piattaforme digitali

Google e antitrust UE: dal modello ex post al Digital Markets Act



Indirizzo copiato

Il Digital Markets Act segna il passaggio da un controllo antitrust prevalentemente ex post a un modello regolativo ex ante per le grandi piattaforme digitali. I casi Google Shopping, Android, AdSense e le nuove indagini UE mostrano continuità, criticità e prospettive della disciplina

Pubblicato il 30 giu 2026

Antonio Papa

europrogettista specializzato nell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità



google antitrust sentenza idealo vs google
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti


Il Digital Markets Act Google rappresenta uno snodo centrale nell’evoluzione dell’antitrust europeo. Dai casi Google Shopping, Android e AdSense alle nuove indagini di non conformità, il DMA introduce un modello di controllo più preventivo sulle piattaforme digitali qualificate come gatekeeper.

Digital Markets Act: dal percorso legislativo all’entrata in vigore

Il varo del Digital Markets Act (DMA) è il risultato di un percorso legislativo che principia nel dicembre del 2020 quando la Commissione europea presentò un progetto di regolamento contenente una normativa applicabile anteriormente al lancio di determinati servizi sulle grandi piattaforme digitali. L’applicazione di tale disciplina prescindeva dalla valutazione degli effetti reali e/o potenziali sulla concorrenza che i nuovi servizi potevano generare. Sulla base di tale proposta di regolamento, il 14 settembre 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio UE approvarono il Regolamento (UE) 2022/1925, meglio conosciuto come Digital Markets Act. Il provvedimento regolamentare è entrato in vigore il 1° novembre 2022 e viene applicato a far data dal 2 maggio 2023.[1]

Nello specifico il DMA ha individuato dieci principali servizi gestiti dalle piattaforme più comunemente noti con il termine di core platform services (CPS). La selezione è avvenuta sulla base di alcuni elementi che li caratterizzano quali la presenza di economie di scala esterne, significativi effetti di rete, elevato grado di dipendenza degli utenti, effetti di lock-in, l’assenza del multihoming per uno stesso scopo e vantaggi basati sui dati.[2]

Digital Markets Act, obblighi e criteri per individuare i gatekeeper

Il DMA prevede inoltre diciotto obblighi (dos) e una serie di divieti (don’ts) nei confronti delle piattaforme indicate dalla Commissione europea che operano in qualità di gatekeeper nell’ambito di uno o più CPS. Tra l’altro, nel contesto di tale regolazione, la Commissione europea ha l’importante ruolo di stabilire ed individuare i gatekeeper sulla base di determinati parametri-soglia che vengono qui di seguito indicati:

  • rilevante impatto sul mercato domestico, che viene riconosciuto tale laddove il fatturato UE degli ultimi 3 esercizi finanziari sia superiore ai 7,5 miliardi di euro, o la patrimonializzazione dell’impresa superi i 75 miliardi di euro nell’ultimo anno;
  • rilevante gateway o punto di accesso, che viene riconosciuto tale laddove il CPS registri 45 milioni di utenti finali UE attivi al mese e 10.000 utenti commerciali UE attivi all’anno;
  • il consolidamento e la continuità della posizione sul mercato, nel senso che la piattaforma deve mantenere le suddette soglie quantitative riferite agli utenti finali e commerciali per almeno tre anni.[3]

Per i suesposti parametri vige un regime di presunzione relativa, per cui l’impresa che per la Commissione soddisfa tutti e tre i parametri è tenuta a notificare a tale organo, e nel più breve tempo possibile, eventuali motivazioni e/o giustificazioni per confutare la presunzione del superamento delle soglie. Entro quarantacinque giorni dalla notifica la Commissione individua i gatekeeper accogliendo direttamente le motivazioni addotte o dà inizio ad un’indagine sul mercato per valutare tali confutazioni.[4]

È inoltre riconosciuto ai gatekeeper un periodo di sei mesi per adeguarsi al rispetto dei limiti e dei divieti previsti nel DMA. In particolare per i 22 CPS, individuati dalla Commissione europea il 5 settembre 2023, vigeva l’onere di osservare i limiti e i divieti a partire dal 7 marzo 2024. Mentre Booking e Apple per iPadOS avevano l’obbligo di garantire tali prescrizioni a partire dalla fine di ottobre 2024.[5]

La Commissione può inoltre svolgere ulteriore attività di indagine sul mercato per aggiungere nuovi CPS. In tale ipotesi si rende necessaria una modifica normativa approvata dal Consiglio e dal Parlamento. Mentre nel caso di variazioni degli obblighi e proibizioni sarà sufficiente un atto delegato della Commissione.[6]

La questione del self-preferencing nel caso Google Shopping

Il caso “Google Shopping”, che si concluse innanzi al Tribunale dell’Unione europea, rappresenta ormai una pietra miliare dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’ermeneutica dell’art. 102 del TFUE che prevede il divieto dell’abuso di posizione dominante.[7]

Il contenzioso si sviluppò nel 2017 a seguito delle indagini promosse dalla Commissione europea nei confronti della multinazionale statunitense che portarono all’erogazione di una sanzione, a carico di Google, di circa 2,7 miliardi di euro che poi fu successivamente confermata dal suddetto Tribunale europeo.

La condotta anticoncorrenziale contestata si riferiva al mercato dei comparatori di prezzi nel quale è attivo il servizio Google Shopping. In particolare la multinazionale avrebbe abusato della propria posizione dominante, nell’ambito del mercato dei motori di ricerca dove l’impresa detiene una quota superiore al 90% e gode dei benefici derivanti dalla presenza di forti barriere all’entrata ed economie di rete. In tale contesto Google avrebbe privilegiato il suo servizio Google Shopping nell’ambito degli esiti di ricerca, attribuendo ai servizi concorrenti una posizione meno visibile.[8]

Tale condotta, più comunemente nota come self-preferencing, rientra nella più ampia strategia del leveraging che implementa un’impresa dominante per utilizzare il proprio potere in un mercato contiguo rispetto a quello sul quale esercita il proprio dominio. La sua natura anti-concorrenziale consisteva nell’indurre gli internauti a concentrarsi sui primi risultati della loro ricerca. Ciò generava una contrazione sensibile del traffico verso siti web concorrenti svilendone marcatamente ed illegittimamente la loro capacità competitiva. In sostanza la decisione del Tribunale dell’UE si è basata sostanzialmente su tre elementi principali consistenti: nell’ampia dimensione del traffico generato da Google; nell’orientamento di tale traffico verso Google Shopping; nella condotta degli internauti che sono interessati ai primi risultati del rank. Sulla base di tali elementi il tribunale ha ritenuto lesiva la condotta di Google anche se non era finalizzata a generare l’effetto dell’esclusione.[9]

Il caso della multinazionale californiana è ritenuto particolarmente importante nello sviluppo della disciplina antitrust, in quanto il Tribunale ha riconosciuto per la prima volta il self-preferencing come condotta lesiva della concorrenza rientrante nel più ampio genere di abuso di posizione dominante ex art. 102 del TFUE.[10]

La leva esercitata sull’ecosistema nel caso Google Android

Una delle fattispecie più emblematiche, nella quale si delinea la capacità di una piattaforma di esercitare un’influenza sensibile su un’intera filiera tecnologica, è quella di Android, ossia un ecosistema digitale sviluppato e promosso da Google.44

Esso è stato ideato e configurato come open source, almeno nel suo schema base, che ha consentito allo stesso di diffondersi in modo significativo tra i produttori di dispositivi mobili.[11]

Tale approccio mostra una apparente apertura nei confronti degli utilizzatori, ma in realtà si combina con una più sottile strategia grazie alla quale la multinazionale statunitense controlla le variabili principali che connotano l’esperienza dell’utente nonché la monetizzazione. Ciò avviene attraverso alcuni servizi di sua proprietà quali Google Play Store, Google Search e Google Chrome.[12]

Alla luce di quanto descritto, si è in presenza di una infrastruttura tecnologica nella quale Android non è un mero sistema operativo, ma rappresenta il perno di una filiera economica e tecnologica che consente a Google di esercitare la propria influenza oltre il perimetro tracciato da Android.[13]

Questo trova conferma nel fatto che se da un lato i produttori di dispositivi mobili beneficiano della gratuità del sistema operativo (Android), dall’altro sono spinti, o quasi costretti, ad adottare le applicazioni dei servizi offerti da Google.[14]

L’intero sistema concepito dalla multinazionale californiana è stato oggetto di attenzione e di analisi delle autorità regolative, quali la Commissione Europea, che ha rilevato come l’obbligo di installare alcune applicazioni riduca il livello di concorrenza sul mercato e rafforzi posizioni dominanti. Pertanto l’ecosistema Android non contiene solo incentivi tecnologici ad utilizzare i servizi Google, ma costituisce una vera e propria leva contrattuale e commerciale. Ossia un vero e proprio modello di business che tuttavia rafforza la posizione dominante della casa californiana e la relativa influenza sul mercato.[15]

Questo perché Android amplifica la capacità di Google di influire sull’operato degli sviluppatori che se, da un lato, trovano sulla piattaforma un mercato di grandissime dimensioni, dall’altro, sono tenuti ad agire secondo regole definite unilateralmente.

Nello specifico il Google Play Store è in sostanza un gatekeeper in quanto stabilisce regole di accesso, visibilità e monetizzazione che incidono profondamente sulla condotta degli sviluppatori. Tra l’altro, Google in questo contesto ha assunto un ruolo che consente di alimentare i suoi giacimenti di dati, imporre commissioni ed orientare l’innovazione realizzando pertanto un ambiente in cui gli sviluppatori sono contemporaneamente partner e soggetti controllati da Google. La forte integrazione verticale tra i servizi di Google e il sistema operativo ha aumentato gli switching cost generando barriere all’uscita a causa della complessità di passare all’uso di piattaforme prive dell’ecosistema proprietario.

Altro profilo critico è quello della dimensione dei dati associata ad Android in quanto, trattandosi di una piattaforma ubiqua su milioni di dispositivi, permette a Google di ottenere molteplici informazioni sulla condotta degli utenti che vanno ad alimentare e rendono competitivo il relativo modello di business pubblicitario di Google. Questo perché la combinazione tra il sistema operativo – applicazioni-servizi cloud, permette a Google di raccogliere ed elaborare dati per fini commerciali, consolidando il vantaggio competitivo della multinazionale.

Alla luce di quanto osservato, si può rilevare che la leva esercitata da Google sull’ecosistema non è limitata solo al profilo tecnico ma comprende anche l’intenzione e l’abilità di organizzare flussi informativi e rapporti economici consolidando il ruolo centrale della multinazionale nell’economia delle piattaforme.

In sostanza la piattaforma Android ha permesso a Google di implementare una strategia di integrazione verticale e di coordinamento all’interno di un sistema virtuale alquanto complesso. Ciò attraverso il binomio “apertura formale all’utente-successivo controllo proprietario” che ha permesso alla casa statunitense di diffondere il proprio sistema operativo mantenendone il controllo con effetti pregiudizievoli sul grado di concorrenza del mercato. Siffatto sistema ha sollevato non pochi dibattiti in tema di concorrenza, innovazione e governance delle piattaforme digitali, facendo del caso Android un importante terreno di confronto per lo studio delle dinamiche anticoncorrenziali e degli annessi strumenti di contrasto.[16]

La fragilità dell’accertamento antitrust ex post rilevata nel caso Google AdSense

Sotto il profilo della disciplina antitrust, l’operatività di Google AdSense mette in luce tutta la fragilità del sistema di accertamento ex post, anche perché la configurazione di nuovi strumenti di tutela della concorrenza sui mercati virtuali è un tema complesso che deve tener conto di diversi elementi tra loro interrelati quali: l’attuale disciplina sulla concorrenza, l’economia delle piattaforme digitali, nonché le questioni attinenti alla regolazione dei mercati segnati da marcati effetti di rete e da una continua innovazione.

Nello specifico, dalla prassi applicativa delle autorità antitrust, si può rilevare come strumenti di contrasto, per lo più concepiti per fronteggiare scenari industriali caratterizzati da staticità, si rivelano alquanto deboli ed inefficaci sui mercati digitali dove la contendibilità riguarda ecosistemi digitali complessi come quello della pubblicità on line.

AdSense rappresenta una fattispecie alquanto emblematica configurandosi come un servizio di intermediazione tra inserzionisti ed editori che opera in un mercato multilaterale nel quale il valore viene generato dall’interazione indiretta tra diverse categorie di utenti. Anche la valutazione ex post dei comportamenti anticoncorrenziali risulta alquanto debole ed inefficace per una serie di motivi di ordine strutturale.

Il primo consiste nel fatto che l’elevato dinamismo ed innovazione dei mercati digitali è di ostacolo alla individuazione precisa degli effetti pregiudizievoli alla concorrenza di una determinata pratica commerciale. Inoltre, gli elementi che sono oggetto di attenzione da parte dell’autorità antitrust come, per esempio, le clausole di esclusiva, le restrizioni all’interoperabilità nonché pratiche auto-preferenziali, generano effetti che si mostrano gradualmente ed in maniera cumulativa, per cui risulta difficile il distinguo tra evoluzione fisiologica del mercato e distorsione.

Nel caso di AdSense la Commissione europea ha valutato ex post le clausole contrattuali imposte da Google agli editori dichiarandole anticoncorrenziali in quanto limitative dell’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato della pubblicità contestuale on line. Occorre comunque osservare che si tratta di una valutazione che si basa su un processo retrospettivo che tuttavia non considera la dinamicità del mercato e l’evoluzione dell’innovazione e delle tecnologie. Queste potrebbero inficiare le misure di contrasto alterando il contesto o bypassandole.[17]

Un ulteriore elemento, che accentua le criticità dell’accertamento ex post, è quello dell’asimmetria informativa tra le autorità e le imprese digitali. Infatti, per esempio, Google AdSense dispone di enormi giacimenti di dati granulari che consentono di mappare le condotte degli utenti, l’efficacia degli annunci e la competitività interna alla piattaforma. Mentre l’antitrust deve fare affidamento su un patrimonio informativo alquanto limitato e parziale, su dati forniti dallo stesso soggetto che è sottoposto a verifiche ed accertamenti, o su strumenti econometrici che pur essendo dotati di algoritmi potenti non sono in grado di cogliere il grado effettivo di complessità del contesto.

La suddetta asimmetria pregiudica non solo la capacità di dimostrare l’esistenza di una posizione dominante, ma anche di rilevare il nesso causale tra il comportamento contestato ed il pregiudizio alla concorrenza.[18]

Un ulteriore profilo critico riguarda l’aspetto temporale, in quanto l’accertamento ex post ha luogo quando la condotta anticoncorrenziale ha già prodotto i suoi effetti pregiudizievoli. Ciò vuol dire che nei mercati digitali segnati da “tipping” ed elevati switching cost, le condotte anticoncorrenziali possono aver già raggiunto una posizione dominante che è difficilmente debellabile anche a seguito di un’azione correttiva.

Nel caso di Google AdSense il potere attrattivo verso i consumatori e verso gli inserzionisti genera una dinamica che potenzia ulteriormente la posizione dell’incumbent. I fattori critici sopra richiamati fanno intendere come un intervento correttivo ex post rischia di essere limitato se applicato alle dinamiche anticoncorrenziali del mercato digitale, in quanto si configurerebbe più come un provvedimento sanzionatorio anziché di correzione del sistema.[19]

Tale stato di cose ha portato allo sviluppo in sede dottrinale ed istituzionale di un dibattito volto alla formulazione di nuovi strumenti antitrust, che non si basino solo su un approccio ex post ma anche, e soprattutto, ex ante e che siano capaci di prevenire condotte anticoncorrenziali. L’esigenza di intervenire ex ante ha portato al varo del Digital Markets Act che, come visto precedentemente, prevede l’adempimento di obblighi specifici per quelle piattaforme qualificate dalla stessa normativa come gatekeeper. Ciò al fine di assicurare equità e contendibilità sui mercati digitali.

Sotto il profilo della regolazione, AdSense può essere letto come stimolo all’innovazione legislativa antitrust in quanto ha evidenziato tutte le criticità di una normativa che per i mercati digitali è risultata a dir poco anacronistica.

Al di là dell’evoluzione giuridica, occorre rimarcare che l’accertamento ex post continua ad essere un pilastro della disciplina antitrust, in quanto svolge un ruolo fondamentale nell’ambito di altri contesti competitivi che sono diversi da quelli delle piattaforme on line.

Infatti l’istituto dell’accertamento ex post permette di sanzionare le condotte anticoncorrenziali e continua utilmente ad alimentare la giurisprudenza che da tempo, in tale ambito, svolge il ruolo di orientamento dei comportamenti degli operatori economici. Tuttavia l’intervento ex post perde efficacia laddove non è in grado di adattarsi alle specificità che caratterizzano il mercato digitale.

Pertanto, per intercettare i comportamenti anticoncorrenziali, occorre sviluppare strumenti di contrasto che comportano il ricorso a competenze multidisciplinari quali lo sviluppo di tecniche avanzate di analisi, nonché la cooperazione tra autorità statali e sovranazionali.

In assenza di una prospettiva e di competenze condivise, utilizzate nel raggiungimento di obiettivi comuni, risulta alquanto difficile contrastare il fenomeno delle pratiche anticoncorrenziali facendo affidamento solo sull’accertamento ex post.

Il quadro sopra delineato porta a dare una nuova lettura alla vulnerabilità dell’accertamento antitrust ex post, rispetto alle piattaforme digitali, che la considera non come mero limite contingente, bensì come connotato strutturale legato alla natura dei mercati digitali.

Tale prospettiva apre ad una riflessione più ampia circa sia il ruolo del diritto antitrust nell’attuale scenario economico, sia la necessità di sviluppare strumenti di contrasto più flessibili e proattivi in grado di coniugare la tutela della concorrenza e lo sviluppo dei mercati digitali e degli annessi meccanismi che li governano.

Ciò può avvenire attraverso l’applicazione di un approccio che sviluppi strumenti di accertamento ex ante che si affianchino ed integrino quelli ex post. Anche perché l’ampliamento delle possibilità di intervento correttivo delle condotte e delle prassi anticoncorrenziali permette di fronteggiare le sfide derivanti dalle grandi piattaforme ed assicurare la tutela della concorrenza nel lungo periodo.[20]

Le indagini di non conformità della Commissione nel nuovo caso Google

Il varo del DMA rappresenta una fase significativa della dinamica evolutiva che connota la disciplina antitrust, dal momento che ha introdotto strumenti che regolano ex ante i comportamenti delle piattaforme digitali che lo stesso provvedimento indica come gatekeeper.[21]

Il test di efficacia della nuova normativa è rappresentato sempre da un caso Google che si è dimostrato un’occasione importante nell’ambito della quale la Commissione europea, nell’esercizio delle proprie funzioni riconosciute dallo stesso DMA, ha avviato nei confronti della multinazionale californiana, qualificata come gatekeeper, delle indagini di non conformità.

Google è stato considerato come gatekeeper in quanto dotato di servizi relativi alla piattaforma di base quali il motore di ricerca, il sistema operativo Android e il marketplace di applicazioni.[22]

La suddetta attività investigativa si innesta nel più ampio contesto di una vigilanza sistemica finalizzata alla verifica del rispetto degli obblighi introdotti dagli artt. 5, 6 e 7 del DMA. Questi vincolano le piattaforme ad adottare condotte trasparenti e non discriminatorie che non devono essere lesive della concorrenza.

Le indagini di non conformità sono caratterizzate da un approccio segnatamente differente rispetto a quello che connota le procedure antitrust connesse all’art. 102 del TFUE.

In primis la nuova disciplina non richiede che venga dimostrato o individuato un comportamento anticoncorrenziale, né che se ne dimostrino gli effetti pregiudizievoli. Allo stesso tempo si basano sulla verifica circa la violazione di determinati obblighi normativi. Altra novità importante della nuova disciplina è il riconoscimento in capo alla Commissione europea di poteri investigativi potenziati tra i quali rientra la facoltà di intervenire coattivamente per correggere violazioni sistemiche. Tra l’altro, la nuova normativa contrae sensibilmente i tempi di intervento, permettendo un’azione più tempestiva rispetto al passato.[23]

Con riferimento a Google, l’attività ispettiva si è focalizzata soprattutto sul rispetto del divieto di self-preferencing, sull’obbligo di assicurare l’interoperabilità e la portabilità dei dati, ed infine sulle condizioni di accesso ai servizi di piattaforma da parte degli altri operatori commerciali. In sostanza il focus della Commissione europea ha riguardato pratiche che, pur presentando continuità con quelle che avevano caratterizzato i tre casi Google, si trovano attualmente su un terreno regolativo profondamente mutato e caratterizzato da un approccio integrato di intervento ex ante ed ex post.[24]

In particolare l’attività di indagine era stata formalmente avviata il 25 marzo 2024 ed era focalizzata sul carattere sistemico della non conformità. A differenza delle fattispecie precedenti, come per esempio Google Shopping, la Commissione europea non ha dovuto dimostrare l’abuso di posizione dominante, bensì l’inadempimento di obblighi precisi previsti dagli artt. 5 e 6 del DMA. In primo luogo Google ha continuato ad adottare strategie autopreferenziali certificate da test fatti da enti indipendenti che hanno rilevato come i widget di Google, quali “Google Hotels” e “Google Flights”, ottengono ben oltre il 60% dei clic organici.

A ciò si aggiunge il fatto che nonostante l’introduzione di “gruppi di link” per i siti di comparazione terzi, dati recenti confermano che il design dell’interfaccia (UX) mantiene la propensione a trattenere l’utente nell’ecosistema Google. Per cui in tal caso la Commissione ha rilevato che le modifiche apportate sono “estetiche ma non funzionali”, dal momento che i servizi concorrenti vengono pregiudicati da un declassamento visivo, ossia font più piccoli, assenza di immagini accattivanti rispetto ai servizi Alphabet.[25]

Altro punto critico riguarda il rispetto dell’art. 5(4) del DMA da parte di Google Play che dimostra essere ancora un ecosistema chiuso dal momento che la multinazionale californiana ha introdotto nuove commissioni relative ai servizi anche per le transazioni avvenute fuori Google Play. Sotto il profilo economico le suddette commissioni rendono insostenibile il passaggio a canali alternativi di pagamento, sterilizzando di fatto il beneficio della liberalizzazione prevista dal DMA. Secondo “la commissione” la strategia di Google ha sviluppato un meccanismo elusivo della disciplina contenuta nel DMA.[26]

Conclusioni

L’esperienza delle prime applicazioni del DMA ha sollevato questioni fondamentali circa l’effettivo valore innovativo della disciplina nonché circa la sua capacità di influire significativamente sulle tendenze della concorrenza dei mercati digitali.

Nello specifico, l’interrogativo più importante che è emerso è quello se considerare la nuova disciplina come un punto di rottura rispetto alla legislazione precedente, oppure se reputarla come una mera rivisitazione in chiave normativa di principi già individuati nel contesto dell’enforcement antitrust.

Se si considera l’approccio ex ante, risulta pacifico che il DMA sia una disciplina che segni un significativo punto di discontinuità rispetto al passato, perché il suddetto approccio permette di superare le diverse criticità che caratterizzavano l’applicazione della disciplina precedente, quali la tempestività degli interventi, la certezza del diritto e la riduzione dell’onere probatorio. Tra l’altro, l’introduzione di obblighi specifici ha portato ad una migliore interpretazione della disciplina riducendo le ambiguità e le zone grigie ed offrendo agli operati economici un conteso normativo più chiaro.

Allo stesso tempo il DMA dimostra elementi di continuità rispetto al passato laddove le pratiche di self-preferring, di leveraging e le restrizioni all’interoperabilità hanno gli stessi schemi di quelle che la Commissione Europea ha affrontato nei casi Google. Tra l’altro anche il DMA presenta delle difficoltà applicative. In particolare la valutazione di non conformità risulta essere complessa soprattutto con riferimento alle dinamiche di mercato e agli effetti generati dai comportamenti lesivi.

Altra criticità riguarda il rischio che le piattaforme sviluppino strategie di adattamento alquanto sofisticate ed in grado di eludere la nuova disciplina e di preservare la posizione di mercato.

Sotto tale aspetto, l’applicazione degli obblighi normativi potrebbe far sviluppare all’impresa una compliance strategica che porterebbe ad una modifica superficiale della condotta e dell’ecosistema a scapito di un vero e proprio cambiamento delle prassi commerciali lesive della concorrenza.

Alla luce di tali considerazioni si può osservare che il nuovo caso Google rappresenta un banco di prova importante per l’efficacia della nuova disciplina contenuta nel DMA, nonché, più in generale, per la capacità del Diritto dell’UE di affrontare le sfide derivanti dai mutamenti del mercato digitale e delle relative piattaforme.

Note


[1] Unione europea. Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 sui mercati digitali (Digital Markets Act). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2022.

[2] DE STREEL A. The Digital Markets Act: A New Era for Competition Policy, in Journal of European Competition Law & Practice, vol. 14, n. 1/2023, pp. 1–12.

[3] Centre for European Policy Studies. The EU Digital Markets Act: Institutional Design and Enforcement. CEPS, 2022.

[4] MONTI G., Regulating Gatekeepers in the Digital Markets Act. Oxford University Press, 2023, pp. 1-25.

[5] AKMAN P., BROOK O, a cura di, The Digital Markets Act: A Revolution in Competition Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2023, p. 86.

[6] DE STREEL A. The Digital Markets Act: A New Era for Competition Policy, op. cit. p. 3.

[7] Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service Factsheet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_17_1785

[8] LIBERTINI M., Abuso del diritto e abuso di posizione dominante, disponibile in http://www.rivistaodc.eu/abuso-del-diritto-e-abuso-di-posizione-dominante

[9] Tribunale dell’Unione europea, comunicato stampa n. 197/21, 10 nonmember 2021, Google Shopping; Tribunale dell’Unione europea, sentenza 10 novembre 2021, causa T-612/17, Google LLC e Alphabet Inc. / Commissione (Google Shopping), ECLI:EU:T:2021:763, §§ 334–352.

[10] DEUTSCHER E. Google Shopping and the Quest for a Legal Test for Self-preferencing Under Article 102 TFEU, https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/google-shopping-quest-for-legal-test-for-self- preferencing

[11] Google, descrizione generale in OECD, Android and Competition Issues, 2020,

[12] Commissione Europea, Decisione AT.40099 (Google Android), 2018, §§ 101–119.

[13] PARKER G. et al., Platform Revolution, 2016, p. 127.

[14] Commissione Europea, Decisione Google Android, cit., §§ 281–295.

[15] PETIT N., Big Tech and the Digital Economy, 2020, p. 145.

[16] ZUBOFF S., The Age of Surveillance Capitalism, 2019, p. 230

[17] Commissione europea, Decisione nel caso Google AdSense (Search), 2019. §§ 297–322, 334–351.

[18] MOTTA M., Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, p. 34.

[19] VARIAN H. R., SHAPIRO C., Information Rules, Harvard Business School Press, 1999, p. 65.

[20] Digital Markets Act, Regolamento (UE) 2022/1925.

[21] De STEEL A., The DMA Proposal, in https://cerre.eu/news/alexandre-de-streel-in-pro-market-on-the-digital- markets-act/

[22] PETIT N, Big Tech, 2020, p. 170.

[23] MOTTA M., Competition Policy: Theory and Practice, op. cit. p. 41.

[24] https://startupitalia.eu/economy/google-richieste-commissione-ue-dma/

[25] FRANK J. U. HARD M, Coping with undesirable effects of DMA implementation: Google Search and the ban on self-preferencing ,in Journal of European Competition Law & Practice, 2026., pp. 3-5

[26] Ibidem

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x