La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), com’è noto, è intervenuta nuovamente sulla disciplina fiscale delle cripto-attività, in linea con il percorso avviato negli anni precedenti e, in particolare, con le previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024).
Le disposizioni introdotte dal primo gennaio 2026 incidono in modo rilevante sulla tassazione dei criptoasset, e in particolar modo sul trattamento fiscale di talune plusvalenze e proventi, nonché sulla qualificazione di alcune operazioni tipiche del mondo crypto.
Ne risulta un quadro normativo caratterizzato da profili di complessità applicativa indubbiamente maggiori rispetto alle disposizioni originariamente introdotte con la legge di bilancio per il 2023.
Nel prosieguo si cercherà pertanto di effettuare una prima disamina delle disposizioni introdotte, evidenziandone criticità e profili operativi, senza pretesa di completezza e nell’attesa che arrivino quanto prima gli opportuni chiarimenti da parte della prassi amministrativa.
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Tassazione delle cripto-attività nel 2026: l’aumento dell’aliquota al 33%
Nel novero dei cambiamenti normativi in vigore dal 2026, l’aspetto sicuramente più noto è il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio, è diventata pienamente operativa l’aliquota del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività.
Tale aumento non è di per sé una novità: l’incremento non è introdotto ex novo dalla legge di bilancio 2026, ma discende da una previsione già contenuta nella legge di bilancio per il 2025, che aveva disposto l’innalzamento dell’aliquota con decorrenza differita.
Purtroppo, nonostante le speranze che l’intero settore crypto (non solo ovviamente gli operatori, ma anche gli investitori) riponeva nell’efficacia di interlocuzioni volte non tanto a favorire, quanto a non discriminare negativamente gli investimenti in cripto-attività rispetto alla tassazione della generalità delle attività finanziarie, nel corso dell’iter parlamentare della manovra per il 2026 non hanno trovato accoglimento le proposte volte a evitare l’inasprimento del prelievo.
Ne è seguita la conseguente conferma dell’impianto approvato a fine 2024.
Molto è già stato scritto in relazione a questa scelta del legislatore, senza dubbio poco lungimirante (per usare un eufemismo) e di cui non si comprendono appieno i motivi, i quali, più che in esigenze di gettito fiscale, vanno probabilmente ricercati in una aprioristica diffidenza – se non vera e propria ostilità – verso il settore di una parte importante dei regolatori italiani ed europei1.
Volendosi concentrare in questa sede sugli aspetti più tecnici, non si aggiungerà altro, se non la considerazione che questo inasprimento della tassazione rischia di far rimanere (o di riportare) una parte rilevante di cripto-investitori al di fuori del perimetro della compliance fiscale.
Il possibile effetto è un conseguente aumento del rischio di evasione e una paradossale, benché del tutto possibile, riduzione di gettito fiscale anziché un aumento dello stesso.
Quando si applica il 33% e perché conta la data del realizzo
Occorre innanzitutto osservare che la “nuova” aliquota si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 2026, indipendentemente dalla data di acquisto delle cripto-attività, in assenza di meccanismi di salvaguardia basati sul momento di acquisizione dell’asset.
Infatti, l’articolo 1, comma 24, della legge di bilancio per il 2025 prevede che “sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 […] realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva […] è applicata con l’aliquota del 33 per cento“.
Al riguardo è opportuno specificare che la tassazione avviene al momento del realizzo, secondo il principio di cassa (come per la quasi totalità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, peraltro).
Dal punto di vista operativo, pertanto, anche se un cripto-investitore avesse acquistato criptovalute parecchi anni fa, e avesse quindi maturato una plusvalenza nel corso di più periodi d’imposta, detta plusvalenza verrebbe comunque tassata integralmente al momento del realizzo e secondo l’aliquota vigente al momento del realizzo.
Non vi è quindi modo, in altri termini, di invocare il fatto che la plusvalenza sia stata maturata in anni precedenti per applicare la previgente aliquota del 26%.
Rivalutazione e strumenti “indiretti”: dove resta il 26%
Gli unici cripto-investitori che potranno beneficiare di uno “sconto” sulla tassazione del 33% saranno coloro che hanno effettuato la rivalutazione fiscale delle cripto-attività entro lo scorso novembre.
Tali contribuenti saranno infatti soggetti ad imposta nella misura del 33% (sempre in caso di realizzo) solo sulla differenza tra il valore di cessione/permuta e il valore fiscale rivalutato.
Infine, si noti che la legge di bilancio 2026 non modifica il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari che consentono un’esposizione indiretta alle criptovalute, quali ETP aventi come sottostante asset digitali.
Tali strumenti, pur replicando l’andamento delle cripto-attività, restano qualificati ai fini fiscali come strumenti finanziari e non come cripto-attività detenute direttamente.
Ne consegue che le plusvalenze realizzate mediante la cessione di ETP basati su criptovalute continuano a essere assoggettate, in via di principio, all’aliquota del 26%, in linea con il regime ordinario degli investimenti finanziari.
Si determina così un’asimmetria fiscale rispetto alla detenzione “diretta” di criptovalute, un’anomalia che il legislatore avrebbe senza dubbio potuto evitare e che lascia comprensibilmente perplessi gli operatori del settore crypto.
Stablecoin in euro e tassazione delle cripto-attività nel 2026: il regime differenziato
Accanto all’aliquota ordinaria del 33%, il legislatore ha previsto una disciplina differenziata per una categoria circoscritta di cripto-attività, rappresentata dalle stablecoin denominate in euro o, meglio, dai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro conformi al regolamento MiCA2.
Sul piano normativo, l’articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2026 interviene sull’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilendo che le relative disposizioni si applicano con l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%.
Il riferimento riguarda i redditi diversi e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
La norma rinvia espressamente alla definizione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), precisando che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono quelli il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
È inoltre stabilito che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Conversioni e permute: neutralità fiscale e profili di incertezza
Se la legge di bilancio 2026 ha previsto un regime differenziato per talune operazioni che coinvolgono le stablecoin in euro, essa non è intervenuta sul regime di neutralità fiscale per alcune operazioni tipiche del mondo crypto, il cui regime fiscale rimane quindi il medesimo rispetto agli anni precedenti.
In particolare, oltre alla conversione tra euro e stablecoin denominate in euro di cui si è dato conto in precedenza, restano fiscalmente neutrali le permute tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, in linea con il regime in vigore dal 1° gennaio 2023.
Su tale regime, l’Agenzia delle Entrate si era espressa nella Circolare n. 30/E del 2023.
Diversamente, la conversione delle criptovalute in valuta fiat (tipicamente in euro) continua a costituire un’operazione sempre fiscalmente rilevante, con applicazione, come già menzionato, dell’aliquota del 33% a partire dal 2026, salvo quanto sopra evidenziato per le stablecoin in euro.
ISEE e tassazione delle cripto-attività nel 2026: l’inclusione nel patrimonio mobiliare
Un’ulteriore novità di rilievo riguarda l’inserimento esplicito delle criptovalute tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini ISEE.
I commi 32 e 33 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 introducono una base normativa espressa per l’inclusione delle cripto-attività nel calcolo dell’indicatore, rinviando a un decreto ministeriale la definizione degli aspetti tecnici e applicativi.
La disposizione fornisce copertura legislativa a un orientamento già emerso in via di prassi e comporta un rafforzamento degli obblighi dichiarativi in capo ai nuclei familiari che detengono criptovalute o altri asset digitali.












