Le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali entrano nella normativa europea con forza di legge. Un percorso avviato nel 2023 e ora pienamente operativo anche in Italia, che apre nuove opportunità di tutela per il patrimonio manifatturiero del Paese – e che parte da un regolamento europeo di cui è importante conoscere i contenuti.
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Le nuove IGP per prodotti artigianali e industriali: il quadro normativo europeo
Il Regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023 ha introdotto nella normativa europea le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali che si contraddistinguono per il legame esistente tra qualità e origine geografica e sono frutto di specifiche competenze e tradizioni locali.
Dal 1° dicembre 2025 è possibile presentare le domande di registrazione delle IGP per i prodotti artigianali ed industriali cui si vuole dare tutela nel territorio dell’Unione Europea, mentre la protezione eventualmente prevista per tali IGP nei singoli Paesi membri cesserà i propri effetti entro il 2 dicembre 2026, con conversione in un diritto di privativa valido a livello UE, previa richiesta. Il decreto legislativo 2 aprile 2026 n. 51, in vigore dal 7 maggio 2026, adegua la normativa italiana al Regolamento UE 2023/2411 e lo rende pienamente operativo.
Che cos’è un’indicazione geografica: DOP e IGP a confronto
Un’indicazione geografica è un diritto di proprietà intellettuale che protegge la denominazione di un prodotto che ha una specifica origine geografica e che deve le sue specifiche qualità e/o la sua reputazione alla sua origine. Secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea — Regolamento (UE) 2024/1143, art. 46 — le indicazioni geografiche si suddividono in due grandi categorie: la «denominazione di origine protetta» (DOP) e l’«indicazione geografica protetta» (IGP), che si differenziano per la forza del legame tra le qualità di un prodotto e la sua origine geografica.
La denominazione di origine protetta (DOP)
Nel primo caso (DOP) si tratta di un segno che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
L’indicazione geografica protetta (IGP)
Nel secondo caso (IGP) si tratta di un segno che identifica un prodotto
a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
c) la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.
Categorie di prodotto tutelate: dall’agricoltura all’artigianato
Ad oggi, la tutela data dall’indicazione geografica è riservata alle seguenti categorie di prodotto:
- prodotti agricoli, vini e bevande spiritose (DOP e IGP);
- prodotti artigianali e industriali (IGP definiti “non agri“) su cui verte il presente articolo.
Prodotti artigianali e industriali: definizioni e requisiti per la tutela
Per «prodotti artigianali» si intendono i prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito. Con l’espressione «prodotti industriali» si identificano invece i prodotti realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine.
Per entrambe le tipologie di prodotto, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- il prodotto deve essere originario di un luogo, una regione o un paese specifico;
- alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica; e
- almeno una delle sue fasi di produzione si svolge nella zona geografica delimitata.
Il prodotto designato deve essere conforme al corrispondente disciplinare di produzione, il cui rispetto è soggetto a verifica da parte delle autorità competenti.
Come ottenere la tutela IGP: la procedura di deposito in Italia
La procedura di deposito prevede due fasi (salvo richiesta di dispensa presentata dallo Stato membro che gli consenta di avvalersi della procedura di registrazione nazionale diretta):
una fase nazionale in cui i produttori (un’associazione di produttori o un singolo produttore ove sussistano i requisiti previsti dalla norma) depositeranno le loro domande presso le autorità competenti designate degli Stati membri per la valutazione a livello nazionale e la gestione dell’eventuale procedimento di opposizione alla relativa registrazione (in Italia, il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il portale di deposito on line dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it).
Il ruolo dell’EUIPO e il registro dell’Unione europea
una fase a livello di Unione Europea, in cui le autorità nazionali presenteranno all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) le domande con esito positivo per un’ulteriore valutazione di competenza, ai fini dell’approvazione o del rigetto finale della richiesta. I nomi di prodotti artigianali e industriali per i quali è stata presentata valida domanda o che sono giunti a registrazione saranno resi disponibili nel Registro dell’Unione (consultabile al link https://www.tmdn.org/giview) istituito e tenuto dall’EUIPO e potranno godere del bollino IGP.
Tutela ampia contro imitazioni e pratiche ingannevoli: cosa protegge l’IGP
Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione godono di una tutela molto ampia e sono protette contro:
a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Con ciò, la normativa europea si allinea al Sistema di Lisbona, amministrato dal WIPO (World Intellectual Property Organization) o OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) già da tempo in essere per la tutela delle Indicazioni Geografiche nei Paesi aderenti. Tra le indicazioni geografiche per prodotti non agricoli che già godono di protezione tramite questo sistema si citano gli smalti di Limoges, l’Olio essenziale di lavanda dell’Alta Provenza e molti altri, ricercabili sul database consultabile al link https://lisbon-express.wipo.int/.
Le 71 eccellenze italiane candidate all’IGP: dal marmo di Carrara al vetro di Murano
In un comunicato stampa datato 29 gennaio 2026, Unioncamere ha individuato 71 produzioni locali candidabili al riconoscimento di indicazioni geografiche artigianali e industriali. Tra i settori maggiormente rappresentati: Pietre e Marmi (19, tra cui il noto marmo di Carrara), Ceramica, porcellana e terracotta (10), Tessile (9), Lavorazione del legno (7) e Lavorazione dei metalli preziosi e gioielleria (6). Seguono i settori Carta (4), Calzature, Pelletteria, Strumenti musicali (3), Lavorazione del vetro e del cristallo (2, tra cui il famoso vetro di Murano), Coltelleria (2). Si auspica che le nuove IGP abbiano il successo sperato e contribuiscano efficacemente alla tutela e promozione del patrimonio manifatturiero italiano, con un impatto economico positivo sulle micro, piccole e medie imprese.








