La profonda trasformazione tecnologica che sta interessando i servizi finanziari e professionali porta con sé indubbi benefici in termini di efficienza, ma determina al contempo una crescita della portata e della complessità dei rischi di frode e di riciclaggio da parte delle organizzazioni criminali. Per i professionisti e i soggetti obbligati ai fini AML (Anti-money laundering), l’espansione dei canali digitali e l’uso di tecnologie emergenti richiedono un aggiornamento costante delle metodologie di prevenzione e analisi.
L’efficienza della tecnologia di pagamento si traduce, in assenza di controlli, nell’efficienza del riciclaggio. Consapevole di questo assioma, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha radicalmente riprogettato la propria mappatura del rischio. Il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 (vigente dal 1° gennaio 2024) ha dotato professionisti, banche e operatori non finanziari di una bussola costituita da 34 indicatori di anomalia e svariate centinaia di sub-indici.
La rilevanza di tale testo per le tecnologie è trasversale. Gli indicatori coprono il comportamento anomalo del soggetto (Sezione A), che può declinarsi in reticenza o fornitura di documentazione informatica alterata. Sul piano delle transazioni, il provvedimento sanziona operatività palesemente illogiche rispetto al profilo economico o fiscale del cliente, ponendo in evidenza l’utilizzo reiterato e sospetto di cripto-attività o anomalie nell’identificazione degli indirizzi IP e dei correspondent banking digitali.
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Rischi tecnologici antiriciclaggio e nuova mappatura UIF
Tuttavia, è con la dirompente Comunicazione dell’8 giugno 2026 che la UIF ha tracciato il solco definitivo rispetto al passato, accertando che tra il 2021 e il 2025 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) riconducibili a fenomenologie fraudolente sono triplicate, passando da 9.000 a oltre 30.000, innescando un aumento del 50% delle richieste di cooperazione internazionale per il blocco e il recupero dei fondi. La UIF ha conseguentemente abrogato l’obsoleto schema rappresentativo di comportamenti anomali inerente alle “Frodi Informatiche” del febbraio 2010, sostituendolo con tre nuovi codici fenomenologici specifici, i quali delineano chiaramente l’intersezione tra reato presupposto informatico e successivo riciclaggio:
● Truffe e frodi agevolate dalla tecnologia
● Money muling
● Cybercrime
In cosa consistono i nuovi rischi tecnologici e di riciclaggio
L’innovazione ha trasformato i tradizionali rischi di riciclaggio, estendendoli agli ecosistemi digitali e accrescendo la scala delle attività illecite. Le interazioni dei professionisti con queste minacce si concentrano principalmente sui seguenti fronti:
- Sfruttamento di nuovi strumenti finanziari: le organizzazioni criminali ricorrono sempre più frequentemente all’uso di Virtual Iban (vIBAN), carte virtuali, sistemi di pagamento istantaneo e bancomat (ATM) non bancari per far perdere le tracce dei fondi.
- Cripto-attività e finanza decentralizzata (DeFi): l’utilizzo di valute virtuali, stablecoin (ancorate a valute ufficiali), e protocolli automatizzati (smart contracts) permette di trasferire valori disintermediando i controlli tradizionali. Particolarmente insidiosi sono gli strumenti volti a incrementare l’opacità, come i servizi di mixing, le privacy coins e i portafogli auto-custoditi (unhosted wallets), che ostacolano la ricostruzione delle identità dei soggetti coinvolti.
- Cybercrime e ingegneria sociale: si registra una crescita significativa di episodi di frodi informatiche in cui i criminali inducono le vittime all’installazione di software di accesso e controllo remoto sui propri dispositivi personali. Il termine cybercrime si riferisce alle condotte illecite poste in essere digitalmente al fine di violare i parametri di sicurezza della triade “CID” (Confidentiality, Integrity, Availability), costituendo il reato presupposto per il successivo riciclaggio.
● Uso illecito dell’intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale viene impiegata dalle reti criminali per produrre documentazione falsa e identità fittizie, utilizzate successivamente per aprire a distanza rapporti finanziari.
● Money Muling digitale: questa pratica coinvolge individui (spesso vulnerabili o inesperti, come giovani o pensionati) che mettono a disposizione i propri rapporti finanziari per riciclare proventi illeciti. Le operazioni avvengono con estrema rapidità, in modo frazionato e spesso verso l’estero, rendendo difficile la ricostruzione dell’origine dei fondi.
Money muling, indicatori UIF e anomalie operative
Con particolare riferimento al Money Muling l’UIF ha elaborato una casistica di indicatori oggettivi e soggettivi estremamente dettagliata:
- Profilo soggettivo anomalo: frequente utilizzo di rapporti bancari o di pagamento di recente e improvvisa attivazione, intestati a individui che evidenziano una manifesta inesperienza o una condizione di vulnerabilità socio-economica (es. studenti giovanissimi, disoccupati, anziani pensionati non avvezzi alla finanza digitale) che incompatibilmente iniziano a muovere volumi di traffico commerciale transnazionale.
- Fingerprinting e contatti condivisi: segnale di allarme rosso è la presenza, nei database bancari, di dati di contatto (stessi numeri di cellulare, stessi indirizzi e-mail) comuni a più anagrafiche non correlate tra loro, o modifiche repentine di tali dati, in assenza di giustificazione, operate immediatamente dopo la concessione delle credenziali di accesso al rapporto. Tali condotte indicano l’accentramento del controllo dei conti nelle mani di un unico soggetto criminale.
- Anomalie di accesso e geolocalizzazione: utilizzo condiviso di indirizzi IP, identificativi univoci dei dispositivi (device ID) da parte di più clienti non collegati. La connessione tramite Reti Private Virtuali (VPN), nodi proxy oscuri o altri strumenti di anonimizzazione in assenza di valide giustificazioni professionali o incongruenti con le abitudini storiche del cliente. Discrepanze palesi tra la residenza dichiarata e la geolocalizzazione sistematica dell’indirizzo IP di chi dispone i bonifici.
- Dinamica dei flussi (velocity e pattern): le operazioni presentano una velocità di rotazione del capitale altissima: accrediti immediatamente seguiti da addebiti frazionati verso estero o verso soggetti privi di note relazioni economiche. Vengono utilizzate causali testuali estremamente generiche e incongruenti. Vi è una frequente difficoltà dell’intermediario a soddisfare le richieste di storno (recall) inoltrate da altri istituti per presunta frode, unitamente alla totale irreperibilità e assenza di collaborazione da parte dell’intestatario del conto.
L’arma a doppio taglio della tecnologia per i soggetti obbligati
Per far fronte a queste minacce, i professionisti e gli intermediari adottano soluzioni tecnologiche avanzate e algoritmi di intelligenza artificiale capaci di analizzare moli enormi di transazioni ed evidenziare reti di collegamenti altrimenti invisibili.
Tuttavia, l’UIF avverte che un utilizzo acritico dei modelli automatici rappresenta una grave criticità. L’eccessivo affidamento sulle logiche preimpostate dai software porta alla difficoltà di interpretare anomalie non previste dagli algoritmi. Questo approccio si traduce nell’inoltro di segnalazioni di operazioni sospette frammentarie e standardizzate, che risultano incoerenti con la reale operatività e privano la segnalazione del necessario valore informativo.
Le best practice per l’antiriciclaggio
Alla luce dei rischi evidenziati, i professionisti sono chiamati a implementare presìdi operativi specifici e best practice consolidate:
- Mantenere il “presidio umano” (Human in the loop): le tecnologie innovative devono rimanere un ausilio e non possono sostituire il giudizio professionale. Solo l’analista umano può garantire una visione integrata dell’operatività sospetta, contestualizzandola con tutte le informazioni a disposizione.
- Monitoraggio delle configurazioni tecniche anomale: a scopi preventivi, è essenziale intercettare le connessioni informatiche volte a mascherare la reale posizione del cliente. Costituiscono un forte campanello d’allarme l’utilizzo ingiustificato di reti private virtuali (VPN), proxy o altri strumenti di anonimizzazione inusuali, specialmente se non coerenti con il profilo del soggetto.
- Valorizzazione dei dati digitali (Digital footprints): i professionisti devono tracciare e incrociare elementi tecnici come indirizzi IP, indirizzi email, device ID e anomalie nella geolocalizzazione. Spesso, la presenza di dati di contatto comuni tra più soggetti apparentemente non collegati rivela l’esistenza di schemi di riciclaggio o di money muling gestiti da un’unica regia.
- Valutazione professionale attiva del contesto: l’antiriciclaggio non deve ridursi a un mero automatismo. La ricorrenza di uno o più indicatori di rischio non determina automaticamente l’obbligo di inoltrare una SOS. È richiesta una valutazione professionale fondata sul contesto operativo e sulla coerenza economica dell’operazione, garantendo una collaborazione attiva e qualificata.
- Adeguata verifica proporzionata e consapevole: occorre prestare particolare attenzione ai processi di onboarding e alla profilatura della clientela. Le procedure non devono limitarsi a controlli formali che non agevolano il monitoraggio nel continuo, ma devono essere proporzionate ai livelli di rischio e dotate di controlli idonei a sventare, ad esempio, l’uso di identità sintetiche o documentazione alterata tramite IA.
Approccio dinamico contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Per garantire che le misure di prevenzione siano realmente efficaci contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, il professionista deve adottare un approccio dinamico. Questo implica una revisione sistematica delle procedure di Studio e una verifica continua della validità dei processi operativi, assicurando che gli strumenti adottati siano sempre proporzionati all’evoluzione delle minacce.














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