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Riconoscimento facciale, polizia e diritti: cosa c’è in gioco



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Il decreto sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia porta il riconoscimento biometrico dentro il perimetro della sicurezza pubblica. Tra AI Act, garanzie procedurali e controllo giudiziario, resta centrale il rischio che l’eccezione diventi prassi ordinaria

Pubblicato il 15 giu 2026

Francesca Niola

Research fellow – Head of legal @ Aisma Srl



Riconoscimento facciale (2)
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L’approvazione preliminare del decreto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia porta il dibattito pubblico fuori dal recinto della tecnologia e dentro il cuore dello Stato costituzionale.

La notizia, letta accanto alle prime analisi dedicate ai rischi del provvedimento, mostra con chiarezza il passaggio politico in corso: l’intelligenza artificiale entra nell’apparato della sicurezza pubblica come strumento di supporto, ma la sua forza reale incide sulla forma stessa del potere amministrativo, investigativo e preventivo.

Il decreto nasce nel solco dell’AI Act e della legge italiana sull’intelligenza artificiale. Questa genealogia europea e nazionale fornisce al testo una veste ordinata: diritti fondamentali, proporzionalità, trasparenza, sorveglianza umana, revisione qualificata degli output, tracciabilità delle operazioni, valutazioni d’impatto. La superficie normativa parla il linguaggio della garanzia. Sotto quella superficie, però, pulsa una domanda più radicale: quale forma assume il potere di polizia nel momento in cui l’identificazione, la selezione, la ricerca e la localizzazione di una persona passano attraverso sistemi capaci di leggere il volto, compararlo con archivi, attribuirgli un grado di somiglianza e orientare l’azione pubblica?

IA, sicurezza pubblica e forma democratica del potere

La risposta costituzionale richiede uno scarto rispetto al lessico tecnico poiché il tema centrale riguarda il rapporto tra sicurezza e forma democratica del potere. La sicurezza pubblica appartiene pienamente all’orizzonte costituzionale: protegge la convivenza, consente l’esercizio delle libertà, tutela le persone più esposte alla violenza. Proprio per questa ragione essa deve operare entro confini riconoscibili, verificabili, controllabili. Il volto, invece, introduce una soglia delicatissima. Esso appartiene alla dimensione corporea della persona, alla sua presenza nello spazio pubblico, alla sua identità sociale. Nel momento in cui diventa dato biometrico, il volto cambia statuto: da segno relazionale diventa chiave tecnica di accesso al potere.

L’IA applicata alla polizia promette efficienza: più rapidità nelle ricerche, maggiore capacità di selezione nei flussi informativi, supporto operativo in contesti di pericolo. Tale promessa possiede forza intuitiva, specie in una società attraversata da paure reali, criminalità organizzata, terrorismo, tratta, sfruttamento, violenza urbana. Tuttavia l’efficienza, nel diritto costituzionale, resta valore servente. Il potere pubblico può diventare più rapido solo nella misura in cui resta più responsabile. Può usare strumenti più penetranti solo nel quadro di garanzie più dense. Può anticipare il rischio solo tramite criteri capaci di preservare libertà, uguaglianza e dignità.

Il decreto e le procedure per l’identificazione biometrica

Il decreto tenta di collocare questa tensione dentro procedure autorizzatorie. L’identificazione biometrica remota in tempo reale viene ammessa per finalità definite, con durata limitata, area delimitata, indicazione delle persone ricercate, intervento del pubblico ministero o del giudice in base alla natura preventiva o processuale dell’uso, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, log immodificabili e notifica al Garante. Nel procedimento penale, il nuovo articolo 359-ter affida al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione per l’impiego in tempo reale in relazione a reati di particolare gravità, latitanti, vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale. Nel versante preventivo, l’autorizzazione del pubblico ministero opera come presidio esterno rispetto all’iniziativa delle autorità di pubblica sicurezza.

La trama si presenta robusta. La sua tenuta, però, dipende dal contenuto reale degli atti che la faranno vivere. Una valutazione d’impatto può diventare presidio costituzionale oppure modulo burocratico. Un decreto motivato può contenere un controllo penetrante oppure formule di stile. Un file di log può alimentare verifica effettiva oppure restare archivio tecnico consultabile solo a posteriori. La revisione umana può incidere sull’output oppure limitarsi a ratificarlo. Il diritto costituzionale insegna che la garanzia vale per la sua capacità di frenare il potere nel punto esatto in cui il potere acquista forza. Nel caso dell’IA di polizia, quel punto coincide con l’istante in cui l’output algoritmico riceve credito operativo.

L’AI Act costruisce un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, ma ammette deroghe per casi specifici. Il decreto italiano lavora dentro quello spazio di deroga. Tale scelta chiede al Parlamento e all’opinione pubblica una vigilanza superiore alla soglia ordinaria. Una deroga europea, assunta come infrastruttura nazionale, può cambiare progressivamente la cultura amministrativa della sicurezza. Il problema nasce nel passaggio dall’uso puntuale alla disponibilità stabile dello strumento.

Riconoscimento facciale, controllo mirato e sorveglianza ambientale

La differenza tra controllo mirato e sorveglianza ambientale costituisce il crinale decisivo. Una cosa è cercare una persona determinata in presenza di una minaccia concreta o di un procedimento per reati gravi. Altra cosa è predisporre ambienti pubblici nei quali la raccolta dei volti diventa condizione ordinaria di accesso, evento, transito, partecipazione. Il riconoscimento a posteriori, disciplinato dal decreto per sistemi di videosorveglianza integrati con componenti di IA, attenua l’immediatezza dell’interferenza, ma apre una diversa questione: lo spazio pubblico può trasformarsi in deposito interrogabile, nel quale l’identità biometrica delle persone resta disponibile per confronti successivi. La durata di conservazione, la localizzazione delle basi dati, i soggetti autorizzati, le condizioni di attivazione e le procedure di cancellazione assumono qui rilievo costituzionale diretto.

Si guardi al precedente del Garante sul sistema Sari Real Time che ha valore paradigmatico. L’Autorità aveva colto il salto di qualità prodotto dal riconoscimento facciale in tempo reale: il trattamento riguarda potenzialmente tutte le persone presenti nell’area monitorata, comprese persone estranee alla ricerca. Questa osservazione resta attuale anche davanti a un testo più strutturato. Il punto sensibile riguarda la collettività dei volti attraversati dal sistema. L’interferenza costituzionale colpisce anche chi riceve solo un istante di attenzione algoritmica, perché il controllo biometrico trasforma la presenza pubblica in dato da esaminare.

Per questo tutto si gioca sulla riserva di giurisdizione; essa vale come garanzia solo se il giudice dispone degli elementi tecnici necessari per giudicare proporzionalità, accuratezza, rischio di errore, qualità della banca dati, soglie operative, meccanismi di gestione dei falsi positivi. Un’autorizzazione priva di tale corredo consegna al giudice una decisione dimezzata. La tecnica diventa presupposto opaco della motivazione. La motivazione, a sua volta, perde presa sul fatto tecnologico. La costituzionalità dell’impiego algoritmico dipende dunque anche dalla traducibilità giuridica del sistema: il giudice deve capire ciò che autorizza, la difesa deve poter contestare ciò che produce effetti, il Garante deve poter verificare ciò che l’amministrazione usa.

Sorveglianza umana qualificata e responsabilità giuridica

La sorveglianza umana qualificata occupa lo stesso terreno. La formula ricorre nel decreto e nell’AI Act, ma la sua sostanza richiede formazione, responsabilità personale, accesso alla documentazione tecnica, cultura del dubbio operativo. Un funzionario posto davanti a un alert biometrico, in un contesto di urgenza, tenderà naturalmente ad attribuire all’output un valore superiore alla sua reale portata probatoria. L’apparenza numerica genera fiducia; la macchina produce un effetto di autorevolezza; la catena gerarchica della sicurezza premia la rapidità. Occorre allora una regola istituzionale capace di ricordare che l’algoritmo offre un indice, un segnale, una pista, mai una verità costituzionale. La persona resta titolare di diritti prima di diventare oggetto di comparazione.

Il decreto contiene anche una dimensione penale e civile che allarga il quadro. L’introduzione del delitto relativo all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, le modifiche alla responsabilità degli enti, l’accesso alle prove nelle azioni risarcitorie, la presunzione del nesso causale in caso di violazione degli obblighi dell’AI Act e l’irrilevanza liberatoria della mera conformità formale mostrano un legislatore consapevole del carattere sistemico del rischio algoritmico. In questo tratto il testo assume una postura interessante: la conformità tecnica al regolamento europeo vale, ma da sola vale poco; la responsabilità giuridica continua a guardare al danno, al controllo, alla prova, alla catena decisionale.

Proprio questa parte offre una chiave utile anche per l’IA di polizia. La conformità formale del sistema, la certificazione, la presenza di log e valutazioni preventive devono restare solo il punto di partenza. La garanzia costituzionale richiede un controllo sull’uso concreto: quante attivazioni, per quali eventi, con quali risultati, con quali errori, con quali cancellazioni, con quali contestazioni, con quali effetti sui procedimenti penali. Una democrazia matura deve conoscere almeno in forma aggregata il modo in cui le tecnologie di polizia entrano nella vita collettiva. Il segreto investigativo protegge indagini specifiche; il controllo parlamentare protegge l’equilibrio della Repubblica.

Banche dati, accuratezza tecnica e uguaglianza costituzionale

Altrettanto decisiva appare la disciplina delle banche dati. Il decreto vieta lo scraping generalizzato e richiama banche dati adeguate alle finalità. Tale clausola va riempita con criteri legislativi più nitidi. La qualità della base dati determina la qualità del potere. Una banca dati sporca, incompleta, diseguale, alimentata con immagini di bassa qualità o fonti eterogenee produce errori selettivi. Gli errori selettivi, in materia di polizia, colpiscono gruppi sociali, territori, minoranze, giovani, persone già entrate in contatto con l’autorità. L’uguaglianza costituzionale impone di trattare l’accuratezza tecnica come problema democratico prima che come dettaglio ingegneristico.

Resta infine il tema culturale. L’Italia discute spesso di sicurezza con due registri opposti: allarme e rassicurazione. L’intelligenza artificiale chiede un terzo registro, più severo: la responsabilità istituzionale. L’innovazione può aiutare le Forze di polizia, rendere più efficace la ricerca di vittime, sostenere indagini complesse, ridurre tempi operativi. Ma ogni potenziamento del braccio pubblico deve ricevere un equivalente potenziamento dello sguardo costituzionale. La Repubblica può usare tecnologia avanzata solo se mantiene avanzata la propria capacità di limite e solo se sovrano resta il Parlamento.

Il cuore del problema sta nella trasformazione silenziosa dell’eccezione in abitudine istituzionale. Una tecnologia autorizzata per casi gravi, per un tempo breve, dentro un’area delimitata, può acquisire una diversa consistenza nel momento in cui entra nelle dotazioni ordinarie dell’apparato di sicurezza. All’inizio serve per cercare una vittima, seguire un latitante, fronteggiare una minaccia specifica. Poi la sua presenza tecnica suggerisce nuove utilità, nuovi contesti, nuove urgenze. La macchina, una volta installata, parla alla politica con una lingua semplice: posso farlo, posso farlo in fretta, posso farlo su scala. La Costituzione, invece, parla una lingua più lenta, più severa, meno seducente: chiede motivo, limite, responsabilità, controllo.

Il rischio dell’eccezione che diventa abitudine

È in questa frizione che matura il pericolo più serio. La sicurezza pubblica può iniziare a pensare sé stessa attraverso la disponibilità dello strumento. Il confine tra ricerca mirata e ambiente sorvegliabile diventa mobile, dipende da prassi amministrative, protocolli tecnici, decreti attuativi, cultura degli uffici. Il volto della persona entra in questo circuito come elemento apparentemente neutro. In realtà porta con sé la densità del corpo, dell’identità, della presenza nello spazio pubblico. Quando il volto diventa stringa biometrica, la persona acquista una seconda esistenza amministrativa: può essere confrontata, scartata, richiamata, associata a un indice di somiglianza, inserita nel cono operativo di una decisione.

Il sospetto, a quel punto, cambia materia. La polizia costituzionale conosce fatti, indizi, dichiarazioni, prove, osservazioni, responsabilità individuali. La polizia algoritmica aggiunge correlazioni, probabilità, alert, soglie, ricorrenze statistiche. Questo innesto produce un vantaggio operativo evidente, ma apre anche una zona di fragilità democratica. Il cittadino può trovarsi vicino al potere pubblico attraverso una somiglianza calcolata, una fotografia sporca, un archivio imperfetto, una soglia scelta da tecnici, una banca dati cresciuta nel tempo attraverso prassi diseguali. La percentuale di errore, nei documenti tecnici, appare come valore numerico; nella vita reale diventa controllo, fermo, ansia, esposizione, traccia.

L’opacità alimenta tale fragilità. Un decreto motivato può indicare durata, area, finalità, persona ricercata. Può apparire solido nella sua forma giuridica. Eppure la sostanza della decisione resta legata a elementi che vivono sotto la superficie dell’atto: qualità del modello, composizione degli archivi, accuratezza per gruppi diversi, gestione dei falsi positivi, sicurezza dell’infrastruttura, criteri di aggiornamento, ruolo dei fornitori. Se questi elementi restano dentro il linguaggio tecnico, il controllo del giudice diventa parziale, quello della difesa diventa faticoso, quello del Parlamento diventa intermittente. La garanzia conserva il suo abito, ma perde presa sul punto nel quale il potere decide davvero.

Diventa cioè un problema di uguaglianza sostanziale. Gli strumenti di IA assorbono il mondo da cui ricevono dati: tutto può entrare nel sistema e restituire attenzione selettiva. L’errore algoritmico colpisce sempre qualcuno e quasi mai in modo socialmente innocente. Nella materia della sicurezza, un falso positivo pesa più di una disfunzione tecnica: incide sulla reputazione, sulla libertà di movimento, sul rapporto con l’autorità, sulla percezione di sé come cittadino davanti allo Stato.

Spazio pubblico, volto biometrico e libertà costituzionali

La posta più alta riguarda però lo spazio pubblico. Una piazza, una stazione, uno stadio, un corteo, un grande evento civile sono luoghi nei quali la cittadinanza prende forma visibile. In quei luoghi le persone entrano in relazione, dissentono, partecipano, attraversano la città, abitano la dimensione comune. Se tali spazi diventano leggibili biometricamente, cambia la qualità della presenza. Anche un uso formalmente mirato produce un effetto più largo, perché la persona sa che il proprio volto può finire dentro una comparazione automatizzata. La libertà perde qualcosa prima ancora di subire un provvedimento: perde naturalezza, confidenza, respiro.

Il rischio politico sta qui. L’intelligenza artificiale offre allo Stato una vista più lunga, più rapida, più capillare. Ogni apparato di sicurezza, davanti a questa promessa, può sentirsi autorizzato a chiedere più campo. Ogni governo può presentare l’espansione tecnologica come tutela dei cittadini. Ogni opinione pubblica attraversata dalla paura può accettare il potenziamento del controllo come prezzo ragionevole. Ma una democrazia costituzionale vive proprio della capacità di opporre misura alla forza, procedura alla paura, responsabilità alla seduzione dell’efficienza.

Se la sicurezza entra nell’età della comparazione biometrica, la Costituzione deve pretendere un controllo più intenso, più competente, più pubblico. Altrimenti la promessa di protezione rischia di aprire una stagione diversa: libertà proclamate con linguaggio solenne, spazi comuni attraversati da occhi tecnici, cittadini formalmente titolari di diritti e materialmente sempre più esposti alla leggibilità del potere.

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