Il 2025 è un anno importante per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA). Infatti, oltre alla produzione di numerosi documenti di soft law da parte della Commissione Europea e alla piena applicabilità di alcune disposizioni dell’AI Act, in vari Paesi del mondo sono stati pubblicati dei documenti sia strategici sia normativi.
Anche l’Italia si è dotata di una legge nazionale sull’intelligenza artificiale che si affianca e integra l’ AI Act.
Di seguito, senza pretesa di esaustività, sono riportati alcuni esempi di approcci adottati a livello globale che consentono anche di rilevare alcune differenze.
Più nello specifico, si farà riferimento agli Stati Uniti, con l’“America’s AI Action plan”, alla Cina con il proprio piano di azione e con un intervento volto a disciplinare l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA e al Giappone che ha pubblicato un “atto per la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale”.
Indice degli argomenti
L’approccio americano: deregolamentazione per la competitività globale
Nel mese di luglio 2025 gli Stati Uniti hanno pubblicato l’“America’s AI Action plan”[1], un documento in cui l’intento dichiarato è quello di “vincere la corsa” rimuovendo le barriere all’intelligenza artificiale. Come esposto nel documento, il piano d’azione si basa su tre pilastri: innovazione, infrastrutture e diplomazia internazionale e sicurezza. Gli Stati Uniti vogliono innovare ed essere più veloci dei propri concorrenti nello sviluppo e nella distribuzione di nuove tecnologie di IA e smantellare le barriere normative che ostacolano il settore privato.
Il piano d’azione definisce gli obiettivi politici generali per l’attuazione delle raccomandazioni formulate dal governo e l’obiettivo dichiarato è quello di articolare le suddette raccomandazioni politiche che l’Amministrazione può attuare per consentire di realizzare la visione del Presidente di un dominio globale dell’IA.
Più nello specifico:
- il primo pilastro, tra le altre cose, mira a eliminare la burocrazia e le norme “onerose”, a garantire i valori americani, a incoraggiare l’open source, a favorire l’adozione dell’IA, a supportare la produzione di prodotti innovativi, a investire nella ricerca scientifica sull’IA;
- il secondo pilastro, relativo alle infrastrutture, menziona la semplificazione delle procedure per la creazione di data center, impianti di produzione di semiconduttori e infrastrutture energetiche, garantendo al contempo la sicurezza e fa riferimento anche alla costruzione di data center per uso militare;
- il terzo pilastro, infine, fa riferimento alla volontà di esportare l’IA americana agli alleati e ai partners e a contrastare l’influenza cinese. L’ultimo pilastro menziona altresì la sicurezza e la valutazione dei rischi.
La strategia cinese tra sviluppo e controazione internazionale
Sempre nel mese di luglio 2025, anche la Cina ha pubblicato il proprio “Piano di azione sull’IA”[2], suddiviso in 13 punti. Più nello specifico, l’obiettivo del piano è quello di cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale, invitando tutte le parti, compresi governi, organizzazioni internazionali, imprese, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e singoli cittadini, a partecipare attivamente e a collaborare per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture digitali, esplorare congiuntamente innovazioni all’avanguardia nella tecnologia dell’intelligenza artificiale, promuovere la divulgazione e l’applicazione globale dell’intelligenza artificiale e massimizzare l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale stessa. Lo sviluppo dell’IA deve essere promosso e volto a potenziare tutti i settori accelerando anche lo sviluppo delle infrastrutture digitali. È posta attenzione anche all’utilizzo dei dati di qualità, all’ambiente e alla cooperazione internazionale.
La Cina è attiva in ambito IA e il piano di azione non è il primo documento del 2025; infatti, già a marzo 2025, la Cina ha pubblicato un documento con le misure per etichettare i contenuti sintetici generati dall’intelligenza artificiale[3]. Le misure saranno applicabili dal primo settembre 2025 e mirano a promuovere il sano sviluppo dell’intelligenza artificiale, standardizzare l’identificazione dei contenuti sintetici generati dall’intelligenza artificiale, proteggere i diritti e gli interessi legittimi di cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni e salvaguardare l’interesse pubblico.
Il documento fa riferimento ai contenuti sintetici generati dall’intelligenza artificiale, ossia: a testo, immagini, audio, video, scene virtuali e altre informazioni generate e sintetizzate utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale.
Etichettatura dei contenuti IA: la proposta normativa cinese
È interessante notare che l’identificazione sintetica dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale comprende l’identificazione esplicita e l’identificazione implicita. I primi (identificatori espliciti) si riferiscono agli identificatori aggiunti durante la generazione di contenuti sintetici o interfacce di scene interattive, che vengono presentati sotto forma di testo, suono, grafica, ecc. e possono essere chiaramente percepiti dagli utenti; mentre i secondi (identificatori impliciti) sono identificatori che vengono aggiunti ai dati dei file di contenuto sintetico tramite misure tecniche e non sono facilmente percepibili dagli utenti.
La misura introdotta in Cina ricorda per certi aspetti l’obbligo di trasparenza dell’art. 50 dell’AI Act che richiede ai fornitori di indicare i contenuti generati o manipolati con l’intelligenza artificiale.
La via giapponese: ricerca e promozione senza oneri eccessivi
A maggio 2025 anche il Giappone si è dotato di un “atto per la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale”[4]. Lo scopo dichiarato nell’atto è quello di promuovere in modo completo e sistematico misure volte a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, insieme alle altre norme già in vigore, prescrivendo principi e aspetti fondamentali per la formulazione di un piano di base per la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale, nonché istituendo un quartier generale per la strategia sull’intelligenza artificiale, contribuendo così al miglioramento della vita delle persone e al sano sviluppo dell’economia nazionale.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 dell’atto, la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo delle tecnologie IA sarà effettuata con l’obiettivo di mantenere la capacità del Giappone di condurre attività di ricerca e sviluppo sull’IA e di migliorare la competitività internazionale dei settori correlati a queste tecnologie, in quanto possono migliorare significativamente l’efficienza degli affari amministrativi e delle attività commerciali private e creare nuove industrie attraverso il loro utilizzo appropriato ed efficace, e sono anche tecnologie importanti dal punto di vista della sicurezza nazionale.
Al fine di evitare che lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie legate all’IA siano svolti per scopi impropri o in modo inappropriato (ad esempio, tramite la divulgazione di informazioni personali o la violazione del diritto d’autore) è richiamata la necessità di garantire la trasparenza nel processo di ricerca, sviluppo e utilizzo delle tecnologie legate all’IA e adottare altre misure necessarie.
Infine, anche il Giappone menziona la cooperazione internazionale, al fine di contribuire alla pace e allo sviluppo del Giappone e della comunità internazionale.
Anche l’approccio del Giappone, pertanto, è volto ad una regolamentazione che tuteli le persone ma non sia troppo rigida e tenga considerazione anche lo sviluppo economico tramite l’utilizzo di tecnologie di IA.
Tre visioni a confronto: competitività, controllo e equilibrio
Il 2025 ha confermato come ogni Paese scelga una via regolatoria che rifletta le sue priorità economiche, culturali e geopolitiche. In particolare, dall’analisi dei documenti di cui si è scritto sopra, che sono solo alcune delle iniziative per regolamentare l’IA che sono emerse nel 2025 ma che sono utili per individuare i possibili approcci, emerge un panorama molto diversificato.
Infatti, gli Stati Uniti puntano sulla deregolamentazione per stimolare la competitività globale e dichiarano apertamente di voler innovare ed essere più veloci dei propri concorrenti nello sviluppo e nella distribuzione di nuove tecnologie di IA. Un approccio che punta molto sulla libertà dei privati di innovare senza troppi vincoli normativi.
La Cina, dal canto suo, adotta un approccio che sembrerebbe più cauto; infatti, menziona e favorisce la promozione dello sviluppo della tecnologia, pur dotandosi di alcune regole. Un altro aspetto che sembra differenziare gli Stati Uniti e la Cina è quanto dichiarato sulla cooperazione internazionale.Quest’ultima è richiamata più volte nel piano di azione della Cina.
Infine, il Giappone sembra puntare su una promozione della ricerca e dell’innovazione, dettando alcune regole ma senza imporre oneri normativi troppo stringenti (si noti, ad esempio, che nell’atto del Giappone non sono presenti delle sanzioni).
In questo contesto non bisogna dimenticare l’Unione Europea che ha adottato un approccio che punta molto sulla regolamentazione e sulla tutela delle persone, ponendosi con un paradigma diverso rispetto e per certi versi contrapposto, ad esempio, a quello degli Stati Uniti.
Questo mosaico normativo rappresenta una sfida importante sotto tanti aspetti, certamente economici e di circolazione di beni e servizi, per le aziende attive a livello internazionale, nonché delle vere sfide sui temi della compliance in quanto devono confrontarsi con normative diverse sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista dell’ambito oggettivo e non solo di riferimento.
Note
[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf
[2] https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033929.htm
[3] https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm
[4] https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053











