Per anni abbiamo presidiato i confini dell’informazione temendo la minaccia sbagliata: l’invasione dei falsi totali, i video iperrealistici in cui i leader mondiali dichiarano guerre o i grandi della Terra compiono azioni inverosimili. Questa ossessione per il deepfake integrale ci ha reso ciechi di fronte a una mutazione molto più sottile, obliqua e ravvicinata: la propaganda sintetica incrementale.
Questa tecnica non inventa il mondo da zero; preferisce operare una microchirurgia parassitaria sul reale, insidiandosi all’interno di un documento autentico, di una cronaca verificata o di un’opera giornalistica genuina, per alterarne millimetricamente il nucleo emotivo e il valore simbolico. Chi osserva avverte un’immediata familiarità con il contesto, ne riconosce la radice vera e, proprio per questo, abbassa le difese critiche, assimilando senza filtri la distorsione applicata dall’algoritmo.
Questa nuova frontiera della manipolazione digitale ha smesso di essere un’ipotesi teorica per farsi solida realtà giudiziaria nei Paesi Bassi. Lo scontro che ha visto contrapposti il PVV (il partito della destra radicale guidato da Geert Wilders) e la storica disegnatrice giudiziaria olandese Petra Urban offre l’archetipo perfetto di questa transizione. Ridurre la vicenda a un semplice incidente sul copyright significherebbe non comprenderne la portata sistemica. C’è un filo rosso che lega la protezione della personalità dell’artista alla tenuta democratica delle istituzioni: la sfida dei prossimi anni non si giocherà sulla titolarità economica dei contenuti, ma sulla difesa della loro identità semantica, per evitare che l’intelligenza artificiale venga utilizzata come arma di persuasione di massa attraverso il sistematico inquinamento del patrimonio visivo comune.
Indice degli argomenti
Anatomia di una manipolazione: il caso Urban-PVV
La vicenda che ha toccato la cronaca giudiziaria olandese merita una ricostruzione.
Petra Urban è una professionista stimata che da quasi due decenni traduce in segni grafici la complessa realtà delle aule penali, operando laddove le telecamere e i fotografi non hanno accesso per ragioni di tutela processuale. Un suo schizzo originale, realizzato durante un drammatico processo a carico di due fratelli di origine siriana condannati per l’omicidio d’onore della sorella, è stato prelevato senza autorizzazione da Maikel Boon, un deputato locale del PVV attivo nella regione del Noord-Brabant. Il politico non si è limitato a una banale appropriazione: ha sottoposto il disegno a un software di intelligenza artificiale generativa con l’istruzione di indurire i lineamenti espressivi dei due imputati, modificando sguardi e assetto facciale per renderli visivamente più minacciosi, feroci e spaventosi rispetto alla realtà catturata dall’autrice.
L’opera così alterata è stata inserita come elemento centrale in un video propagandistico diffuso sui social per soffiare sul fuoco del malcontento locale contro l’apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo. La reazione della disegnatrice, affiancata dal proprio sindacato, ha costretto l’esponente politico a fare marcia indietro, rimuovere il filmato, formulare scuse pubbliche e versare un risarcimento protetto da un accordo di riservatezza. A rimanere aperta è la giustificazione offerta inizialmente dal deputato, il quale si diceva convinto che il passaggio dell’opera attraverso i filtri dell’AI generativa bastasse a recidere ogni legame giuridico con l’autrice, configurando il risultato come una creazione autonoma e liberamente appropriabile. Questa ingenuità interpretativa è la spia di un vuoto culturale enorme, in cui la facilità tecnica di editing algoritmico viene scambiata per una licenza di riscrittura della verità storica.
L’integrità dell’opera come scudo dei diritti morali
Per disinnescare la pretesa di impunità di chi manipola i contenuti tramite intelligenza artificiale, l’ordinamento giuridico continentale offre un’arma antica ma affilata: i diritti morali d’autore. Radicati nella tradizione di civil law, formalizzati dall’articolo 6-bis della Convenzione di Berna e difesi sia nell’Auteurswet olandese sia nella legge italiana sul diritto d’autore del 1941, questi diritti proteggono il cordone ombelicale che unisce l’opera al suo creatore. A differenza dei diritti patrimoniali, che regolano lo sfruttamento economico e possono essere ceduti, i diritti morali appartengono alla sfera della personalità: sono inalienabili, imprescrittibili e non si estinguono con il passaggio del tempo. Il diritto all’integrità dell’opera attribuisce all’autore il potere di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione del proprio lavoro che possa arrecare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
L’introduzione dei modelli di image-to-image sposta i confini tecnici di questo illecito. Un tempo l’alterazione manuale richiedeva ore di lavoro e competenze complesse; oggi basta un prompt in linguaggio naturale per istruire l’algoritmo a ricalcolare lo spazio latente dell’immagine originale. La macchina non cancella e incolla, ma rigenera la trama visiva orientandola verso la semantica desiderata. Nel caso della Urban, lo stravolgimento espressivo operato sui volti dei condannati ha integrato la deformazione pregiudizievole: per chi vive di informazione visiva indipendente, l’unico vero capitale sociale è la reputazione di assoluta terzietà. Vedere il proprio lavoro trasformato nell’ingranaggio di una campagna xenofoba distrugge la credibilità del professionista, proiettandolo agli occhi del pubblico come un attivista di parte. Il diritto d’autore esce così dalla sua dimensione commerciale per ergersi a presidio della dignità intellettuale del lavoratore.
Dalla contraffazione classica alla distorsione semantica
L’avvento della propaganda sintetica costringe i giudici a compiere uno sforzo di aggiornamento concettuale sul danno risarcibile. Nella giurisprudenza tradizionale sulla proprietà intellettuale, i contenziosi ruotano attorno a questioni economiche, quantificabili attraverso il criterio della “regalità ipotetica” (il prezzo di mercato che l’utilizzatore avrebbe dovuto sborsare per la licenza). Nella propaganda surrettizia attuata tramite AI, questo paradigma si rivela inadeguato. Al manipolatore non interessa risparmiare sul costo di una licenza o sfruttare il valore estetico dell’opera; ciò che cerca è l’autorità documentale intrinseca a quella cronaca giornalistica, per poi piegarne il significato profondo a un fine di polarizzazione elettorale.
L’illecito si sposta dal piano patrimoniale a quello esistenziale e reputazionale. Si tratta di una vera e propria violenza identitaria, in cui l’autore subisce il sequestro della propria firma per scopi che rinnegano i valori della sua attività. La quantificazione del risarcimento non può quindi limitarsi alle tariffe di mercato del copyright, ma deve essere ricalcolata in base alla capillarità della diffusione del messaggio sui social network, alla gravità del travisamento dei fatti e all’impatto distruttivo che la circolazione dell’opera manipolata esercita sullo status del professionista.
I limiti dell’AI Act e l’inganno della trasparenza formale
Di fronte all’alterazione mirata dei contenuti multimediali, la risposta del legislatore europeo si è concretizzata nel Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). L’Articolo 50 del testo disciplina gli obblighi di trasparenza, imponendo la marcatura digitale (watermark) o esplicite etichette testuali che avvertano lo spettatore della presenza di un deepfake o di un’alterazione algoritmica. Tuttavia, l’idea che basti apporre una minuscola dicitura ai margini di uno schermo per neutralizzare il potenziale manipolatorio della propaganda sintetica è un’illusione figlia di una visione superata del comportamento umano.
I moderni studi di psicologia della percezione e le scienze cognitive dimostrano che la navigazione nei flussi frenetici dei social network attiva principalmente un pensiero veloce, automatico e viscerale, fortemente influenzato dalle emozioni (il cosiddetto “Sistema 1” di Kahneman). I meccanismi del bias di conferma e dell’effetto di ancoraggio fanno sì che la prima impressione visiva – specialmente se congegnata per stimolare sentimenti di minaccia o paura – si sedimenti istantaneamente nella mente. L’avvertenza scritta viene ignorata o declassata a dettaglio burocratico. L’AI Act, concentrandosi sulla trasparenza della macchina, rischia di mancare il bersaglio della tutela sostanziale del dibattito pubblico, lasciando sguarnite le difese contro un uso strategico di micro-modifiche sintetiche che, pur non violando le pratiche vietate dall’Articolo 5, erodono l’affidabilità dell’ecosistema informativo.
Il paradosso dell’aura e lo sfruttamento del vero
Per comprendere l’insidia della propaganda sintetica, è utile rileggere le categorie della teoria dei media. Nella prima metà del Novecento, Walter Benjamin spiegava che l’avvento della fotografia e del cinema aveva provocato la perdita dell’”aura” dell’opera d’arte, ovvero di quell’unicità e autorità legata al manufatto tradizionale. Nel panorama contemporaneo dominato dall’AI generativa assistiamo a un fenomeno speculare: i manipolatori non distruggono l’aura, ma la cercano disperatamente, sfruttando l’«aura di autenticità documentale» come esca cognitiva.
Un deepfake totale, un’immagine interamente generata da un algoritmo a partire da un foglio bianco, ha una forza di penetrazione limitata nel tempo perché le procedure di fact-checking ne svelano rapidamente l’inganno. La propaganda sintetica incrementale gioca un campionato diverso perché si rifiuta di recidere il legame con la realtà. Nel caso olandese, l’evento storico (il processo), la cornice istituzionale (l’aula) e la firma della disegnatrice erano elementi veri e indiscutibili. Questo patrimonio di verità agisce come un cavallo di Troia nella mente dello spettatore: poiché riconosce la base reale del documento visivo, il cervello tende a proiettare la presunzione di autenticità anche sul dettaglio falsificato dall’AI (l’espressione ferina impressa sui volti). L’algoritmo non inventa la realtà, ma ne altera la temperatura emotiva, orientando la percezione verso il risentimento. Questa fusione indistinguibile tra il vero documentale e il falso sintetico rappresenta la frontiera più avanzata dell’ingegneria del consenso, un territorio in cui il diritto d’autore si trasforma in un baluardo civile indispensabile per evitare che la memoria visiva della società venga sistematicamente inquinata.
Conclusioni
Le lezioni del caso Urban dimostrano che nelle aule di giustizia si discuterà sempre meno di soldi e sempre più di significato. La vulnerabilità delle democrazie occidentali di fronte alle tecnologie generative richiede un ripensamento dei rimedi giuridici, superando l’isolamento dei singoli settori dell’ordinamento. Affrontare una manipolazione politica attuata tramite AI come se fosse una semplice vertenza patrimoniale sul copyright è una strategia fallimentare.
È necessario attivare una sinergia stretta tra diritto d’autore, diritto dei media, responsabilità civile e regolamentazione delle grandi piattaforme digitali, chiamando queste ultime a rispondere dei propri modelli di business alla luce del Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065). I colossi tecnologici non possono trincerarsi dietro il ruolo di intermediari neutri quando i loro algoritmi di raccomandazione sono progettati per premiare, amplificare e monetizzare proprio quei contenuti sintetici che stimolano la polarizzazione sociale. I rimedi giuridici devono evolvere verso forme di tutela inibitoria e ripristinatoria d’urgenza, capaci di imporre la rimozione tempestiva, la rettifica visiva e la tracciabilità assoluta delle alterazioni algoritmiche prima che il danno alla percezione collettiva diventi irreversibile. La tutela dell’integrità dell’informazione deve essere elevata a rango di interesse pubblico preminente: senza un ecosistema informativo ancorato alla realtà storica dei fatti viene meno il presupposto biologico di una deliberazione democratica libera e consapevole. Lo schizzo di Petra Urban rimarrà nella storia giuridica come il momento in cui l’arte del disegno e la severità del diritto d’autore si sono uniti per sbarrare la strada all’inganno invisibile dell’algoritmo.













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