giurisprudenza

Diritto all’oblio digitale, gli equilibri da rispettare secondo la Cassazione



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La Cassazione, con sentenza 14488/2025 e ordinanza 34217/2025, supera l’idea di un oblio “assoluto” e impone un bilanciamento strutturato: non conta solo il tempo, ma l’interesse pubblico attuale, la verità complessiva del dato e il rischio di stigmatizzazione. E va anche relativizzata l’annotazione. Facciamo il punto

Pubblicato il 12 gen 2026

Federica Giaquinta

Consigliere direttivo di Internet Society Italia



diritto oblio digitale

Le due pronunce della Prima Sezione civile della Cassazione – la sentenza 30 maggio 2025, n. 14488, resa nel caso C.R. c. Google, e l’ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217, che interpreta l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. – si collocano in un punto di snodo particolarmente significativo nell’evoluzione del diritto all’oblio digitale.

Segnano il definitivo superamento di ogni residua visione semplicisticamente “assolutistica” del diritto alla cancellazione, in favore di una costruzione pienamente sistematica, intrinsecamente relazionale e strutturalmente ancorata al paradigma del bilanciamento imposto dall’art. 17 GDPR.

Infatti, la sentenza n. 14488/2025 prende le mosse da una vicenda paradigmatica di “biografia digitale ferita”, in cui un soggetto già sottoposto a custodia cautelare per associazione di stampo mafioso e poi definitivamente assolto in sede penale lamenta la persistente associazione, tramite motore di ricerca, del proprio nome a contenuti che lo ricollegano al clan ’ndranghetista e alle manovre politiche e imprenditoriali legate agli appalti per Expo 2015, invocando la deindicizzazione ex art. 17 GDPR e prospettando la lesione della propria reputazione, dignità e identità sociale.

Quando il diritto all’oblio digitale incontra l’interesse pubblico

Il Tribunale inizialmente aveva negato tutela, valorizzando il perdurante interesse pubblico all’informazione in ragione del ruolo dell’interessato nel contesto politico locale e nel settore immobiliare.

La Cassazione – pur dichiarando ammissibili le censure – coglie l’occasione per ripercorrere in chiave dogmatica l’intera parabola del diritto all’oblio digitale, distinguendo nettamente tra la dimensione “analogica”, tipica della carta stampata, e quella “digitale” o di privacy informatica.

In quest’ultima prospettiva, non è tanto in gioco la ripubblicazione a distanza di tempo, quanto la permanente accessibilità di dati non più attuali a una platea potenzialmente illimitata di destinatari.

Dall’oblio come cancellazione all’oblio come controllo delle informazioni

In tale prospettiva, la Corte ribadisce che il diritto all’oblio digitale trova il suo fondamento non in un preteso diritto soggettivo a riscrivere il passato, bensì nel più ampio diritto all’autodeterminazione informativa.

Si tratta del potere dell’individuo di controllare l’insieme delle informazioni che compongono la propria immagine sociale, in un contesto tecnologico nel quale la memoria digitale – a differenza della memoria sociale tradizionale – non conosce fisiologico oblio, ma tende alla cristallizzazione indefinita del dato.

I criteri del diritto all’oblio digitale nel solco europeo e nazionale

Proprio per questo, la Cassazione inserisce il caso C.R. nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, Google Spain, C-131/12) e da arresti interni come Cass. 7559/2020 e le Sezioni Unite 19681/2019.

Tali precedenti hanno chiarito come la permanenza negli archivi online di notizie di cronaca giudiziaria sia lecita solo quando sia assicurata la deindicizzazione dai motori di ricerca generalisti, oppure quando ricorra un attuale e concreto interesse pubblico alla menzione nominativa.

In particolare, l’interesse pubblico può persistere in presenza di personaggi che continuino a rivestire un ruolo di rilievo nella vita pubblica, rendendo giustificata la reperibilità della notizia tramite il nome.

Il “fattore tempo” nel diritto all’oblio digitale non è solo cronologia

In questo quadro, la recente sentenza del 2025 puntualizza che il “fattore tempo” non può essere inteso in termini meramente cronologici, come un meccanico decorso di anni, ma va letto in modo funzionale.

Ciò che rileva non è soltanto quanto tempo sia trascorso dal fatto o dalla prima pubblicazione, ma se permanga, alla luce delle circostanze complessive – inclusa l’evoluzione del procedimento penale, con l’intervenuta assoluzione per il reato associativo – un interesse pubblico attuale alla reperibilità immediata della notizia tramite il nome dell’interessato.

In alternativa, occorre valutare se la persistenza dell’indicizzazione determini una rappresentazione non più veritiera e sproporzionatamente pregiudizievole della sua identità presente.

La “verità complessiva” e il rischio di stigmatizzazione algoritmica

Ne discende pertanto che il bilanciamento richiesto dall’art. 17 GDPR e dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza non può limitarsi a un controllo formale di esattezza della singola notizia.

Deve invece considerare la “verità complessiva” del dato, tenendo conto della sopravvenuta sentenza favorevole in sede penale e della possibilità che il persistere di titoli e testi non aggiornati trasformi l’indice del motore di ricerca in un dispositivo di stigmatizzazione permanente.

Questa dinamica può entrare in tensione con le finalità rieducative e risocializzanti dell’ordinamento e con il nucleo di dignità protetto dagli artt. 2 e 3 Cost.

L’art. 64-ter e il diritto all’oblio digitale dopo la riforma Cartabia

Sul versante speculare, poi, l’ordinanza n. 34217/2025 si confronta con la novella dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia.

La norma riconosce alla persona definitivamente prosciolta o destinataria di archiviazione la facoltà di chiedere alla cancelleria l’annotazione del provvedimento “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 GDPR”, al fine di precludere l’indicizzazione o ottenere la deindicizzazione dei dati personali riportati nella decisione penale.

La Corte è chiamata, in questo caso, a decidere sul ricorso di un avvocato e direttore scientifico di un’Università telematica che, dopo aver ottenuto l’archiviazione e l’annotazione ex art. 64-ter, si vede riconoscere solo una deindicizzazione parziale.

Google mantiene indicizzati numerosi URL, aggiornati con la notizia dell’esito favorevole, ritenendo prevalente l’interesse pubblico all’informazione; il Garante conferma, il Tribunale di Napoli respinge l’impugnazione, e la Cassazione, a sua volta, rigetta il ricorso.

Perché l’annotazione non crea un “diritto all’oblio nazionale”

La Cassazione fornisce però un chiarimento di principio di grande portata sistematica: secondo la Suprema Corte, l’art. 64-ter non introduce affatto un “diritto all’oblio nazionale” autonomo rispetto al diritto all’erasure disciplinato dal GDPR.

Si qualifica, piuttosto, come norma meramente processuale, volta a facilitare l’attivazione dell’iter amministrativo e privatistico per la deindicizzazione, senza incidere sui presupposti sostanziali del diritto, che restano integralmente ancorati all’art. 17 GDPR.

Come funziona il bilanciamento nel diritto all’oblio digitale: presunzioni e margini di valutazione

L’annotazione cancelleresca costituisce dunque un “titolo” che sorregge la richiesta dell’interessato, ma genera soltanto una presunzione relativa di fondatezza.

Il gestore del motore di ricerca conserva un margine di valutazione, così come il Garante e il giudice, i quali devono sempre effettuare un bilanciamento in concreto fra il diritto alla protezione dei dati e i diritti antagonisti alla libertà di espressione, all’informazione e alla documentazione storico-culturale.

Il bilanciamento va condotto alla luce degli artt. 11 Carta di Nizza, 10 CEDU, 21 Cost. e degli artt. 85 e 89 GDPR, mantenendo centrale il rapporto tra dignità individuale e valore pubblico della conoscibilità.

Nessun automatismo tra archiviazione e deindicizzazione

Inoltre, proprio l’insistenza sull’inciso “ai sensi e nei limiti dell’art. 17” consente alla Cassazione di dissolvere l’idea, talora emergente in certa prassi difensiva, di un automatismo tra archiviazione/proscioglimento e cancellazione digitale.

Un dato legittimamente inserito nel web – afferma l’ordinanza – continua a permanervi finché sussistono le ragioni, ancorate all’interesse pubblico, che ne giustificano la diffusione.

Solo quando tali ragioni vengano meno, anche per effetto di un apprezzabile intervallo temporale e della mutata posizione dell’interessato nella vita pubblica, il bilanciamento potrà inclinare verso la deindicizzazione.

Un diritto all’oblio digitale “attenuato”: l’esito favorevole come informazione utile

Emblematica, in questo senso, è la conclusione cui il Collegio perviene nel caso concreto: la notizia è “esatta” e “attuale”, poiché gli URL indicano espressamente l’archiviazione.

Il tempo trascorso dalla definizione del procedimento è breve; l’interessato riveste un ruolo pubblico, quale avvocato e figura apicale di un’istituzione universitaria; le notizie si inseriscono in un dibattito di interesse generale sulla gestione di quell’Ateneo.

In tale costellazione fattuale, il diritto all’oblio viene qualificato come “attenuato”: lungi dall’essere cancellata, quindi, la memoria digitale della vicenda svolge una funzione di garanzia per lo stesso interessato, poiché consente alla collettività di conoscere l’esito favorevole del procedimento e, al contempo, continua ad assolvere a una funzione informativa e storico-documentale che l’ordinamento considera meritevole di tutela.

Il paradigma maturo del diritto all’oblio digitale tra memoria e oblio

Considerate congiuntamente, perciò, le due decisioni sembrano disegnare un paradigma maturo del diritto all’oblio digitale, nel quale la dialettica fra memoria e oblio non è più pensata in termini binari (cancellare o mantenere?).

Diventa invece ricerca di configurazioni intermedie: deindicizzazione senza cancellazione dagli archivi storici, aggiornamento delle notizie con gli esiti favorevoli, graduazione della tutela in funzione del tempo decorso, del ruolo pubblico del soggetto, del contributo della notizia al dibattito democratico e del rischio di stigmatizzazione algoritmica dell’individuo.

Ne emerge una concezione profondamente “costituzionalizzata” del diritto all’oblio che assume il GDPR non come norma tecnica settoriale, bensì come cerniera fra il catalogo dei diritti fondamentali dell’Unione (artt. 7, 8, 11 della Carta; art. 16 TFUE; art. 8 CEDU) e i principi supremi dell’ordinamento interno (artt. 2, 3, 13, 15, 21 Cost.).

Le domande aperte: chi governa la memoria nello spazio pubblico digitale

In questo senso, in conclusione, il diritto all’oblio, lungi dall’essere un mero strumento difensivo contro l’informazione, si rivela sempre più come un diritto “relazionale” e “situato”.

Presuppone un giudizio argomentato e caso per caso da parte del motore di ricerca, del Garante e del giudice, e obbliga l’interprete a misurarsi con le trasformazioni profonde della memoria sociale nell’era degli algoritmi.

Ne discende allora che tale condizione si configura sempre più come un dispositivo di giustizia informazionale, nel quale giudice, Garante e perfino il motore di ricerca sono chiamati a operare una valutazione non soltanto giuridica ma eminentemente costituzionale.

Resta però aperto un nucleo di interrogativi: fino a che punto è lecito lasciare al mercato digitale, cioè agli algoritmi dei motori di ricerca, la funzione di mediatori del conflitto tra dignità e informazione?

Quanto può spingersi l’interprete nel ritenere che la sola “attualità informativa” sia sufficiente a comprimere il diritto all’autodeterminazione biografica in un ecosistema che tende fisiologicamente a cristallizzare l’informazione e a sottrarla all’oblio naturale?

Può davvero il parametro del “ruolo pubblico” continuare a operare come criterio dirimente in un contesto nel quale la dimensione pubblica dell’individuo si produce e si consuma online, in modo infinitamente più fluido e talora indipendente dalla volontà dell’interessato?

E soprattutto: quale memoria digitale di una comunità democratica vogliamo costruire per il futuro, una memoria integrale e implacabile che non conosce tempo né redenzione, o una memoria che sappia distinguere il dovere di ricordare dal diritto di non essere eternamente ridotto al proprio passato indicizzato?

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