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Start-up innovative: verso un modello più selettivo e sostenibile



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La legge 193/2024 ridefinisce lo status di start-up innovativa con requisiti più selettivi. Il MIMIT chiarisce i limiti dimensionali, esclude consulenza e agenzie, introduce proroghe condizionate fino a nove anni. Un percorso basato su crescita e innovazione reale

Pubblicato il 29 ott 2025

Federica Bottini

A&A – Albè & Associati Studio Legale



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Con la circolare del 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i primi chiarimenti applicativi sulle nuove regole relative all’iscrizione e al mantenimento dello status di start-up innovativa, introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).

In particolare, il provvedimento ha modificato in maniera significativa l’articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto “Startup Act”), ridefinendo la stessa nozione di start-up innovativa e introducendo nuovi requisiti per il riconoscimento dello status, che dovranno risultare dalla nuova autocertificazione annuale.

L’intervento ministeriale rappresenta un passaggio fondamentale per la concreta attuazione della riforma, poiché definisce con maggiore precisione il perimetro delle imprese che possono ottenere la qualifica, riducendo le incertezze interpretative e rafforzando la funzione selettiva dello strumento.

Requisiti dimensionali ed economici

Il MIMIT ha chiarito che possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese solo le piccole medie e imprese: la start-up innovativa deve quindi rimanere nell’ambito dei limiti dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE in termini di numero di dipendenti, fatturato o totale di bilancio. Nella valutazione dei requisiti si devono considerare anche le imprese che controllano, sono collegate o associate alla richiedente; di conseguenza, le imprese associate o collegate o controllate da grandi imprese non avranno diritto all’accesso. Contemporaneamente, è stato previsto il requisito del valore della produzione, il cui totale annuo non può essere superiore a 5 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Attività prevalente e settori esclusi dallo status

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’art. 25, comma 2, lett. f), che vieta l’accesso allo status alle imprese che svolgono in via prevalente attività di consulenza o di agenzia. La circolare del MIMIT chiarisce che nella nuova autocertificazione annuale le società dovranno dichiarare esplicitamente di non operare principalmente nei seguenti settori:

• consulenza: comprende l’attività volta a fornire pareri e assistenza, riconducibile ai codici Ateco 70.2 e 74.99 e ai relativi sottocodici;

• agenzia: comprende le attività di intermediazione, inclusi agenti e rappresentanti di commercio.

Non esistendo codici Ateco specifici per questa categoria, sarà pertanto fondamentale la descrizione dell’attività prevalente indicata nel Registro delle Imprese e nel modello di autocertificazione.

Durata dello status e proroghe condizionate fino a nove anni

Benché lo status ordinario si confermi in tre anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, sono previste proroghe condizionate in base agli anni di permanenza e ai requisiti di crescita:

Permanenza oltre il terzo anno fino al quinto anno

L’impresa deve possedere almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2-bis del D.L. 179/2012, come ad esempio le spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione e titolarità di almeno un brevetto registrato. Durante la conferma di tali requisiti, l’impresa deve anche rispettare tutti i requisiti ordinari del comma 2, con la precisazione che, se soddisfa i nuovi requisiti attinenti alle spese di ricerca e sviluppo o ai brevetti previsti dal comma 2-bis, questi possono valere anche per dimostrare la sussistenza dei corrispondenti requisiti, meno stringenti, del comma 2 (spese in R&S ≥ 15%; privativa industriale).

Permanenza oltre il quinto anno: il passaggio alla fase di “scale-up”:

Con l’art. 25, comma 2-ter, in forza di ulteriori proroghe biennali, l’iscrizione può permanere sino a un massimo di nove anni documentando elementi di “scale-up” come un aumento di capitale sottoscritto da un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) o una crescita significativa dei ricavi. L’obiettivo della norma è associare quindi allo status di start-up innovativa uno strumento concreto, basato sulla crescita reale e sull’innovazione, premiante per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, brevetti e sviluppo industriale.

Iscrizione, controlli e conferma dei requisiti

L’accesso allo status avviene tramite iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, previa presentazione di un modello di autocertificazione unificato predisposto dal MIMIT e disponibile presso le Camere di Commercio. La società deve attestare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dal rinnovato art. 25 D.L. 179/2012.

L’autocertificazione deve essere rinnovata annualmente: in caso di mancato deposito la Camera di Commercio procede alla cancellazione d’ufficio. Gli Uffici camerali esercitano poi controlli formali e sostanziali, verificando la corrispondenza tra i dati dichiarati, i bilanci e altri atti societari; inoltre, in base alla data di iscrizione presso la sezione speciale, avviene la conferma dei requisiti e viene decretata la permanenza o meno nella stessa.

La circolare chiarisce che la conferma dei requisiti per restare start-up innovativa segue scadenze precise, diverse a seconda della data di iscrizione:

Nuove iscrizioni (dal 18 dicembre 2024)

La dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti aggiuntivi del comma 2-bis va presentata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno e comunque entro il 31 luglio. In caso di mancata presentazione, la start-up viene cancellata.

Imprese già iscritte

Per le imprese iscritte al 18 dicembre 2024 occorre distinguere. Le imprese iscritte a tale data da meno di 18 mesi devono confermare i requisiti entro sei mesi dalla scadenza del terzo anno e comunque entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro 3 anni e mezzo dall’iscrizione.

Le imprese iscritte da oltre 18 mesi, devono presentarla entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione e comunque entro 60 mesi dalla costituzione ed entro 4 anni dall’iscrizione.

Occorre considerare che la circolare prevede un regime transitorio: le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della Legge 193/2024 non verranno cancellate immediatamente, ma avranno tempo per adeguarsi e dimostrare il possesso dei nuovi requisiti.

Un nuovo modello selettivo per le start-up innovative

La riforma introdotta dalla L. 193/2024, insieme ai chiarimenti ministeriali, segna un cambiamento significativo nella disciplina delle start-up innovative. Da un lato, viene rafforzata la selettività dello strumento, escludendo le imprese di consulenza o intermediazione e imponendo limiti economici e dimensionali; dall’altro, prevede un percorso graduale di crescita con proroghe condizionate che premiano gli investimenti in ricerca e brevetti, ma anche la capacità di moltiplicare i ricavi. Lo status di start-up innovativa viene così confermato non come una semplice “etichetta” formale, ma come uno strumento dinamico, riservato a imprese realmente orientate all’innovazione tecnologica e industriale.

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