Il diritto all’oblio oncologico è un’ipotesi speciale e rafforzata del più generale diritto all’oblio; è stato introdotto, nell’ordinamento italiano, con la legge 7 dicembre 2023, numero 193, e prevede la tutela per i soggetti siano guariti da patologie oncologiche, garantendone il pieno reinserimento nel contesto sociale, economico e lavorativo.
Indice degli argomenti
Oblio oncologico, cosa dice la legge 7 dicembre 2023
L’articolo 1 della legge, sul punto, è chiarissimo: “Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 848.
Cos’è il diritto all’oblio oncologico
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge, “Per diritto all’oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge”.
Come si può evincere anche dalle schede opportunamente predisposte dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, “l’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, numero 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”.
E’ una forma rafforzata di diritto all’oblio, direttamente istituita dalla legge, finalizzata a elevare il livello delle tutele per soggetti ritenuti particolarmente fragili a causa della patologia che li ha colpiti.
La definizione normativa è precisa, ben formata, chiara in ogni suo aspetto e consente poco spazio interpretativo, anche grazie al rimando espresso alle disposizioni normative della legge stessa.
Chi ha diritto all’oblio oncologico
Il diritto all’oblio oncologico può essere esercitato quando è decorso un determinato periodo dall’ultimo trattamento della patologia.
Sempre dal sito dell’Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali, si apprende che “L’interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, usando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta”.
Termine certificato oblio oncologico
Il termine per la richiesta del certificato è di 10 anni dal trattamento attivo della patologia senza casi di recidiva o, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato, entro 5 anni al completamento del trattamento attivo senza casi di recidiva.
Come funziona l’oblio oncologico
La legge 7 dicembre 2023, numero 193, si compone di un preambolo e cinque articoli, ossia: articolo 1 “Oggetto, finalità e definizione”, articolo 2 “Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi”, articolo 3 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione”, articolo 4 “Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale” ed, infine, articolo 5, “Disposizioni transitorie e finali”.
Requisiti per il riconoscimento di guarigione
I requisiti per il riconoscimento della guarigione sono regolati dall’articolo 5, laddove si fa riferimento all’emanazione di successivi decreti del Ministro della salute: “1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l’assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l’elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge”.
Nelle more dell’adozione del decreto o dei decreti, i principi enunciati agli articoli 1-4 devono comunque essere rispettati da parte di tutti i soggetti cui la legge è applicabile.
Procedura per ottenere il certificato di oblio oncologico
Il certificato che attesta il diritto all’oblio oncologico può essere richiesto direttamente dall’interessato presentando una domanda corredata dalla necessaria documentazione. Questa domanda va inoltrata a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, oppure al proprio medico di base o al pediatra (nel caso di minori). È indispensabile allegare tutta la documentazione medica che dimostri la fine del trattamento attivo e l’assenza di ricadute.
Il certificato deve essere redatto seguendo un modello stabilito dalla legge e deve riportare solo i dati strettamente necessari, come il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita del richiedente. Non devono invece essere indicati dettagli sulla malattia o sui trattamenti ricevuti, a tutela della privacy e per evitare un possibile uso discriminatorio di queste informazioni.
Il termine per la richiesta del certificato è di 10 anni dal trattamento attivo della patologia senza casi di recidiva o, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato, entro 5 anni al completamento del trattamento attivo senza casi di recidiva.
Accesso a mutui e assicurazioni
La materia è regolata dall’articolo 2 della legge, rubricato “Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi”.
L’articolo in esame vieta la richiesta di informazioni su patologie oncologiche in tutte le ipotesi in cui, “al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini” (articolo2, legge 7 dicembre 2023, numero 193).
Il testo di legge riferisce espressamente il divieto nel contesto della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’ nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati.
In altri termini, il divieto è generale e riguarda ogni tipo di contrattazione. Banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari e assicurativi, inoltre, hanno l’obbligo di informare in modo chiaro e completo sul diritto all’oblio oncologico. Tale informazione deve essere riportata anche nei moduli e nei formulari utilizzati per stipulare o rinnovare contratti.
Questi obblighi di trasparenza devono essere rispettati in ogni fase di accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, inclusa la fase preliminare delle trattative, così come durante la firma e il rinnovo dei contratti.
E’ infine vietato a tali istituti reperire altrimenti informazioni relative a pregressi oncologici con altri mezzi o richiedere controlli medici o accertamenti sanitari come condizione per la stipula di contratti.
Opportunità di lavoro e partecipazione ai concorsi
La materia è regolata dall’articolo 4 della legge, rubricato “Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale”, che così dispone: “1. Ai fini. dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”.
Anche in questo caso la normativa si pone come esplicitazione delle tutele costituzionali previste dagli articoli 2 e 3 della carta fondamentale, ossia solidarietà e non discriminazione.
Interessante notare come la legge faccia riferimento anche alla formazione professionale, includendo, in tal modo, anche stage, contratti di apprendistato e pratica professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Malattia oncologica e adozione di bambini
La legge numero 193 del 7 dicembre 2023 ha stabilito che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, o più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.
Perché il diritto all’oblio è importante
La legge sull’oblio oncologico si pone come doverosa applicazione del principio di non discriminazione ed uguaglianza, ma anche dei principi di solidarietà e di tutela della salute.
Gli articoli, 2, 3 e 32 della Costituzione, richiamati espressamente nell’articolo 12 della legge, fanno chiaramente capire che l’intera normativa ha un impianto solidaristico e finalizzato alla non discriminazione ed alla tutela, intesa come uguaglianza sostanziale nei concorsi pubblici, nei posti di lavoro e nei confronti degli operatori finanziari, delle persone guarite da patologie oncologiche.
Il valore sociale e politico della normativa in esame, quindi, si apprezza come self evident e costituisce un importante passaggio per il nostro ordinamento in termini di rimozione attiva di ostacoli e barriere alla fruizione delle tutele civili da parte dei soggetti fragili.