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Tassazione criptovalute: cosa cambia con la legge di bilancio 2026 



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La Legge di Bilancio 2026 segna una evoluzione per la tassazione delle criptoattività in Italia. Diventa fondamentale distinguere tra e-money token in euro, che godono dell’aliquota agevolata del 26%, e le altre cripto-attività soggette all’aliquota ordinaria del 33%. Via la franchigia dei 2mila euro. Fondamentale anche la tracciabilità. Ecco i dettagli e impatti

Pubblicato il 23 ott 2025

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



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Il mercato delle cripto-attività, pur mantenendo una dimensione ancora sperimentale per molti investitori, è ormai una realtà consolidata anche per il fisco italiano.

Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate e il legislatore hanno progressivamente definito un quadro normativo più chiaro per l’inquadramento fiscale di queste attività digitali.

Tassazione criptovalute in Italia, ora e con la Legge di Bilancio 2026

La legge di bilancio 2026, con l’articolo 13, rappresenta un ulteriore passo avanti: chiarisce la tassazione di alcune tipologie di token, introduce un’aliquota agevolata per i token di moneta elettronica e istituisce un tavolo di vigilanza per garantire coerenza e trasparenza nel settore. 

Tasse cripto, il quadro fiscale nel TUIR 

Il riferimento principale per la tassazione delle cripto-attività in capo alle persone fisiche non imprenditori resta l’articolo 67 del TUIR, che disciplina i cosiddetti ‘redditi diversi’. Nello specifico, il comma 1, lettera c-sexies, include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso, il permute o il rimborso di cripto-attività. Le plusvalenze sono determinate ai sensi dell’articolo 68, che stabilisce come base imponibile la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto documentato. In assenza di documentazione, il costo si considera pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero importo realizzato. 

È importante ricordare che il momento impositivo coincide con la ‘realizzazione’ della plusvalenza, cioè quando si effettua una conversione in valuta legale o in altra cripto-attività, ovvero quando si utilizza la cripto-attività per un pagamento o una cessione. Le minusvalenze, invece, possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura entro il quarto periodo d’imposta successivo, come previsto dallo stesso articolo 68.

L’evoluzione normativa dal 2023 al 2025-2026 

Dal 2023 il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per le cripto-attività all’interno della legge di bilancio 2023, riconoscendo ufficialmente il loro trattamento come redditi diversi.

Tale normativa ha previsto una tassazione sostitutiva del 26% sulle plusvalenze, con una franchigia di 2.000 euro annui, applicabile fino al 31 dicembre 2024.

La legge di bilancio 2025 ha poi eliminato la franchigia e innalzato l’aliquota al 33%, uniformandola alle aliquote previste per i redditi finanziari di natura speculativa. La legge di bilancio 2026 introduce ora un’eccezione per i token di moneta elettronica, riportando per essi l’aliquota al 26%. 

Le novità della manovra 2026: regime agevolato token in euro, conversione euro/token

  • L’articolo 13 della legge di bilancio 2026 definisce un regime fiscale più favorevole per i cosiddetti ‘token di moneta elettronica denominati in euro’, ovvero strumenti digitali che mantengono un valore stabile rispetto all’euro e sono coperti da riserve interamente denominate in euro. Tali token, disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, possono beneficiare di un’aliquota sostitutiva del 26% anziché del 33%. 
  • Un aspetto di rilievo è che la semplice conversione da euro a token (o viceversa) non genera plusvalenze o minusvalenze: il legislatore riconosce che tali operazioni non rappresentano un evento economico rilevante, ma solo una forma diversa di detenzione della stessa valuta. In pratica, se un contribuente converte 10.000 euro in token di moneta elettronica e poi li riconverte in euro, non deve dichiarare alcuna plusvalenza. 
  • La legge di bilancio 2026 prevede anche l’istituzione di un tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, composto da rappresentanti del MEF, della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia, della Consob, dell’UIF e da esperti di settore. Questo organismo avrà il compito di monitorare i rischi sistemici, prevenire fenomeni di riciclaggio e promuovere iniziative di educazione finanziaria, in linea con le raccomandazioni delle autorità europee (Esma, Eba, Eiopa).

Il quadro europeo: MiCAR e DAC8 

Le novità italiane si inseriscono in un contesto di progressiva armonizzazione europea. Il regolamento MiCAR, in vigore dal dicembre 2024, stabilisce regole comuni per l’emissione, la gestione e la custodia delle cripto-attività, introducendo specifiche categorie come gli ‘asset-referenced token’ e gli ‘e-money token’.

La tassazione agevolata prevista in Italia per i token di moneta elettronica è quindi coerente con la logica europea di promuovere strumenti digitali più stabili e controllati.

Parallelamente, la direttiva DAC8 impone agli intermediari l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali europee le informazioni relative ai titolari di cripto-attività e alle loro transazioni, per garantire uno scambio automatico di dati e contrastare l’evasione fiscale. 

 

Tasse per criptoattività, legge di bilancio 2026: impatti pratici per i contribuenti 

Per i contribuenti italiani, le modifiche introdotte comportano la necessità di un’attenzione maggiore nella classificazione delle proprie cripto-attività.

  • È fondamentale distinguere tra e-money token in euro, che godono dell’aliquota agevolata del 26%, e le altre cripto-attività soggette all’aliquota ordinaria del 33%.
  • Inoltre, con l’eliminazione della franchigia dei 2.000 euro dal 2025, anche piccoli realizzi diventano fiscalmente rilevanti. 
  • Dal punto di vista operativo, resta centrale la tracciabilità: il contribuente deve poter documentare in modo preciso i costi di acquisto, le date di realizzo e le eventuali minusvalenze.

In assenza di documentazione, infatti, il costo di acquisto si considera pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero importo percepito. La gestione accurata dei wallet e la conservazione delle ricevute di scambio diventano quindi strumenti essenziali per garantire la corretta applicazione delle norme fiscali. 

Fiscalità delle cripto: scenari futuri 

La legge di bilancio 2026 conferma la tendenza del legislatore italiano a differenziare tra le diverse tipologie di cripto-attività, premiando quelle che offrono maggiore stabilità e trasparenza. L’introduzione di un’aliquota agevolata per i token di moneta elettronica può essere letta come un incentivo alla diffusione di strumenti digitali regolamentati e conformi ai principi del sistema finanziario europeo.

Sul piano prospettico, è plausibile attendersi nei prossimi anni un rafforzamento della cooperazione tra le autorità fiscali nazionali ed europee, anche grazie all’attuazione piena della direttiva DAC8. Potrebbero inoltre emergere nuovi regimi di semplificazione per i piccoli investitori, come dichiarazioni precompilate basate sui dati forniti dagli intermediari o soglie di esenzione per micro-operazioni. Non è da escludere che, in un’ottica di equità fiscale, si arrivi a un allineamento graduale tra la tassazione delle cripto-attività e quella dei prodotti finanziari tradizionali, mantenendo tuttavia una distinzione per i token a finalità monetaria o di pagamento.

L’istituzione del tavolo permanente di vigilanza rappresenta un passo concreto verso un ecosistema digitale più controllato e trasparente, in cui la tutela del consumatore e la prevenzione dei rischi sistemici diventano priorità. In questo scenario, la figura del professionista – commercialista o consulente fiscale – assume un ruolo sempre più importante come punto di riferimento per interpretare correttamente norme complesse e in continua evoluzione.

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