La nuova versione dello standard SA8000 “Social Accountability 8000”, in vigore dal 2026, introduce una significativa innovazione nel panorama della responsabilità sociale d’impresa: il requisito D7 dedicato interamente alla Privacy e alla protezione dei dati personali dei lavoratori.
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Perché SA8000:2026 introduce la privacy dei lavoratori
Questa integrazione segna un’evoluzione importante dello standard, che riconosce la tutela della privacy come diritto fondamentale nel contesto lavorativo affiancando temi quali il lavoro minorile, il lavoro forzato, la salute e sicurezza, gli orari e salari, la discriminazione e la libertà sindacale.
I tre diritti cardine: privacy, consapevolezza e controllo
Il requisito D7 si fonda su tre principi cardine che elevano la privacy a diritto umano fondamentale da proteggere e rispettare nelle relazioni di lavoro.
• diritto alla privacy – i lavoratori hanno diritto a una ragionevole aspettativa di riservatezza tanto nella loro vita personale quanto negli ambienti lavorativi; questo principio riconosce che la dignità del lavoratore non si ferma all’ingresso dell’azienda;
• diritto alla consapevolezza – i lavoratori hanno diritto di sapere e comprendere come vengono utilizzati i loro dati personali; la trasparenza diventa così elemento essenziale del rapporto di lavoro;
• diritto al controllo – i lavoratori hanno diritto a un ragionevole grado di controllo sui propri dati personali, rafforzando l’autonomia individuale anche in contesti organizzativi strutturati.
Ovviamente si tratta di diritti più basici rispetto a quanto richiede il GDPR, ma è da considerare che questa norma trova/dovrebbe trovare larga applicazione in contesti in cui i lavoratori non sono ampiamente tutelati dalla normativa locale. Peraltro, come risulterà evidente, uno dei criteri dello standard, paradossalmente comporta un elemento che non è contemplato dalla normativa ed è a supporto della tutela dei lavoratori.
Requisito D7: la struttura in cinque criteri operativi
La SA8000:2026, come tutte le norme certificabili sui sistemi di gestione, non si limita a enunciare principi teorici, ma definisce criteri specifici e misurabili (requisiti) che le organizzazioni devono soddisfare per poter raggiungere la conformità allo standard. Il requisito D7 si articola in cinque criteri di seguito analizzati
Rispetto del diritto alla privacy (D7.1)
Il primo requisito D7.1 è chiaro e diretto: l’organizzazione deve rispettare i diritti del personale alla privacy. Questo rappresenta l’impegno fondamentale da cui derivano tutti gli altri obblighi specifici.
Raccolta e trattamento dei dati (D7.2)
L’organizzazione può raccogliere, trattare e utilizzare i dati personali del personale solo rispettando vincoli precisi:
• devono essere direttamente rilevanti per il lavoro o i servizi in carico al lavoratore;
• possono essere utilizzati solo per le finalità per cui sono stati originariamente raccolti;
• il trattamento deve rispettare l’autonomia personale del lavoratore;
• l’uso dei dati deve essere limitato nelle decisioni su assunzione, promozione o licenziamento;
• il trattamento deve avvenire in modo non discriminatorio.
Questo criterio stabilisce confini chiari all’utilizzo dei dati, evitando derive invasive o utilizzi impropri delle informazioni personali del lavoratore.
Il criterio implica, da parte dell’organizzazione, una analisi dei rischi sulle minacce a cui possono essere soggetti i dati dei lavoratori e policy dedicate.
Gestione del ciclo di vita dei dati (D7.3)
Il requisito D7.3 disciplina l’intero ciclo di vita del trattamento dei dati personali, dalla raccolta alla cancellazione, richiedendo che l’organizzazione garantisca come minimo:
• accuratezza e affidabilità che comporta che i dati devono essere accurati, validi e affidabili;
• minimizzazione che implica di raccogliere solo i tipi e la quantità minima di dati necessari;
• sicurezza dei dati tramite un adeguato sistema di protezione e riservatezza;
• limitazione temporale nella conservazione dei dati solo per il tempo necessario allo scopo legittimo;
• rispetto della proprietà intellettuale tramite la tutela dei diritti del personale;
• attenzione nei confronti dei lavoratori (popolazioni nel testo della norma) vulnerabili.
Quest’ultimo punto è particolarmente significativo, riconoscendo che alcuni gruppi di lavoratori possono essere più esposti di altri a rischi legati al trattamento dei loro dati.
Tale criterio comporta politiche per la sicurezza dei dati dei lavoratori; il tema del rispetto della proprietà intellettuale è peculiare in quanto non è considerato dalla normativa in materia di protezione dei dati, ma è un tema particolarmente interessante e spesso trascurato. Riferimenti specifici a tale tema sono riportati nella ISO/IEC 27002:2021 controllo 5.32 Diritti di proprietà intellettuale e 6.2 Termini e condizioni di impiego.
Informazione e comunicazione (D7.4)
La trasparenza si concretizza nell’obbligo di garantire ai lavoratori, tramite canali efficaci di comunicazione:
• adeguata consapevolezza e comprensione della raccolta e utilizzo dei loro dati;
• accesso alle informazioni su politiche, procedure, ruoli e responsabilità;
• conoscenza dei propri diritti, incluso il diritto di rifiutare o limitare la raccolta e l’uso dei dati, ove applicabile.
Di fatto questo comporta una informativa per i lavoratori per la quale cui sono definiti i contenuti minimi
Sistema di gestione integrato (D7.5)
Il requisito più articolato è il D7.5, che richiede lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di gestione efficace per soddisfare o superare i requisiti posti dallo standard in materia di protezione dei dati dei lavoratori. Questo sistema deve integrarsi in tutti gli aspetti dell’organizzazione attraverso i dieci elementi chiave (da M1 a M10) che caratterizzano il Sistema di gestione basato sulla SA 8000. Si tratta di un elemento fortemente innovativo.
Requisito D7 nella SA8000:2026 perché è molto più di un semplice aggiornamento tecnico
L’introduzione del requisito D7 nella SA8000:2026 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnico. È il riconoscimento che la responsabilità sociale d’impresa non può prescindere dalla tutela della privacy dei lavoratori, specialmente in presenza di digitalizzazione crescente, sorveglianza tecnologica e big data che possono influire in maniera significativa (i alcuni casi devastante) sui diritti dei lavoratori.
Lo standard allinea le organizzazioni certificate ai principi del GDPR sulla protezione dei dati, ma va ben oltre; grazie al criterio D7.5 integra la privacy nel tessuto stesso della cultura aziendale, richiedendo non solo conformità formale ma un vero e proprio sistema di gestione che comprenda anche la componente della protezione dei dati personali.
Per le aziende, questo significa ripensare processi, formare il personale, implementare controlli e garantire trasparenza attraverso attività di audit. Per i lavoratori, significa vedere riconosciuto e tutelato un diritto fondamentale, spesso trascurato nelle relazioni di lavoro tradizionali ed in contesti scarsamente normati sotto questo aspetto.
La SA8000:2026, con il suo requisito D7, si conferma così uno strumento in evoluzione, capace di interpretare le sfide di promuovere una visione del lavoro che mette al centro la dignità e i diritti della persona, in tutte le loro dimensioni.















