Le ultime indicazioni di Agcom relative alla modalità di rinnovo dello spettro radioelettrico in scadenza al 31 dicembre 2029, come trapelate in alcuni articoli e dichiarazioni, e le previsioni del Digital network act pubblicato il 21 gennaio 2026, delineano in modo convergente uno scenario nuovo che sembra incoraggiare il commitment di lungo periodo degli operatori e gli investimenti.
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Rinnovo delle frequenze 2029: cosa sappiamo a livello nazionale
Non è stato ancora pubblicato l’esito del voto dell’AGCOM successivo alla chiusura della seconda consultazione avviata il 23 giugno 2025 con la delibera 154/25/CONS sulla modalità di rinnovo dello spettro al 2029. Al contrario, è pubblico l’esito della stessa consultazione descritto nella Comunicazione del 3 dicembre 2025.
Tuttavia, da quanto emerso in numerosi articoli di stampa e dichiarazioni, sembra che: 1) AGCOM preferisca un sistema basato su impegni a investire; 2) il sistema sarà descritto in una prossima consultazione, che conterrà la modalità di impegno per gli operatori e anche il processo di richiesta del pagamento in caso di mancata esecuzione dell’investimento promesso; 3) saranno oggetto di rinnovo tutte le frequenze in scadenza al 2029 (800 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz e 3400–3600 MHz).
Verso una terza consultazione: le regole tecniche attese
Quindi, a seguito della verosimile terza consultazione che si auspica venga avviata nei prossimi mesi, saranno approvate le regole tecnico-regolamentari del rinnovo in analogia a quanto accaduto in passato con le delibere 282/11/CONS per il sistema LTE e 231/18/CONS per il 5G.
In generale, si ritiene che la nuova delibera possa disciplinare alcuni aspetti sulla base delle esigenze odierne e dell’esperienza passata.
Oggetto e durata del rinnovo
A quanto oggi conosciuto, riguarderà il rinnovo fino al 31 dicembre 2037 delle bande citate già assegnate.
Domanda di rinnovo e casi di cessione d’uso
La domanda di rinnovo potrà essere presentata dal precedente assegnatario, a meno che quest’ultimo non abbia ceduto l’utilizzo di parte dello spettro anche senza cessione definitiva ai sensi dell’art. 64 del Codice: in tal caso andrà descritta la modalità di suddivisione dello spettro dal 2030 tra assegnatario e utilizzatore.
Impegni d’investimento e rimedi in caso di inadempienza
Le procedure per il rinnovo dei diritti d’uso, e in particolare la modalità di formalizzazione degli impegni a investire e i rimedi in caso di mancato rispetto degli stessi, rappresentano uno dei punti centrali attesi.
Obblighi già previsti e conferme regolamentari
È prevista la conferma degli obblighi generali sull’uso effettivo, efficiente e ordinato delle frequenze: un’indicazione doverosa ma evidentemente poco rilevante in caso di rinnovo di utilizzi pluriennali. Lo stesso discorso si potrà fare per gli obblighi di utilizzo e copertura e per gli obblighi di accesso già previsti nella normativa precedente.
Rinnovo delle frequenze 2029 nel Digital network act: cosa dice l’articolo 25
Secondo il testo degli articoli 25 e 29 dello schema di Regolamento c.d. Digital network act pubblicato oggi martedì 21 gennaio 2026 e la cui approvazione finale è attesa entro la metà del 2027, la scelta che sembrerebbe essere stata fatta da AGCOM e non ancora ufficializzata trova un valido fondamento giuridico.
In particolare, l’articolo 25 relativo al rinnovo dei diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato prevede che qualsiasi diritto d’uso dello spettro radio armonizzato soggetto a durata limitata sia automaticamente rinnovato, per una durata e condizioni analoghe, su richiesta del suo titolare.
Tale previsione sancisce di fatto la possibilità di richiedere in modo continuativo, a scadenza, il rinnovo dello spettro assentito, riconoscendo la validità delle istanze presentate negli ultimi anni dagli operatori titolari di spettro in relazione alla essenzialità della certezza del termine di assegnazione al fine dell’effettuazione di investimenti sempre più onerosi.
Lo stesso articolo prevede che, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere mediante una consultazione pubblica, l’autorità competente possa decidere, almeno cinque anni prima della scadenza del diritto, di non rinnovare automaticamente il diritto d’uso e di lasciarlo scadere e organizzare una procedura di assegnazione aperta, trasparente e non discriminatoria per la concessione di nuovi diritti, oppure di rinnovare i diritti esistenti con una durata diversa o a condizioni diverse.
La decisione di non rinnovare deve essere assunta al più tardi 5 anni prima della scadenza e, in caso contrario, i diritti d’uso sono automaticamente rinnovati. Pertanto, in detta situazione che appare possibile ma poco verosimile, ci si troverebbe di fronte a un operatore che, nella consapevolezza del mancato rinnovo, non avrebbe alcun incentivo a investire per un periodo di 5 anni.
Va detto che il comma 4 dell’art. 25 del DNA prevede che la decisione di rinnovo è accompagnata da una revisione dei canoni, annuali e una tantum, relativi all’uso dello spettro radio. Nel definire l’importo dei canoni, le autorità competenti tengono conto, tra l’altro, dei prezzi storici, dei prezzi internazionali e relativi parametri di riferimento, dell’evoluzione del fatturato medio per MHz per connessione, tenendo conto di tutto lo spettro utilizzato per il rispettivo servizio, e del costo opportunità dello spettro.
Di estrema rilevanza è la previsione che l’art. 25 si applica anche ai diritti concessi prima della pubblicazione del DNA che scadono entro un periodo di almeno 7 anni da tale pubblicazione. La portata di tale norma va valutata con attenzione perché diverse interpretazioni potrebbero portare alla inclusione o alla esclusione delle frequenze con scadenza al 2029.
In ogni caso, i principi descritti nel DNA sono così chiari che difficilmente potrebbe negarsi la loro applicazione volontaria degli Stati membri anche in caso di interpretazione restrittiva e, ancora di più, anche prima della sua entrata in vigore.
Canoni e rimborsi: il perimetro dell’articolo 29 del DNA
Degna di nota, infine, è la previsione dell’art. 29 secondo cui i contributi per i diritti d’uso dello spettro radio possono essere richiesti dalle autorità competenti sotto forma di canone una tantum o annuale o di una combinazione di entrambi.
I predetti canoni sono rimborsati, su richiesta, a fronte dell’adempimento di impegni predeterminati da parte del titolare del diritto d’uso dello spettro. La possibilità e l’importo di tale rimborso devono essere trasparenti, equi e non discriminatori e annunciati prima di qualsiasi procedura di selezione o assegnazione, o di rinnovo o revisione.
Conclusioni sul rinnovo delle frequenze 2029 e sugli investimenti
Lo scenario che si sta delineando è quindi volto a dare certezza della disponibilità dello spettro nel lungo periodo al fine di incoraggiare i costanti e onerosi investimenti che il progresso tecnologico e il continuo crescere delle esigenze di capacità di banda stanno rendendo necessari.
In tale ottica non rileva che le previsioni del DNA, e in particolare gli articoli 25 e 29 citati, non siano in vigore, in quanto possono egualmente costituire un valido riferimento per la disciplina nazionale.












