Comprare online da marketplace e venditori extra UE potrebbe costare di più dal 2026. L’Unione europea si prepara infatti ad abolire la franchigia doganale per i pacchi e-commerce sotto i 150 euro e a introdurre un dazio temporaneo da 3 euro, in attesa della riforma completa del sistema doganale. Una novità che riguarda consumatori, piattaforme, operatori logistici e imprese, e che segna il passaggio da un modello pensato per il commercio tradizionale a una dogana costruita sull’e-commerce.
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Perché l’UE interviene sui piccoli acquisti online
I dati del Consiglio UE confermano come l’e-commerce non sia il futuro, ma il presente: oltre 345 milioni di compratori, con una crescita di venti punti percentuali tra il 2010 e il 2024, con una netta preponderanza nella fascia di età compresa tra 25 e 44 anni; un mercato che muove oltre 840 milioni di euro nel settore B2C e circa 1.600 miliardi di euro nel settore B2B, con transazioni di oltre il 70% nel comparto abbigliamento, calzature e accessori.
Consapevole di ciò, l’Unione europea, fin dall’ottobre 2022, ha legiferato in materia di servizi digitali, così da creare un ambiente online più sicuro, trasparente e competitivo per gli utenti e le imprese, e per proteggere i diritti fondamentali di chi si muove nello spazio immateriale.
Dazi eCommerce e riforma doganale
Un simile fenomeno non poteva sfuggire nemmeno al legislatore doganale che, anzi, ne ha fatto un pilastro della riforma dell’Unione doganale, partendo da una semplice considerazione: la crescita del commercio elettronico ha cambiato la natura stessa del commercio, il quale è passato dall’introduzione tradizionale, nella UE, di grandi quantità di merci via cargo al recapito diretto di milioni di piccole spedizioni ai singoli consumatori.
Un’enorme materia imponibile, che gode di una soglia di esenzione daziaria di 150,00 euro, non più giustificabile data la natura ormai ordinaria delle transazioni online. Ecco perché dal 1° luglio 2026 sarà ufficialmente abolita la franchigia per le merci e-commerce di valore inferiore ai 150 euro.
Dall’analogico all’eCommerce: un cambio di passo in materia doganale
Non si tratta soltanto di una modifica tariffaria, ma del definitivo superamento di un modello doganale costruito in un contesto “analogico”, caratterizzato da limitate capacità di controllo, e sostituito oggi da un sistema fondato sulla disponibilità preventiva dei dati elettronici e sulla gestione automatizzata del rischio.
Dal prossimo 1° luglio, in sostituzione della franchigia viene introdotto un dazio temporaneo di 3 euro applicabile alle spedizioni, postali o effettuate nell’ambito del Sistema IOSS (Import One Stop Shop), con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Misura destinata ad accompagnarci fino al 1° luglio 2028, periodo durante il quale l’Unione europea completerà la realizzazione del nuovo EU Customs Data Hub previsto dalla riforma del Codice doganale dell’Unione – salvo eventuali proroghe. Dopo di che, dazio ordinario anche per le vendite a distanza.
Come funziona il dazio transitorio?
Immaginiamo di acquistare e importare da un Paese extra-UE cinque capi di abbigliamento, classificabili in tre voci doganali diverse, Iva riscossa con il sistema IOSS, valore intrinseco della spedizione € 145,00: il dazio da pagare sarà pari a € 15,00 (€ 3,00 per ciascun capo di abbigliamento), corretto? La risposta è no.
Il Codice doganale dell’Unione qualifica come articolo “una o più merci contenute in una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, qualora richiesto dai dati della dichiarazione doganale o dalle informazioni da fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, la stessa origine”.
La Commissione UE, nella recente guida, pubblicata a inizio giugno, chiarisce come “il dazio doganale temporaneo di EUR 3 verrà applicato automaticamente per ogni riga della dichiarazione, indipendentemente dalla quantità di articoli contenuti in quella riga, purché il valore intrinseco complessivo delle merci dichiarate non superi EUR 150”. Quindi, nel nostro esempio, il dazio complessivo da pagare sarà pari a € 9,00 (€ 3,00 per ciascuna riga di dichiarazione, in gergo tecnico singolo: le righe sono tre, perché tante sono le voci doganali).
Allora, se importiamo tre capi di abbigliamento, rientranti nella medesima voce doganale e con tre origini diverse, pagheremo sempre € 3,00, poiché la dichiarazione sarà composta da una sola riga? Anche questo è falso.
Avendo tre origini diverse, pur applicandosi la stessa classificazione tariffaria, i prodotti andranno distinti in dichiarazione in righe diverse: tre origini, tre righe, dazio uguale a € 9,00.
Riassumendo: il dazio applicabile dal prossimo primo luglio è calcolato per ciascuna riga (singolo) della dichiarazione doganale di importazione, che, a sua volta, dipende dalla classificazione doganale e dall’origine della merce acquistata.
Tutto ciò se utilizziamo una dichiarazione di importazione ordinaria; se, al contrario, acquistassimo, nell’ultimo esempio, i tre capi di abbigliamento di origini diverse, ma di classificazione unitaria, tramite una spedizione postale, che utilizza codici doganali a sei cifre e nella quale non è rilevata l’origine, il dazio sarebbe pari a € 3,00, poiché la riga di dichiarazione compilata sarebbe una sola.
Essendo il nuovo dazio previsto in via forfettaria, non sarà essenziale, per l’autorità doganale, indagare il valore dei prodotti importati; sarà, invece, importante definire il valore intrinseco della spedizione, così da accertare il rispetto della soglia di € 150,00.
Cosa definisce il valore intrinseco di una merce eCommerce
Per valore intrinseco la Commissione precisa che deve intendersi, per le merci di natura commerciale, il prezzo delle merci, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, salvo che tali costi siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, nonché qualsiasi altra imposta o onere individuabile dalle autorità doganali sulla base dei documenti relativi alla spedizione; laddove, si precisa “l’espressione «altre imposte e oneri» comprende qualsiasi tributo o addebito calcolato sul valore delle merci oppure applicato in aggiunta ad altri tributi gravanti sulle stesse merci”.
Se le merci non avessero carattere commerciale, occorrerebbe riferirsi al prezzo che sarebbe stato pagato per le stesse se fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.
Chi deve pagare alla dogana il dazio provvisorio per le merci di modesto valore?
Chi è il dichiarante, titolare dell’obbligazione doganale?
La responsabilità del corretto pagamento del dazio ricade, in primo luogo, sul dichiarante, vale a dire sul soggetto che presenta le merci alle autorità doganali (piattaforma, venditore, vettore o rappresentante indiretto dell’importatore); solo in via residuale, il consumatore può assumere il ruolo di dichiarante.
Soggetto designato è, sostanzialmente, il marketplace, colui che, anche nel futuro regime e-commerce stabilito dalla riforma dell’Unione doganale, sarà obbligato a calcolare e versare i dazi, nonché al contraddittorio con l’autorità doganale, sollevando da oneri e responsabilità i singoli acquirenti, ingestibili, per numero, quali importatori.
Per le imprese coinvolte nelle vendite a distanza, per i marketplace, per gli operatori logistici e per i rappresentanti doganali, la corretta comprensione di queste novità è essenziale non soltanto per garantire la conformità normativa, ma anche per prepararsi al nuovo assetto doganale europeo che entrerà progressivamente in vigore entro il 2028.
Dazio italiano da 2 euro per i pacchi eCommerce dal valore contenuto: è confermato?
Prima che la UE imponesse il suo dazio transitorio, nell’attesa della data fatidica del 1° luglio 2028, l’Italia aveva già previsto un “contributo” di € 2,00, applicabile alle importazioni di merci extra UE dal valore modesto, sempre attraverso marketplace online. Quando è stato pubblicato il regolamento che ha introdotto la misura europea, il dazio italiano è stato messo in stand by fino al 1° luglio 2026, data in cui dovrebbe tornare in vigore, con il pericolo di cumularsi all’imposizione unionale e con il rischio di una bocciatura in sede giurisdizionale, trattandosi, in sostanza, di un vero e proprio dazio (le ragioni istitutive sono assolutamente identiche), che gli Stati membri non possono autonomamente introdurre.
È in corso un’attività di pressing sulla politica italiana, per ottenere, se non l’abolizione, almeno un altro rinvio della misura nazionale, così da evitare le perdite che l’ulteriore imposizione daziaria potrebbe causare, spingendo le logistiche dei maggiori marketplace ad operare con altri Paesi, in cui il dazio aggiuntivo non esiste.









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