia COPPA ai 15 anni
Con tale disposizione, il legislatore francese innalza la soglia minima di età necessaria per l’iscrizione in una piattaforma sociale, rispetto alla generale età più bassa, fissata a 13 anni, comunemente consentita per accedere a tali servizi come prassi convenzionale derivante dall’applicazione del Children’s Online Privacy Protection Act del 1998 (COPPA), costituente la fonte regolatoria di riferimento in materia anche al di fuori degli USA in relazione all’utilizzo di servizi telematici comunque localizzati nel territorio statunitense.
Obblighi per le piattaforme e conformità al Digital Services Act
Così come chiarito in sede di commento esplicativo formulato all’interno della Relazione n. 2341, l’introduzione del nuovo articolo, almeno nella sua integrale formulazione iniziale, sembra porre a carico dei fornitori di servizi di social network stringenti obblighi positivi e negativi (“di fare” e “di non fare”): rifiutare la registrazione dei minori di 15 anni ai propri servizi e sospendere gli account già creati e detenuti da minori di 15 anni.
Il testo originario pre-emendato, prima dell’intervenuta modifica, prescriveva, altresì, l’obbligo di disattivare automaticamente l’accesso agli account dei minori di età compresa tra 15 e 18 anni tra le 22:00 e le 8:00 del mattino.
Le sanzioni e il ruolo dell’Autorità di controllo
Nelle intenzioni del legislatore francese, emerge l’effettività e la portata cogente di tali imposizioni, desumibile dalla prevista irrogazione di elevate sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza formalizzata all’esito di una preventiva diffida dell’Autorità per l’Autodisciplina delle Comunicazioni Audiovisive e Digitali.
L’adeguamento al DSA: limiti agli obblighi nazionali
Invero, al fine di rendere la disciplina francese conforme al vigente quadro normativo euro-unitario, in sede di revisione del disegno di legge emendato, l’attuazione del divieto di accesso per i minori di 15 anni non è stata direttamente posta a carico dei fornitori dei social network, atteso che il Digital Services Act (DSA) non consente di imporre nuovi obblighi in contrasto con la disciplina dell’UE, come si evince dal Considerando n. 9 del DSA in combinato disposto con il successivo art. 28 del Regolamento UE 2022/2065 (rubricato “Protezione online de minori”).
In particolare, il Considerando n. 9 del Regolamento UE 2022/2065 esclude espressamente la possibilità per gli Stati membri UE di “adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, salva espressa disposizione contraria ivi contenuta, in quanto ciò inciderebbe sull’applicazione diretta e uniforme delle norme pienamente armonizzate applicabili ai prestatori di servizi intermediari conformemente agli obiettivi del presente regolamento”.
L’art. 28 del DSA pone a carico dei fornitori di piattaforme online accessibili ai minori l’obbligo di adottare “misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio” nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 34 e 34 del regolamento.
La tecnica di regolazione integrativa francese
Coerentemente con tale cornice normativa, il disegno di legge francese, pur senza imporre un obbligo diretto alle piattaforme sociali, realizza una peculiare tecnica di regolazione integrativa che, in un’ottica di anticipazione preventiva della tutela rafforzata riconosciuta a soggetti particolarmente vulnerabili come i minori, vieta l’utilizzo dei social network agli utenti di età inferiore agli anni 15.
Articoli soppressi: pubblicità, educazione digitale e negligenza
Sempre per assicurare l’adeguamento della disciplina nazionale al quadro euro-unitario di riferimento, rispetto all’iniziale testo legislativo presentato in Parlamento, sono stati soppressi dall’originaria proposta normativa l’articolo 2 (introdotto per garantire il rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione online di contenuti costituenti reato) e l’articolo 3 (volto a regolamentare la pubblicità sui social media mediante l’inserimento obbligatorio, a pena di sanzioni, di informazioni sanitarie nei messaggi pubblicitari dei servizi di social media e nelle confezioni di smartphone e dispositivi connessi a Internet, al fine di sconsigliare, come avvertenza, l’utilizzo di tali prodotti da parte di minori).
Divieti pubblicitari e obblighi informativi per gli influencer
L’articolo 3-bis/A positivizza l’estensione applicativa del regime di tutela dei minori mediante esplicito divieto di pubblicità, diretta o indiretta, a favore dei servizi di social network, specificamente rivolta ai minori, anche quando tale pubblicità viene realizzata da influencer o nell’ambito di partnership commerciali.
In stretta connessione con la menzionata disposizione, al fine di regolamentare l’influenza commerciale e contrastare gli abusi degli influencer sui social network, il successivo articolo 3-bis/B richiede che la promozione dei social network debba essere accompagnata dall’avvertenza, “chiara”, “leggibile” e “identificabile”, sulla pericolosità di tali prodotti per i bambini di età inferiore a 15 anni.
Educazione digitale e prevenzione: le disposizioni eliminate
Il soppresso articolo 4 era stato formulato con l’intento di integrare il sistema formativo di educazione digitale, includendo esplicitamente anche le potenziali conseguenze sulla salute mentale online dei minori nell’uso responsabile delle relative risorse mediante la promozione di percorsi di alfabetizzazione in grado di sensibilizzare la società sugli effetti collaterali prodotti dai social media.
Sulla falsariga di tale disposizione, anche il successivo articolo 4-bis (poi eliminato nella versione finale del testo) prevedeva un obbligo di prevenzione a carico dei rappresentanti legali, dei fornitori di servizi di social network e di apparecchiature di comunicazione elettronica connesse a Internet come sistema di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sui “rischi legati all’esposizione agli schermi e a contrastare la diffusione di contenuti d’odio online”.
Anche l’articolo 5 è stato espunto dal testo emendato adottato dall’Assemblea Nazionale, eliminando, pertanto, la previsione normativa che stabiliva la presentazione al Parlamento, entro tre anni dalla promulgazione della legge, di una relazione sul rispetto da parte dei servizi di social network online degli obblighi previsti dal regolamento europeo sui servizi digitali e sull’eventuale persistenza di rischi per i minori nell’uso di tali servizi.
Articolo 6: divieto di cellulari nelle scuole superiori
L’articolo 6 stabilisce, a partire dalla data di inizio dell’anno scolastico 2026-2027, il divieto di utilizzo dei telefoni cellullari nelle scuole superiori, durante qualsiasi attività legata all’insegnamento, con imposizione di tale divieto anche negli spazi che delimitano i relativi corridoi lungo le aule scolastiche, salva esplicita richiesta del docente.
Il reato di negligenza digitale: l’articolo 7 soppresso
Infine, l’articolo 7 (poi soppresso) introduceva una nuova fattispecie criminosa: il reato di “negligenza digitale”, inteso come “grave negligenza nella tutela della salute e della sicurezza di un minore, dovuta all’uso eccessivo, inappropriato o non supervisionato di strumenti digitali da parte del minore”, al fine di sanzionare la condotta dei genitori volta ad esporre i propri figli online in modo manifestamente eccessivo e incontrollato.
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