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Iperammortamento, il ritorno: cosa cambia per imprese e investimenti



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Il nuovo decreto attuativo riporta al centro l’iperammortamento per gli investimenti produttivi, superando la stagione dei crediti d’imposta. Il cambio di impostazione punta al controllo della spesa, ma apre interrogativi su tempi, adempimenti, investimenti digitali e impatto sulle imprese medio-piccole

Pubblicato il 8 mag 2026

Nicola Testa

Presidente U.NA.P.P.A. Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative



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Dopo quasi un decennio di centralità dei crediti d’imposta, il sistema degli incentivi agli investimenti produttivi imbocca nuovamente la strada dell’iperammortamento. Anche perché, come evidenziato nel Documento di Finanza Pubblica da poco licenziato dal governo, il superamento anche di poco del tetto del 3% nel rapporto tra deficit e PIL e il conseguente permanere della procedura europea di infrazione sui nostri conti, ha costretto ad abbandonare la strada delle scelte espansive e delle politiche di sostegno attivo.

Con il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 prende forma il nuovo assetto delle agevolazioni all’impresa per il biennio 2026-2028, destinato a raccogliere l’eredità – e insieme a segnare una discontinuità – delle misure Transizione 4.0 e 5.0. E non si tratta di una semplice riproposizione di uno strumento noto, quello per l’appunto dell’iperammortamento, ma di un vero e proprio riposizionamento complessivo dell’intervento pubblico, che riporta al centro la leva fiscale “classica” della maggiorazione del costo ammortizzabile, correggendola alla luce delle criticità emerse negli anni dei bonus automatici.

Iperammortamento 2026-2028, il nuovo assetto degli incentivi

Il cambio di impostazione matura in un contesto molto articolato, se non addirittura contraddittorio per quelli che sono stati gli esiti concretamente prodotti rispetto a quelli attesi dal legislatore. La stagione 2024-2025 di Transizione 5.0, segnata da regole complesse, vincoli procedurali stringenti e da un’interlocuzione continua con il Gestore dei Servizi Energetici, ha mostrato tutti i limiti di un modello a forte complessità amministrativa e alta (persino alle volte ridondante) densità informativa. Il ritorno all’iperammortamento, per come delineato nel nuovo decreto attuativo, sembra perciò rispondere all’esigenza di semplificazione e di maggiore certezza giuridica. Anche se solleva al tempo stesso interrogativi rilevanti circa il perimetro effettivo delle agevolazioni, la selettività degli investimenti ammessi e la coerenza con gli obiettivi di trasformazione digitale ed energetica dichiarati dal legislatore.

Dal punto di vista operativo, la misura si colloca inoltre in una fase ancora interlocutoria. Il decreto, pur firmato, è tuttora inserito nel percorso fisiologico di bollinatura e controlli, e la piena operatività resta subordinata all’apertura della piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici e alla definizione puntuale delle modalità applicative. Un vero e proprio limbo regolatorio che impone alle imprese – e ai loro consulenti – di confrontarsi con un orizzonte temporale già avviato, ma non ancora attrezzato sotto il profilo procedurale, e perciò caratterizzato da instabilità e incertezza. Ed è peraltro proprio in questo spazio, tra intenzione riformatrice e attuazione concreta, che si gioca gran parte della credibilità del nuovo ciclo di incentivi.

Il biennio 2026-2028 si presenta dunque non come una mera “fase successiva” di Transizione 5.0, ma come l’apertura di una stagione diversa, in cui il legislatore sembra privilegiare il controllo della spesa e la governabilità dello strumento, fidando nella capacità amministrativa del settore pubblico, rispetto all’automatismo e all’universalità dell’incentivo. Resta da capire se il nuovo iperammortamento saprà effettivamente coniugare semplicità, efficacia e attrattività, o se il pendolo, nel tornare indietro, rischia di perdere parte della spinta propulsiva accumulata negli anni più recenti.

Software cloud e comunicazioni al GSE tra i nodi del decreto

Ma vediamo nel concreto come si delinea il nuovo orizzonte di incentivi, a partire da quelli che ne sono i punti più controversi. Secondo le ricostruzioni specialistiche fin qui disponibili (il testo ufficiale non è stato ancora pubblicato né sul sito del MIMIT né in Gazzetta Ufficiale), il decreto avrebbe anzitutto escluso dal finanziamento i software erogati in modalità cloud/as-a-service, cioè mediante canoni di abbonamento. È questo il punto di maggior rilievo per le ripercussioni che esso potrà avere in ambito digitale, dato che tali soluzioni rappresentano la parte ormai prevalente della spesa in software delle imprese. A ciò si deve poi aggiungere un’altra novità di peso sul fronte degli adempimenti: la procedura relativa alle comunicazioni obbligatorie al Gestore dei Servizi Energetici attraverso la piattaforma dedicata sarebbe stata ulteriormente appesantita, passando da tre a cinque le informative periodiche finalizzate al monitoraggio di investimenti, costi, previsioni di utilizzo del beneficio ottenuto e del piano di ammortamento.

Così a un modello che contemplava comunicazione preventiva, conferma dell’acconto pari almeno al 20% e comunicazione di completamento si sarebbero aggiunti ulteriori momenti di verifica annuale, entro il 20 gennaio e il 30 giugno, con il risultato di rendere le comunicazioni obbligatorie un vero e proprio percorso a ostacoli. E considerando i ritardi con i quali il Ministero ha in passato avviato le procedure delle misure di finanziamento (Transizione 5.0 ne è l’esempio più eclatante) è evidente quanto l’inseguire questi incentivi risulti per l’imprenditore disincentivante. Altri due aspetti non di poco conto, riguardano infine la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, con aliquote fino al 180%, peraltro non più come credito di imposta immediatamente compensabile.

A ciò si deve poi aggiungere che il decreto, una volta “bollinato” dalla Ragioneria dello Stato, dalla Corte dei Conti e avallato dal MEF, richiederà comunque dei decreti attuativi per la parte riguardante la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici, quindi è ragionevole prevederne l’attuazione non prima del giugno 2026, che facilmente diventerà anche agosto o settembre. E tutto ciò porta a dire che l’assetto delle agevolazioni per le imprese del biennio 2026/2028 diverrà concretamente operativo non prima della seconda parte dell’anno, quindi già in ritardo. Con buona pace del mondo imprenditoriale, che fin dagli esordi di Transizione 5.0 aveva reiteratamente denunciato l’incertezza sui tempi di attuazione di queste misure come l’aspetto maggiormente critico rispetto alla loro reale efficacia.

Dal credito d’imposta all’iperammortamento

Ma al di là degli aspetti critici, quali conclusioni si possono trarre rispetto all’ormai acclarato cambio di indirizzo strategico del governo nella gestione degli incentivi agli investimenti produttivi? Anzitutto dobbiamo osservare come il modello di riferimento di misure come Transizione 4.0 e 5.0 fosse ispirato a una logica ex ante inclusiva (accesso pressoché illimitato), caratterizzata da la natura fiscale automatica del riconoscimento del credito di imposta e condizionata da controlli ex post fondati su comunicazioni, certificazioni e verifiche.

Il modello di questo nuovo decreto segna un ritorno al passato rispetto alla maggiore selettività della platea di riferimento e alla natura non automatica sul piano fiscale, il tutto dovuto essenzialmente all’esigenza – già manifestata nel nuovo Documento di Finanza Pubblica – di tenere sotto più stretto controllo l’andamento della spesa. Inoltre, il ricorso agli ammortamenti invece che al credito di imposta determina un orizzonte temporale più esteso per quel che concerne il riconoscimento del finanziamento, che a differenza del credito di imposta viene spalmato su un periodo più lungo.

Si evidenzia perciò un cambio di paradigma sostanziale, perché se il credito di imposta produceva un beneficio diretto fruibile in compensazione, l’iperammortamento agisce aumentando il costo fiscalmente riconosciuto del bene attraverso quote deducibili nel tempo. Da ciò discende che il beneficio finanziario non coincide con la percentuale di maggiorazione, poiché dal punto di vista del calcolo fiscale la maggiorazione va moltiplicata per l’aliquota effettiva dell’impresa e si determina in rapporto a un piano di ammortamento calibrato sulla durata del leasing. In tal senso, il focus di attenzione torna sull’investimento produttivo in sé: macchinari e beni materiali fisici, che corrispondono a una visione più tradizionale di semplice ammodernamento del capitale produttivo.

Differenza con Transizione 5.0

Viceversa, il regime di Transizione 5.0 privilegiava l’aspetto energetico, in termini anche di ecosostenibilità, rispetto alla quale contava la riduzione certificata dei consumi in una logica di transizione ecologica. Un altro importante indicatore dell’inversione di rotta intervenuta è la ridefinizione in termini più restrittivi del perimetro degli investimenti digitali.

Nel passaggio da Transizione 4.0 a Transizione 5.0 si era progressivamente ampliato l’insieme dei beni oggetto di agevolazione fiscale, includendo software, piattaforme, cloud e servizi vari. Con il nuovo decreto si escludono abbonamenti, servizi cloud e as a service, con la implicita convinzione che l’intangibilità di questi investimenti li renda difficilmente controllabili. Ma così facendo viene anche accantonata l’idea forte della transizione ecologica e digitale, per ripristinare una concezione dell’investimento strettamente legata a beni materiali e tangibili.

Transizione ecologica, crisi energetica e politica industriale

È vero che anche nell’orizzonte europeo il Green deal è stato soppiantato dal Clean industrial deal, e ciò non corrisponde a una semplice variazione terminologica ma all’introduzione di un vero e proprio vincolo rispetto alla tutela del processo industriale. E il passaggio dalla centralità della sostenibilità energetica all’incentivazione dell’investimento in capitale produttivo ne risulta una logica conseguenza. Ma lo stato di forte tensione che contraddistingue lo scenario internazionale a seguito della guerra di Israele e Stati Uniti con l’Iran e del blocco dello stretto di Hormuz sta contribuendo ad aggravare la crisi energetica di cui è vittima l’Unione europea. E l’evoluzione tendenziale di questo scenario lascia chiaramente intendere come per i paesi dell’Unione europea la scelta della transizione ecologica tragga la sua valenza strategica dal problema irrisolto della dipendenza energetica, anche ben oltre di quanto già si era potuto comprendere a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Sarebbe perciò un errore sottovalutare come transizione ecologica, crisi energetica e politica industriale di sostegno all’innovazione d’impresa costituiscano altrettanti capitoli del medesimo libro: quale percorso di sviluppo intraprendere per l’Italia, nell’attuale contesto europeo e globale. E non possiamo limitarci a sostenere che la transizione ecologica non è da sola in grado di reggere una politica industriale, in quanto dare per buona, o per scontata, questa affermazione equivarrebbe a non risolvere il problema. Occorre viceversa esplorare la possibilità di un percorso di sviluppo che, anche in termini di politica industriale, faccia concretamente i conti con la crisi energetica e il fabbisogno energetico dei paesi dell’Unione europea, considerando la transizione ecologica e digitale come l’orizzonte strategico a medio termine entro il quale dare soluzione ai nostri problemi.

Per questo motivo, sarebbe auspicabile una riconsiderazione del modello Transizione 5.0, pur nell’ambito dei vincoli di bilancio imposti dalla situazione economica e finanziaria in cui tuttora si trova il nostro Paese. A maggior ragione se si guarda alle caratteristiche del nostro sistema produttivo, costituito in larga prevalenza da un diffuso tessuto di imprese di dimensioni medio piccole e dalla strutturale assenza di materie prime. Un contesto rispetto al quale una strategia per la transizione ecologica e digitale risulta necessaria, tanto più che i recenti sviluppi dell’Intelligenza artificiale rappresentano un cambio di velocità del quale il nostro tessuto imprenditoriale non può non tener conto.

Iperammortamento e imprese medio-piccole

Ed è proprio a questo ultimo aspetto che dobbiamo dedicare qualche ultima considerazione. La logica dell’iperammortamento tendenzialmente favorisce chi ha buoni utili, realizza una pianificazione pluriennale degli investimenti e si avvantaggia di solide strutture produttive e organizzative. In una parola, le imprese di dimensioni grandi. Perché quelle medio-piccole, da un lato, sono vincolate a orizzonti di pianificazione degli investimenti più brevi e contingenti mentre, dall’altro, lavorano in prevalenza sul cash-flow, quindi necessitano di maggiore liquidità. È quindi chiaro che il nuovo regime finirà con favorire soprattutto le imprese di maggiori dimensioni, quando invece avremmo bisogno di una politica industriale che sostenga lo sviluppo di un complesso di imprese più articolato e diffuso, ma al tempo stesso di dimensioni minori.

Infine, poiché la situazione della finanza pubblica costringe, almeno per il momento, ad abbandonare delle scelte espansive, il rapporto fra politica industriale e amministrazione pubblica risulta se possibile ancora più determinante, proprio ai fini di un’implementazione efficace del nuovo quadro normativo, pur con tutti i suoi limiti. Ma se questo è vero, l’incremento delle comunicazioni obbligatorie dovrebbe essere rivalutato, anche perché nel concreto costituisce un aggravio non indifferente di costi amministrativi a carico delle imprese, spesso rendendo non solo più complicato ma anche più incerto (a partire dalle tempistiche continuamente variabili) il percorso da fare per accedere ai finanziamenti.

Restiamo viceversa dell’avviso che, anche alla luce della nostra esperienza di professionisti delle pratiche amministrative, una più snella ed efficace gestione delle comunicazioni, che oggi possono essere ulteriormente agevolate dal ricorso alle piattaforme digitali, potrebbe consentire allo stesso tempo un monitoraggio più puntuale dello stato di avanzamento degli investimenti, a garanzia dello Stato, e un minore costo amministrativo a carico dell’imprenditore, con il vantaggio aggiuntivo di dare maggiore certezza ai suoi piani di ammortamento.

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