In un’epoca di veloci cambiamenti sospinti dalla tecnologia, dove le norme sono applicate a situazioni diverse da quelle per cui sono state pensate, la ricerca della correttezza a fronte della convenienza può sortire esiti inaspettati; la soluzione può diventare un problema. È il caso del settore tessile e abbigliamento italiano.
Indice degli argomenti
Quando Caino bucò lo schermo
Successe poco prima delle nove di mattina, un giorno di fine aprile del 2013. La globalizzazione con le sue global value chain bucò gli schermi e le coscienze occidentali con il crollo del Rana Plaza, un edificio di otto piani nell’area di Dacca, capitale del Bangladesh. Nel palazzo c’erano laboratori, molti negozi e una banca; vennero subito evacuati quando si aprirono alcune crepe nelle mura portanti. Nelle cinque imprese di confezione per abbigliamento, invece, dove trovavano occupazione più di 3.000 persone, s’impose di tornare al lavoro già il giorno dopo, quando l’intera struttura collassò. 1.134 persone morte. Più di 2.500 i feriti. A fare il giro dei notiziari furono le immagini dello scempio e dei capi di abbigliamento che fuoriuscivano dalle macerie, etichettati con i nomi di famosi brand americani ed europei. Il danno reputazionale fu immediato, sollevando il velo di ipocrisia che copriva i fasti dell’outsourcing nei Paesi a basso costo. Non sapere cosa avvenisse presso questi fornitori non risultò una buona scusa. I grandi brand coinvolti fecero inutilmente riecheggiare le parole di Caino, interrogato da Dio sul destino di Abele: “Sono forse io il custode di mio fratello?”. I politici europei si fecero interpreti dei consumatori che non volevano sulle proprie coscienze il peso di queste, o di altre vite, per i pochi soldi spesi per una maglietta, o un pantalone. Tutto, o quasi, nasce da qui, anche se gli aspetti che di seguito illustrerò non riguardano affatto le catene globali di fornitura, bensì l’articolazione del nostro made in Italy.
ESG e la curva del sorriso
Dal disastro del Rana Plaza si è rafforzata l’idea che chi delocalizza i processi produttivi debba verificare la correttezza dei propri fornitori, sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello ambientale. Considerando il fatto, soprattutto, che nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo il sistema normativo possa essere più lasco su tali fronti. Potrebbero mancare, infatti, presidi efficaci contro il lavoro minorile, o il lavoro forzato, o il degrado ambientale. La prima fase della delocalizzazione produttiva venne infatti definita una corsa ai pollution havens. Poi divenne una race to the bottom sul fronte del costo del lavoro. Lo sapevano tutti, ma la vulgata imperante era quella win-win: i consumatori occidentali pagavano poco, tenendo a bada l’inflazione, e i Paesi in via di sviluppo, in primis la Cina, potevano uscire dalla povertà. Come infatti è avvenuto. In quel periodo molte business school insegnavano i pregi dello spacchettamento (unbundling) attraverso la smiling curve (Fig. 1): i processi a maggiore valore aggiunto andavano tenuti all’interno dell’azienda mentre le fasi a minore valore, come la confezione, andavano esternalizzate al minor costo. I processi produttivi disarticolati lungo le global value chain diventarono quasi invisibili, tanto erano sparpagliati lontano. Il motto dei grandi traders era: producing nowhere, selling everywhere. Dopo il Rana Plaza le cose dovevano cambiare: la produzione avviene sempre da qualche parte e chi ne beneficia, in termini di bassi costi, deve controllare che gli standard occidentali siano comunque rispettati; niente sfruttamento del lavoro, niente danni all’ambiente. Se ne fecero carico le Direttive europee, iniziando dalla CSR che era già in corso di formazione prima del funesto evento, poi via via con nuovi acronimi. I processi decisionali sono stati articolati e lunghi. Quando stava per scoccare l’entrata in vigore della CSRD (rendicontazione di sostenibilità) e della CSDDD (obblighi di due diligence) il mondo era ormai cambiato con un drastico rallentamento della globalizzazione.
Figura n. 1
The smiling curve. From: Gereffi G. and Fernandez-Stark K., 2016
Slowbalisation
È il termine usato dall’Economist nel 2019 per definire il nuovo corso del commercio internazionale. Il picco delle esportazioni manifatturiere cinesi è avvenuto tra il 2006 e il 2007, non a caso in coincidenza con la crisi dei mutui sub prime americani. La Slowbalisation non si era ancora affermata come nuova normalità quando è arrivato il Covid-19 con i suoi lockdown, quindi la guerra in Ucraina e i conflitti mediorientali. Su tutto è poi pesato il ritorno di Donald Trump, nel gennaio del 2025, con i suoi dazi e lo scherno ai criteri ESG, ritenuti un freno al make America great again. Eccoci alla Post-Globalizzazione. Scioccata da questo riorientamento di priorità e valori, sotto la spinta del rapporto Draghi che ha evidenziato come l’eccesso di regole e burocrazia abbia minato la nostra competitività, l’Unione Europea è corsa ai ripari con lo stop the clock: le direttive sopra richiamate, riconosciute come eccessivamente invasive e onerose, sono state semplificate, rinviandone l’entrata in vigore. In particolare, la CSDDD che avrebbe reso obbligatori i controlli annuali lungo le filiere di fornitura, ampliando gli obblighi di diligenza. Molte delle imprese più grandi del fashion business avevano già iniziato a prepararsi per dimostrare la loro sostenibilità, auspicando potesse essere un importante driver per le vendite, soprattutto presso la clientela più giovane. Un po’ la crisi dei consumi conseguente al perdurare degli eventi bellici, un po’ lo stop the clock, ovvero il rinvio di certi obblighi, hanno permesso di rilassare i controlli, senza però annullarli del tutto, soprattutto in Italia.
L’invasione di pacchetti a basso costo
L’attenzione alla sostenibilità, in Italia, ha assunto rango costituzionale. Nel febbraio 2022, infatti, sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della nostra Carta fondamentale precisando che l’iniziativa privata è sempre libera, ma deve rispettare l’ambiente, oltre che la salute e la dignità umana. In poco più di due anni, tuttavia, si è scoperto che la sostenibilità è un prerequisito, non un plus che fa aumentare le vendite. Sia i legislatori che i grandi produttori europei erano convinti, invece, di incontrare la domanda di un consumatore esigente e molto attento ai parametri ESG (Environmental, Social and corporate Governance). Si pensava che sarebbero stati soprattutto i più giovani a premiare con i loro acquisti i brand capaci di incrementare i loro impegni green e sul fronte sociale. Una previsione poi ridimensionata dalle indagini svolte da molte società di marketing e, soprattutto, dall’enorme volume di acquisti via internet di prodotti Shein, il nuovo astro del Fast Fashion Cinese. I prezzi e la (bassa) qualità intrinseca di questi prodotti permette l’usa e getta. L’esatto opposto di quanto auspicato dalla Commissione Europea (UE Strategy for Sustainable and Circular Textile – COM2022) che per contrastare la sovraproduzione e il sovraconsumo di abbigliamento aveva sentenziato: fast fashion is out of fashion. La dimensione del fenomeno Shein (e Temu, per i prodotti generici) è ben rappresentata dalla crescita di pacchetti postali provenienti dalla Cina. Secondo la Commissione UE si è passati da 1,4 miliardi di pacchetti all’anno nel 2022, a 2,3 miliardi nel 2023, per arrivare al 2024 (ultimo dato disponibile) con 4,6, pari a una media di 12 milioni al giorno. Certo, non è solo abbigliamento, ma lo è prevalentemente, dimostrando l’importanza ancora attribuita al vestito come linguaggio cangiante (addirittura giornalmente) e alla sostenibilità (ma del singolo portafoglio).
Interposizione di manodopera
La nuova normalità, quindi, è post-globalizzazione, non un semplice rallentamento. Non significa che sia sparito il commercio internazionale, ma sono cambiate le sue logiche; si muovono le materie prime e i prodotti finiti, mentre è drasticamente calato il traffico di fase. Lo dimostra il caso Shein; una volta la Cina era la fabbrica, ma i marchi erano occidentali, oggi la Cina è l’una e l’altra cosa. Una parte della produzione dei marchi occidentali è tornata di prossimità; quella legata alle campionature, ai piccoli lotti, alle consegne veloci, lo è sempre stata. È su questo fronte che si registra l’intervento della Procura della Repubblica di Milano che non si occupa di catene globali, ma ha preso posizione sulle reti di fornitura domestiche, rendendo impellente la necessità di controllo delle case di moda e delle imprese della logistica. L’aver trovato in alcune imprese minori, operanti nei segmenti più labour intensive – la confezione per la moda, le consegne per la logistica – delle situazioni di palese interposizione di manodopera, con conseguente suo sfruttamento, ha portato a rilevare l’illecito vantaggio percepito dai grandi committenti. Più che il concorso di reato è stata ipotizzata l’agevolazione colposa per omessa vigilanza. I grandi committenti avrebbero dovuto capire che pretendere e ottenere prezzi particolarmente bassi per le loro forniture non sarebbe stato possibile in condizioni di piena correttezza. Considerando che i segmenti produttivi labour intensive sono stati i primi ad essere immolati sull’altare della globalizzazione, le aziende ripropostesi sul mercato interno hanno quasi sempre un organico extracomunitario, spesso in condizioni di necessità, quindi più facilmente sottopagato. Peraltro, la presenza di queste imprese particolarmente economiche e super efficienti – si pensi al pronta moda della Chinatown di Prato – spiazza le imprese in piena regola, più costose e lente. È una forma di dumping interno, cioè di concorrenza sleale, che va doverosamente perseguita. È facile parlare di omesso controllo da parte dei grandi committenti; tuttavia, l’idea primigenia provocata dal disastro del Rana Plaza si applicava alle global value chain. Quando si tratta di imprese che operano nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, chi dovrebbe controllare e reprimere i reati, detenendo gli strumenti della giurisdizione? Anche se il quadro normativo non è chiaro e non vi sono sentenze passate in giudicato, la Procura di Milano ritiene che sia compito (anche) della grande committenza, al punto da imporre in via preventiva l’amministratore giudiziale per organizzare il presidio di legalità. Si tratta di uno strumento iscritto nel Codice Antimafia (art. 34 del d.lgs. 159/2011).
Il consumatore finale
La situazione determinatasi in Italia appare nella sua problematicità sul Sole 24 Ore del 16 maggio; nelle pagine dedicate ai commenti due autorevoli firme sviluppano considerazioni assai diverse riguardo alla sostenibilità. Da una parte il plauso all’ampliamento dei doveri di diligenza, dall’altra la constatazione che è cambiato il sentiment globale. Il primo autore sostiene che i consumatori sarebbero sempre più attenti al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell’ambiente. Per questo i controlli dovrebbero estendersi presso i fornitori, attraverso ispezioni e audit, ritenuti cogenti dalla convergenza tra la Direttiva Europea CSDDD e il Codice Antimafia. La Direttiva citata, però, non è propriamente in vigore per il già ricordato stop the clock che ha anche semplificato i provvedimenti e chiarito i criteri; da quello di proporzionalità, all’approccio risk-based. Considerare il Codice Antimafia come uno dei principali riferimenti normativi per la regolazione dei rapporti tra le imprese private equivale a presumere che tutti gli imprenditori siano delinquenti, o addirittura mafiosi, fintanto che non offrano prova contraria. La seconda autrice, invece, prende in considerazione con maggior pragmatismo il cambiamento di sensibilità intervenuto sui temi ESG, trasformando “l’orientamento alla sostenibilità da asset strategico a potenziale liability”. Nonostante sia evidente che i due autori condividono i medesimi valori di fondo, i due articoli muovono da una lettura diversa del consumatore finale e si distinguono nelle priorità da garantire, il primo più preoccupato della correttezza, l’altra più preoccupata della “correntezza”. In fin della fiera, se si vuole un’occupazione ben pagata lungo le nostre filiere produttive sarebbe bene agevolare il traffico, invece di appesantirlo con molteplici adempimenti probatori.
Cosa succede lungo le filiere?
Molte delle imprese convocate dalla Procura della Repubblica di Milano sono corse ai ripari rivedendo i contratti di fornitura e moltiplicando gli audit presso i fornitori, con l’aiuto dei grandi consulenti che stanno consolidando alcune prassi a loro uso e consumo. Sono rari i casi in cui la Legge imponga il contratto scritto (obbligo di forma). Tra questi vi è la Legge sulla subfornitura (n. 192 del 1998), tornata in auge di recente, che si sovrappone al contratto di appalto, ma non se vi sia un obbligo di risultato sulla base di conoscenze tecniche e tecnologiche proprie dell’appaltatore. In ogni caso i grandi committenti stanno richiedendo a tutti i loro fornitori la firma di contratti che, sotto l’apparente garanzia della forma scritta, tutelano il solo proponente che acquisisce, così, diritti sproporzionati. Per esempio, imponendo l’obbligo di mantenere uno spazio produttivo sempre a disposizione del committente, senza che questi s’impegni a un minimo garantito. Quindi una serie di manleve, di clausole risolutive espresse nel solo interesse del committente (e se le scadenze di pagamento non vengono rispettate?). Dulcis in fundo si chiede la piena acquiescenza alle attività ispettive con tanto di cessione (a gratis) di diritti di possesso: “il committente, o chi per esso, potrà avere libero accesso ai laboratori e ai locali del fornitore”. Nulla si dice, ovviamente, del ristoro delle spese che quest’ultimo dovrà sostenere per far fronte ai vari audit; il committente li caricherà sui suoi prezzi di vendita, ma il fornitore? Senza contare che nelle future possibili controversie il giudice adito possa ritenere nulle molte di queste clausole per abuso di dipendenza economica (art. 9 della Legge 192).
Solidarietà contributiva
Il legislatore nazionale è intervenuto in più occasioni a regolare gli appalti avendo in mente, soprattutto, quello d’opera nell’edilizia e in agricoltura, da parte di artigiani e piccole imprese sotto i 15 dipendenti. Riprendendo la sovrapposizione con la subfornitura, in letteratura si trova la distinzione tra attività congiunturale e attività strutturale. La prima potrebbe essere svolta dal committente che, per vari motivi (congiuntura), preferisce non utilizzare il proprio personale, ma affidare il compito all’appaltatore, o al sub-appaltatore, quindi al personale di quest’ultimo. Si tratta della tipica esternalizzazione. L’altra è un’attività che il committente non domina, per cui deve ricorrere alle competenze tecniche e tecnologiche di un appaltatore specializzato. La Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) non fa questa distinzione e impone l’obbligo di solidarietà contributiva in qualsivoglia forma di appalto. Obbligo che è ben comprensibile nel primo caso, ma meno nel secondo. Nel primo, infatti, il committente si avvale dei lavoratori dell’appaltatore, o del sub-appaltatore, in luogo dei propri. Per questo deve concorrere ad assicurare loro un trattamento pressoché pari a quello garantito ai propri dipendenti. Nell’appalto specialistico questa traslazione non opera allo stesso modo, pur mantenendosi l’obbligo di solidarietà contributiva. Il rischio di chiamata in solido, nella sola proporzione delle commesse affidate all’appaltatore e per i soli dipendenti coinvolti nel caso specifico (criterio tempo lavoro), decade dopo due anni. Senz’altro un buon motivo per verificare che gli appaltatori operino in piena regola. Non significa però che si sia nel Far West (o che ci si debba ritornare). Non bisogna dimenticare, infatti, le molte altre Leggi dell’ordinamento che mitigano tutti questi rischi; dalle attività ispettive delle forze dell’ordine, ai riscontri dell’INPS, dell’INAIL, dell’INL, all’obbligo di revisione dei conti e certificazione del bilancio per le imprese con più di 20 dipendenti e più di 4 Mio € di ricavi annui, o valore dell’attivo (art. 2477 C.C.). Questo nuovo obbligo, in vigore dal 2023, costituisce un controllo imparziale di compliance svolto nel corso dell’esercizio e non solo sul resoconto finale; già da sola questa attività è sufficiente ad attestare la sussistenza della capacità imprenditoriale e la correttezza della gestione delle società appaltatrici. Non si comprende a che titolo, ovvero per quale norma, questo nuovo onere, sia monetario, sia organizzativo, debba sommarsi a quello dei vari audit dei committenti che, evidentemente, mettono in dubbio sia la correttezza delle imprese fornitrici, sia di chi ne certifica i bilanci.
Chi controlla i controllori?
I primi audit di qualche anno fa, per lo più concordati preventivamente, furono in media molto collaborativi e favorirono il miglioramento della compliance di molte piccole e medie imprese. Oggi, però, quando un auditor suona alla porta, magari senza preavviso, spesso è una caccia a ciò che non va. Questo per dimostrare l’utilità dell’ispezione e la capacità ispettiva della società di consulenza incaricata, quindi l’adeguatezza del compenso richiesto. Nelle check list da riempire non c’è spazio per il contraddittorio. Quando vengono rilevate delle non conformità che richiedono interventi importanti li si pretende nel giro di un mese, o poco più, senza pensare, per esempio, ai tempi dei permessi da richiedere, ai finanziamenti da ottenere e al lavoro comunque da svolgere. Un altro caso frequente: l’audit promosso da un committente trova tutto regolare, mentre un altro, poco dopo, rileva delle non conformità da sanare. In tutti questi casi, chi ha titolo di dirimere le controversie? Torna a proposito l’aforisma: quis custodiet ipsos custodes? Nelle sue Satire Giovenale applicò tale dubbio alla fedeltà coniugale, ma il quesito si è riproposto più volte in ambito politico e, soprattutto, giuridico processuale. Ha segnato il passaggio, in Italia, dal modello inquisitorio a quello accusatorio (art. 111 Cost.), che parte dalla presunzione d’innocenza con l’onere della prova assegnata all’accusa, la garanzia del giudice terzo, il diritto alla difesa e al contraddittorio. Negli audit tutto questo è sovvertito, partendo dal fatto che si presume la carenza di compliance se non se ne offre la prova. Tutte cose che per Legge competono agli organi inquirenti, alle forze di polizia, all’ispettorato del lavoro e via dicendo, ma sempre con il paracadute del giusto processo. L’auditor, invece, fa tutto lui: è polizia inquirente e giudice. In letteratura c’è perfino chi parla di una public-private partnership per la legalità economica. Come se l’auspicio sia di evolvere in uno Stato di polizia, dove a fianco a quella pubblica ci sia quella privata (le società di revisione incaricate degli audit) e i cittadini avessero pure l’obbligo di delazione.
Casi di supplenza
In pratica sta succedendo che nel perseguimento di certi reati, dallo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), all’inquinamento ambientale, si voglia ricorrere a una supplenza. Supplenza significa sostituire un assente. Ci rimanda ai tempi della scuola, ma il termine viene usato anche dalla Costituzione con riferimento alla più alta carica dello Stato (art. 86 Cost.). Qui parliamo di varie forme di supplenza. Da una parte, c’è quella della forza pubblica, forse sottorganico, di certo parcellizzata in troppe organizzazioni sovrapposte, spesso non coordinate, comunque impossibilitate ad essere ogni dove. Perciò si mette a carico delle imprese più grandi, colpevoli di esternalizzare le loro produzioni, di esercitare un controllo serrato presso i rispettivi fornitori, supplendo all’attività ispettiva che compete agli organi di polizia. Poi c’è la supplenza delle parti sociali, in particolare del sindacato, ritenuto colpevole di aver fallito nel presidio di legalità del mercato del lavoro; colpevole di aver moltiplicato, o lasciato moltiplicare, i CCNL, compresi quelli pirata; colpevole, infine, di non voler accettare il salario minimo. Sul punto potrebbe ravvisarsi anche una supplenza del legislatore, responsabile di non redigere una legge a tal riguardo. Tutta questa supplenza verrebbe pretesa sulla base, soprattutto, dell’obbligo di diligenza estesa che verrà introdotto nell’ordinamento nazionale con il recepimento della Direttiva CSDDD, entro il 2027. Un recepimento che dovrebbe tener in debito conto, però, dei criteri di attenuazione di quelli che sono gli oneri che ricadono sul sistema produttivo, quindi sulla sua competitività internazionale. Altrimenti si rischia di rimanere con un sistema economico depresso, perché svuotato d’impulso imprenditoriale, immolato sull’altare della correttezza a ogni costo. Senza dimenticare che se qualcuno deve fare il lavoro di un altro, che comunque esiste, opera ed è pagato per farlo (magari con le imposte), s’incorre in una duplicazione di costi. Quanta supplenza può permettersi l’economia italiana?
Principi stravolti
Tra i capisaldi dell’ordinamento giuridico che regolano i rapporti tra imprenditori privati vi sono i principi di correttezza e buona fede. Ogni contraente può presupporre che l’altro adempierà alle proprie obbligazioni, anche nel caso fossero differite rispetto al momento del consenso (es. consegna della cosa futura, pagamento del prezzo a dilazione). Questi principi non sono solo costitutivi ma anche conseguenti all’esistenza dell’ordinamento. Nel disbrigo di un affare mi fido di uno sconosciuto perché ci sono delle leggi che mi permettono di rendere prevedibili i rispettivi comportamenti. Le eventuali controversie potranno essere portate all’attenzione di un giudice terzo. Infine, si confida che la forza pubblica vigilerà e contrasterà eventuali illeciti. I due principi civilistici sopra evocati si riflettono sul fronte penale nel principio di onestà, per cui ogni cittadino tale è finché non si dimostra il contrario. Non solo: la Costituzione prevede che la responsabilità penale sia personale (art. 27, comma 1, Cost.) che vuol dire che non si può essere puniti per un reato commesso da altri, a meno che non si dimostri il concorso (doloso o colposo). Il reato per cui si può essere accusati deve discendere da una norma di Legge che rispetti il principio di tassatività, corollario del più ampio principio costituzionale di legalità (art. 25 Cost.). Tutti questi principi (e ce ne sarebbero altri) risultano stravolti. Rinvio gli aspetti penalistici e costituzionali a chi si è già autorevolmente espresso a tal proposito. Mi limito a ciò che tocca una molteplicità di imprese italiane che operano alla luce del sole, non nell’ombra dei sottoscala, in alcuni segmenti produttivi, come quello della nobilitazione tessile: perché dovrebbero essere ritenute disoneste fintantoché non danno prova contraria? Perché si stanno forzando i rapporti negoziali fra privati a disconoscere i principi dell’ordinamento – correttezza, buona fede, onestà – abbandonando le condizioni di pari dignità dei contraenti?
Economia sotto assedio
Vista in ottica collaborativa, come era partita qualche anno fa, la logica degli audit lungo le catene di fornitura ha portato innegabili miglioramenti nella compliance e nelle prestazioni delle imprese. L’incattivimento più recente, soprattutto a livello domestico, sotto la pressione del Codice Antimafia, con l’assillo della solidarietà contributiva che esiste da decenni e ora è stata riscoperta come passe-partout per pretendere qualsiasi documento contabile in sfregio ai diritti di riservatezza, sta producendo molti effetti indesiderati. Innanzitutto, in termini di danno reputazionale per tutto il made in Italy. Poi per l’aumento di oneri impropri, come già fossero pochi. La supplenza comporta una duplicazione di costi; le imprese più grandi devono dare incarichi onerosi alle società di auditing mentre le imprese piccole e medie devono gestire una miriade di controlli, dedicando il proprio personale, invece che all’attività produttiva, a quella probatoria. Gli auditor stanno aumentando le proprie richieste, invece che diminuirle dopo la prima ispezione in cui si è già appurata la capacità imprenditoriale del fornitore. Questi i rischi: complice la crisi dei consumi che sta colpendo il settore della moda, molte piccole e medie imprese italiane – non quelle cinesi che operano nei sottoscala – potrebbero decidere di chiudere i battenti. Oppure i grandi brand potrebbero abbandonare del tutto i fornitori italiani tornando a delocalizzare, magari nelle aree dell’euromediterraneo. Per esempio, in Egitto, dove le Procure italiane non hanno accesso. Mentre a fare festa, per il momento, sono solo le società di revisione e consulenza che aumentano il loro giro d’affari. Tutti costi che, alla fine, saranno pagati dal consumatore finale, se deciderà di premiare la virtù, invece della convenienza. Ricordando che produrre in Italia costa più che altrove, per esempio sul fronte dell’energia, mentre l’inverno demografico fa già mancare i rincalzi di chi raggiunge l’età di pensione. Meno popolazione attiva e maggiori oneri impropri significano meno PIL e più debito pubblico. Chi dovrebbe occuparsene?
Conclusioni
Tre strumenti normativi pensati per regolare una certa situazione sono stati utilizzati per regolarne un’altra. Da una parte le due Direttive Comunitarie che dovevano mettere ordine nelle global value chain e che sono ora applicate alle catene di fornitura domestiche, estendendo gli obblighi di diligenza delle imprese italiane. Imponendo un obbligo di due diligence legislativamente non (ancora) previsto. Dall’altra una Legge pensata per contrastare la Mafia e ora utilizzata per fronteggiare il fenomeno del caporalato adottando la via preventiva, in alternativa al processo penale. Il mix ha scatenato una caccia alle streghe e il made in Italy con i suoi brand e le tante piccole e medie imprese ancora presenti nel nostro Paese si è trasformato da vanto a vergogna. Il metro di misura dell’impresa italiana è diventato lo scantinato in cui lavora l’extracomunitario sfruttato da un suo compaesano; dobbiamo costantemente dimostrare di non essere così, di essere migliori, compliant. Alla faccia dei classici principi del nostro ordinamento: correttezza, buona fede, onestà, responsabilità penale personale. Una sorta di contrappasso assurdo rispetto alla globalizzazione che aveva favorito i pollution havens e il race to the bottom nel costo del lavoro; proprio quelle imprese che avevano resistito, che hanno continuato a operare in Italia invece di licenziare e chiudere, sono ora presunte colpevoli fintanto che non dimostrano il contrario. Con oneri probatori che spiazzano la normale attività produttiva, imponendo la diffidenza che rende nulla la pari dignità dei contraenti. Un altro caso di soluzione che diventa il problema. Nella ricerca di un nuovo equilibrio tra correttezza e correntezza si rischia di finire nella triste e cinica considerazione da ospedale: operazione perfettamente riuscita, paziente morto.
Articoli richiamati
Gereffi G. & Fernandez-Stark K., Global Value Chain Analysis: a Primer, Second Edition, Duke University, 2016.
Imperatore C., Cosa succede se cambia il sentiment globale sulla sostenibilità, Il Sole 24 Ore 16/05/26.
Maccani I., Responsabilità d’impresa, si amplia il dovere di diligenza, Il Sole 24 Ore 16/05/26.
Per approfondimenti tecnici
Doria P., La subfornitura. L’araba fenice del diritto civile: che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa, Jus Civile, Giappichelli, n. 2/2021.
Flick M.G. e Pujia D.F., Etica d’impresa e responsabilità “personale”: un altro binomio impossibile? Cassazione Penale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2026.
Flick M.G. e Pujia D.F., Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principi di legalità: binomio impossibile? Cassazione Penale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2026.
Tribunale di Milano, Sez. Aut. M.P., decreto 08/07/25, in Giurisprudenza Penale Web, 16/07/25.












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