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Impugnazione via PEC a indirizzo sbagliato: cosa dice la Corte Costituzionale



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La Corte Costituzionale esamina la disciplina dell’art. 87-bis D.lgs. 150/2022 sul deposito dell’impugnazione via PEC a un indirizzo diverso da quello prescritto, valutando il rapporto tra inammissibilità, favor impugnationis, diritto di difesa e possibile sanatoria dell’errore formale

Pubblicato il 22 mag 2026

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal



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Il deposito dell’impugnazione via PEC a un indirizzo diverso da quello previsto dalla legge può comportare l’inammissibilità dell’atto, anche quando questo arrivi comunque all’ufficio competente entro i termini.

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