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Decreti AI, più controlli sull’uso degli algoritmi nel lavoro: cosa cambia



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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi sull’intelligenza artificiale. Le misure riguardano lavoro, sicurezza, professioni, magistratura, uso dell’AI da parte delle forze di polizia, norme penali e investimenti per l’ecosistema nazionale

Pubblicato il 11 giu 2026

Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor



lavoro e AI (1); AI gen metalmeccanica
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Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreto legislativo che attuano la legge italiana sull’intelligenza artificiale (n. 132/2025) e adeguano l’ordinamento al Regolamento europeo sull’AI.

Il primo decreto ridisegna governance, formazione e tutele nel lavoro; il secondo disciplina l’uso dell’IA per le forze di polizia e introduce nuove norme penali e processuali.

La nullità del licenziamento e l’IA nella sicurezza sul lavoro

L’articolo 41 del primo decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 introduce nel diritto del lavoro italiano una regola netta: le decisioni sulla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione finale è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.

Il comma 3 rafforza il principio sul versante della trasparenza: il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda. La motivazione deve indicare l’eventuale incidenza del sistema di AI sul processo decisionale e i principali parametri considerati. Il comma 4 chiude il cerchio con la sanzione più forte disponibile nell’ordinamento lavoristico: il licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata è nullo.

Una scelta che va oltre il perimetro dell’AI Act europeo. Il Regolamento UE 2024/1689 classifica i sistemi di AI utilizzati per decisioni in materia di lavoro come ad alto rischio (Allegato III, punto 4), imponendo requisiti di conformità, trasparenza e sorveglianza umana. Ma non prescrive la nullità degli atti né interviene sugli effetti civilistici delle decisioni automatizzate. Il legislatore italiano sceglie invece di collegare direttamente la violazione della regola sulla sorveglianza umana alla sanzione massima del diritto del lavoro.

L’articolo 42 estende l’intervento alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Quando un sistema di AI incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o su processi decisionali rilevanti per la sicurezza, il datore di lavoro deve integrare la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. La norma impedisce di trattare l’IA come semplice software gestionale quando, nei fatti, modifica tempi, carichi, procedure o controlli che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Professioni: sei mesi per adeguarsi e un nuovo legame tra equo compenso e rischio AI

Il decreto interviene anche sulle professioni regolamentate e non regolamentate. Gli ordini professionali avranno sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i regolamenti sulla formazione iniziale e continua, inserendo percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’AI articolati su tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (AI Act e norme nazionali), deontologico (responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, obblighi informativi verso il cliente, principio antropocentrico della legge 132/2025). Per le professioni sanitarie, una quota specifica dell’obbligo formativo ECM sarà riservata all’intelligenza artificiale, con contenuti che integrano l’uso operativo degli strumenti con i profili etici e giuridici. La formazione manageriale per i dirigenti sanitari dovrà coprire anche l’efficienza organizzativa abilitata dall’IA, dal governo delle liste d’attesa alla riduzione degli sprechi.

La previsione più originale è all’articolo 48: l’utilizzo di sistemi di AI da parte del professionista potrà comportare una modulazione dell’equo compenso, secondo parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I decreti che fissano i parametri dell’equo compenso, incluse le tariffe forensi, dovranno essere integrati entro dodici mesi. In pratica, il decreto lega il compenso professionale alla complessità e alla rischiosità dell’AI utilizzata, cercando di evitare che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale e di costruire invece un criterio trasparente che tenga conto dell’effettivo apporto professionale e del livello di responsabilità.

Magistrati: la formazione passa dalla Scuola superiore della magistratura

Il decreto attribuisce alla Scuola superiore della magistratura il compito di formare i magistrati sull’intelligenza artificiale, in conformità a linee programmatiche predisposte dal Ministero della giustizia e a quelle del CSM. La formazione è articolata su tre piani, tecnico, giuridico, organizzativo, ed è differenziata per funzione e per livello di rischio dei sistemi, con aggiornamento periodico. Il principio qualificante, ribadito sia nel decreto sia nel comunicato del CdM, è che l’AI non sostituisce lo ius dicere: può migliorare organizzazione, ricerca e strumenti di supporto, ma la decisione giudiziaria resta presidiata dalla competenza, dall’indipendenza e dalla responsabilità del magistrato.

La giustizia è classificata dall’AI Act come attività ad alto rischio: la formazione dei magistrati sulla sorveglianza umana dei sistemi AI non è quindi un’opzione, ma un obbligo funzionale al rispetto del Regolamento europeo.

La scommessa industriale: un miliardo per l’ecosistema IA

Dietro l’impianto regolatorio c’è una scelta di politica industriale che il comunicato del CdM del 10 giugno rende esplicita. L’articolo 23 della legge 132/2025 destina fino a un miliardo di euro dal Fondo di sostegno al venture capital allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’AI. I dati riportati nel comunicato indicano che CDP Venture Capital ha già allocato oltre 313 milioni di euro, sostenendo più di 150 startup e coinvolgendo circa 20 fondi gestiti da SGR terze. Oltre 500 milioni di nuovi investimenti sono previsti nel prossimo triennio. A partire dal 2026 si affianca il Polo SophIA, polo nazionale di trasferimento tecnologico dedicato a AI e cybersicurezza, con una dotazione di circa 30 milioni.

Il mercato italiano dell’IA ha raggiunto nel 2025 un valore di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% sull’anno precedente. Le filiere prioritarie indicate dal governo comprendono robotica umanoide, guida autonoma, quantum computing, fotonica per l’high-performance computing e AI verticale.

Il filo comune: antropocentrismo come cornice

Il comunicato del CdM contiene un passaggio che merita attenzione: il sottosegretario Mantovano collega esplicitamente l’impostazione antropocentrica dei decreti all’ispirazione dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il messaggio comune, nelle parole del comunicato, è che la tecnica non può diventare misura dell’umano, né sostituirsi alla coscienza, alla responsabilità e al discernimento dell’uomo.

Al di là del riferimento culturale, la declinazione operativa di questo principio sta nelle norme: la nullità del licenziamento automatizzato, la motivazione intelligibile dovuta al lavoratore, la responsabilità che resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento, la formazione come condizione abilitante e non come adempimento burocratico. Il decreto prova a costruire un modello in cui l’innovazione tecnologica è sostenuta con risorse significative ma governata dentro una cornice di garanzie per la persona, partendo con il miliardo dal Fondo VC e proseguendo sul versante della formazione, con il primo decreto che stanzia 100 milioni aggiuntivi per la formazione dei docenti su social media, piattaforme digitali e AI, che sommati ai 100 milioni già attivati con il PNRR portano il totale a 200 milioni per il sistema scolastico. La credibilità di questa cornice si misurerà nell’attuazione: i due schemi di decreto devono ancora acquisire i pareri di AgID, ACN, Garante privacy, Conferenza unificata e Commissioni parlamentari prima della deliberazione definitiva, entro il termine del 10 ottobre 2026.

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