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BNPL, più tutele da Italia e UE: le regole dal 2026



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Il BNPL cresce rapidamente anche in Italia. La nuova direttiva europea sul credito al consumo estende tutele, impone verifiche di solvibilità e rivede pratiche commerciali. Cambiano modelli operativi e sostenibilità delle rate piccole, con effetti su concorrenza e offerta di prestiti

Pubblicato il 9 ott 2025

Matteo Risi

Ricercatore Senior dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano



bnpl, quotazione klarna Normativa BNPL europea

Negli ultimi anni il termine “Buy Now Pay Later” è diventato molto popolare grazie alla diffusione di diversi servizi di pagamento che permettono di effettuare pagamenti rateali, solitamente senza interessi.

Strumenti comodi ma che espongono a rischi per gli utenti, come quello di sovraindebitamento.

È per provare a tutelare maggiormente i consumatori che l’Unione Europea ha promulgato una nuova Direttiva sul Credito al Consumo (CCD2), che ora l’Italia sta recependo, come si vede dallo schema di decreto approvato in settimana dal consiglio dei ministri.

Come funziona il buy now pay later

Questi servizi si sono diffusi molto velocemente in quasi tutto il mondo, Italia compresa, e lo hanno fatto grazie a un modello di business che fa leva sui benefici proposti al consumatore finale.

A loro, infatti, viene offerta la possibilità di rateizzare un pagamento in pochissimi minuti (e pochissimi “click”) a costo zero. Tanto basta per lanciare il settore e convincere i merchant a offrire la nuova modalità di pagamento – sostenendone i costi – in cambio di un aumento della conversion rate e del carrello medio. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, questa modalità di pagamento è stata utilizzata oltre 32 milioni di volte nel 2024, per un totale di 6,8 miliardi di euro.

Le principali criticità del BNPL secondo autorità e associazioni

Insieme all’entusiasmo del mercato, tuttavia, la crescita di questa modalità di pagamento ha anche evidenziato alcune criticità. Sono già molte le associazioni e le autorità finanziarie, come ad esempio la FCA della Gran Bretagna, che hanno evidenziato grandi preoccupazioni per il rischio di sovraindebitamento della popolazione, la possibilità, cioè, che le persone spendano più di quanto possano permettersi e vadano dunque in difficoltà finanziaria.

Rischio creditizio in Italia e profilo degli utenti

La situazione in Italia, almeno per ora, non è così critica. La rischiosità creditizia del BNPL, secondo i dati di CRIF, si mantiene inferiore rispetto a quella dei prestiti di piccolo importo. Secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments, inoltre, gli italiani che utilizzano questi strumenti sono in media giovani fra i 18 e i 33 anni (37%), ben istruiti, con una situazione economica stabile. Il BNPL non sembra quindi un servizio usato per necessità, almeno in questa fase del mercato, ma un servizio innovativo, utilizzato da chi ha una propensione maggiore verso l’innovazione.

Frodi e limiti di visibilità sul merito creditizio

Un tipo di rischio che esiste, però, in Italia (come all’estero), è quello relativo alle frodi, ossia che i pagamenti rateali vengano richiesti da utenti che non hanno intenzione di ripagare le rate. In entrambe le casistiche, quella delle frodi e quella del sovrindebitamento, i rischi sono legati alla mancanza di visibilità degli operatori di BNPL rispetto al merito creditizio delle persone a cui concedono la dilazione di pagamento.

Perché nasce la nuova direttiva sul credito al consumo

È per provare a tutelare maggiormente i consumatori che l’Unione Europea ha promulgato una nuova Direttiva sul Credito al Consumo (CCD2).

La prima direttiva, infatti, non includeva esplicitamente questi nuovi prodotti digitali, lasciando alcuni vuoti normativi che potevano comportare rischi per i consumatori in termini di trasparenza, valutazione del merito creditizio e livelli di tutela. La direttiva rappresenta quindi una risposta diretta alla diffusione del BNPL e di altri prodotti digitali, colmando le lacune regolatorie del passato e uniformando il trattamento di tutte le forme di credito al consumo, con particolare attenzione a quelle ritenute, fino a oggi, meno rischiose ma potenzialmente insidiose per i consumatori se non correttamente gestite.

Tempi di recepimento e campo di applicazione

Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE (CCD II)[1], relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive–CCD)[2].

Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla CCD II. Tali disposizioni saranno poi applicate a decorrere dal 20 novembre 2026 e riguarderanno anche gli operatori del BNPL.

BNPL dentro il perimetro del credito: eccezioni e limiti ai merchant

Per quanto riguarda il BNPL, infatti, la direttiva è chiara: tutte le transazioni BNPL che ora sono escluse dal perimetro della prima direttiva saranno invece considerate all’interno del perimetro del credito al consumo secondo la nuova direttiva. L’unica esclusione è riservata alle dilazioni concesse gratuitamente dai commercianti ai propri clienti. Anche in questo caso, tuttavia, i commercianti devono sottostare a regole molto rigide: dovranno offrire dilazioni non superiori a 50 giorni (14 in caso di grandi imprese del mondo eCommerce) e non potranno avvalersi di partner terzi a cui andare a cedere questo credito.

Nuovi obblighi per gli operatori: trasparenza, firme e solvibilità

Gli operatori del BNPL, dunque, si troveranno a diventare a tutti gli effetti operatori del credito al consumo e in questa nuova veste, dovranno fare molti cambiamenti, tra cui:

  • porre una maggiore attenzione alle attività di comunicazione e marketing quali gli annunci pubblicitari, che dovranno tutelare il consumatore;
  • introdurre un’informativa precontrattuale che rispetti i requisiti di trasparenza delle condizioni di credito (p.e., dia tutte le informazioni inerenti ai costi, ai tassi, alle condizioni di reclamo, alle informative sui rischi);
  • sottoscrivere un contratto attraverso una procedura che richieda anche una firma avanzata (ad esempio tramite OTP);
  • rivedere i propri processi operativi, in particolare per quanto riguarda la valutazione della solvibilità dei consumatori, che diventerà obbligatoria, e i processi di compliance, in quanto diventeranno soggetti a un autorità di vigilanza.

Effetti attesi su sovraindebitamento e ruolo delle centrali rischi

Rispetto ai rischi di sovraindebitamento la direttiva fa diversi passi avanti rispetto alla situazione attuale nella tutela dei consumatori. Da una parte, infatti, i consumatori saranno più consapevoli delle implicazioni delle proprie scelte di rateizzazione, grazie alle informative contrattuali e precontrattuali.

Dall’altra parte, le imprese saranno forzate ad “anticipare” sempre meglio eventuali situazioni di insolvenza dei consumatori attraverso una valutazione del loro merito creditizio. Rimane, infine, sempre per queste imprese la possibilità di avvalersi di Centrali Rischi per valutare il merito creditizio di un pagatore o per segnalare qualcuno che non ripaga il proprio debito. Uno strumento, quello delle Centrali Rischi, di grande valore per aumentare la visibilità di tutto il sistema e anticipare i rischi legati alle frodi e al sovraindebitamento.

Strategie degli operatori nel post-CCD2

Le imprese attualmente attive nel settore del BNPL stanno adottando diverse strategie e approcci per evolvere nel mercato post-CCDII, differenziati a seconda della tipologia di azienda. Se le società finanziarie più tradizionali che hanno lanciato o acquisito un servizio di BNPL, dovranno rimodulare i loro prodotti secondo processi già noti (quelli del credito al consumo), gli attori fintech dovranno cambiare pelle in maniera più consistente per essere compliant con le nuove norme.

Questo cambiamento sta già avvenendo e lo possiamo intravedere anche negli assetti che queste fintech stanno adottando per essere compliant alla CCDII: Scalapay ha cominciato a lavorare in partnership con Deustche Bank, un player storico del mercato per la gestione dei crediti; Klarna e PayPal lavoreranno grazie alle licenze bancarie ottenute nell’ambito dei propri servizi finanziari e di pagamento.

Dal BNPL ai prestiti tradizionali e impatto fiscale

Gli sforzi che le fintech stanno facendo per entrare nel mercato regolato del credito al consumo, tuttavia, permetteranno loro, con uno sforzo marginale minimo, di offrire anche prestiti tradizionali, aumentando così la competizione sul mercato rispetto alle società finanziarie tradizionali. Non è un caso se con PayPal si può ottenere il finanziamento di un acquisto fino a 5.000€ e con una durata fino a 24 mesi.

Un altro grande cambiamento sarà legato al regime fiscale che prevede un’imposta di bollo di 16€ per ogni contratto del credito al consumo siglato. Questa tassa renderà poco o per nulla profittevole per gli operatori offrire rateizzazioni su scontrini di basso importo come quelli che vengono attualmente offerti nell’alveo dei pagamenti BNPL. Da qui si vedrà un’ulteriore spinta verso prestiti più consistenti e di maggior durata e una maggior attenzione verso altri strumenti di finanziamento come le linee di credito.

L’eredità del BNPL sul mercato del credito regolato

Dal novembre 2026, dunque, tutto ciò che oggi chiamiamo BNPL rientrerà nel perimetro regolatorio proprio del credito al consumo.

Il fenomeno del Buy Now Pay Later, tuttavia, lascerà una grande eredità al mercato dei finanziamenti. Innanzitutto, gli operatori che sono stati in grado di fiorire negli ultimi anni, superando un’agguerrita competizione e momenti difficili come quello legato all’aumento dei tassi di interesse, rimarranno all’interno del mercato diventando a tutti gli effetti delle società finanziarie. Inoltre, l’esperienza utente del credito al consumo sarà ampiamente migliorata e snellita (sempre nel rispetto della normativa) seguendo la lezione del BNPL, che sulla semplicità e sulla velocità del pagamento (oltre che sul tasso zero) ha costruito la sua fortuna.

Note


[1] Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302225

[2] Per maggiori informazioni: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0048

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