democrazia e diritti

Voto elettronico, l’errore è farne un problema tecnologico

Secondo la Corte Costituzionale tedesca, quando si parla di voto elettronico la questione non è tecnologica: esiste un problema democratico valutato, anche in altri Paesi più importante della semplicità, dei costi bassi o di qualsiasi altra considerazione. Ecco perché è un po’ come quando si parla di pena di morte

Pubblicato il 09 Ago 2018

Emmanuele Somma

Segretario del Partito Pirata

voto elettronico

Si sta facendo un errore di fondo quando si parla di voto elettronico – sostenuto anche di recente dal M5S: è un po’ come parlare di pena di morte soffermandosi solo sull’aspetto “tecnologico” (è meglio o peggio l’iniezione letale, piuttosto che la ghigliottina o la sedia elettrica?) tralasciando i principi e tutto il pensiero filosofico che ha permesso di stabilirli.

Con il voto elettronico siamo nella stessa situazione. Il mezzo tecnico è ininfluente. Che sia fatto con la crittografia a chiave asimmetrica, con l’open-source, con la blockchain poco importa. Votare non è uno show tecnologico. Non è neppure concepibile un voto elettronico buono se non rispetta i requisiti del voto democratico, se non aiuta a mantenersi in uno stato di diritto e se, stante la non riformabilità della prima parte della nostra Costituzione, non sostiene la nostra forma di democrazia. Se non rispetta questi principi, è inutile parlare delle sue caratteristiche tecniche.

I requisiti del voto democratico

Quali sono i requisiti del voto democratico? Per ciascuno potrebbero essere diversi, ma in Italia c’è un’istituzione che può e deve essere chiamata in causa per fare questa verifica: la Corte Costituzionale.

In Germania è accaduto questo quando nel 2005 due cittadini, il prof. Joachim Wiesner, politologo, e suo figlio Ulrich, fisico, si sono rivolti prima al ramo esecutivo del potere pubblico, la Commissione Elettorale, venendone completamente trascurati, e quindi furono costretti ad elevare il ricorso alla Corte Costituzionale che il 3 marzo 2009 emise una sentenza storica per il movimento abolizionista del voto elettronico.

Nel nucleo della sentenza si legge: «La legittimità democratica delle elezioni richiede che gli eventi elettorali siano controllabili in modo che la manipolazione possa essere esclusa o corretta e il sospetto ingiustificato possa essere confutato. Questo è l’unico modo per facilitare una fiducia ben riposta nella sovranità della corretta formazione dell’organo di rappresentanza. L’obbligo da parte del legislatore e dell’esecutivo di garantire che la procedura elettorale sia stata concepita in coerenza con le norme costituzionali e che venga attuata correttamente non è sufficiente di per sé per conferire la legittimità necessaria. Solo se l’elettorato può convincere se stesso in modo affidabile della legittimità dell’atto di trasferimento, se le elezioni sono quindi attuate “davanti agli occhi del pubblico”, è possibile garantire la fiducia nella sovranità del Parlamento, perché composto in modo corrispondente alla volontà degli elettori, necessaria per il funzionamento della democrazia e la legittimità democratica delle decisioni statali. In una repubblica le elezioni sono una questione che riguarda l’intero popolo e una preoccupazione comune di tutti i cittadini. Di conseguenza, il monitoraggio della procedura di elezione deve essere anche un problema e un compito del cittadino. Ogni cittadino deve essere in grado di comprendere e verificare i passaggi centrali nelle elezioni in modo affidabile e senza alcuna conoscenza tecnica speciale».

Voto elettronico e democrazia

La Corte trascura ogni problema tecnico di cui era stata investita perché esiste un problema democratico molto più fondamentale. Quello del voto elettronico, secondo la Corte, non è un problema tecnico. Da quel momento nessun venditore di macchine elettorali ha superato l’esame della sentenza che, sia chiaro, non vieta il voto elettronico, ma pretende solo sia fatto bene e non faccia perdere nulla rispetto a quello cartaceo. La Germania continua ancor oggi a votare con schede cartacee e non si prevede affatto che smetta.

Dopo la sentenza c’è stato un vasto ripensamento sul ruolo del voto elettronico nelle democrazie europee più mature che hanno abbandonato la fase entusiastica e acritica. Ad esempio Olanda e Norvegia dopo anni di utilizzo molto soddisfacente lo hanno abbandonato. Altri hanno limitato o eliminato i piani per introdurlo. In questi paesi la correttezza democratica viene valutata più importante della semplicità, dei costi bassi o di qualsiasi altra considerazione che facilmente invece sembra convincere i nostri politici (e quelli di altri paesi che non sempre brillano nelle classifiche internazionali sulla democrazia) a stringere accordi milionari con i venditori di macchine elettorali.

La sentenza contiene quindi una (neppure troppo velata) critica al potere esecutivo e al potere legislativo per non essersi posti il problema di verificare la compatibilità di questi strumenti con le norme di rango costituzionale prima dell’introduzione. Infatti in Germania si era realizzata un’ampia produzione normativa per integrare la Legge Elettorale Federale (Bundeswahlgesetz) e una apposito decreto per l’adozione e la certificazione delle macchine di voto digitale (Bundeswahlgeräteverordnung – Ordinanza Federale sulle Macchine Elettorali) senza alcuna verifica costituzionale.

Una strana disattenzione che i governi e le maggioranze dimenticano sempre di fare quando adottano le leggi sul voto elettronico.

Voto elettronico, blockchain: i casi internazionali

Devono far riflettere anche i casi reali di utilizzo di tecnologie, come blockchain, per il voto elettronico nel mondo. Casi che però il dibattito politico sta gonfiando e distorcendo: nella città svizzera di Zugo, di quella giapponese di Tsukuba e del West Virginia il voto elettronico ha avuto un utilizzo limitato e opaco.

Voto elettronico in Italia, tutte le fake news che distorcono il dibattito politico

L’Italia e la necessaria discussione sul voto elettronico

L’Italia non è mai stata tanto vicina all’introduzione del voto elettronico. Si dimenticheranno anche qui di fare una verifica costituzionale? Faranno passare tutto in qualche codicillo di qualche decreto, o peggio regolamento ministeriale? Ci obbligheranno a denunciare le elezioni alla Corte Costituzionale solo dopo averle tenute?

Qualche giorno dopo le ultime elezioni, preoccupati della presenza di una maggioranza disposta a propagare acriticamente strumenti di “cambiamento ed innovazione” anche nel campo del processo elettorale senza alcuna verifica sui rischi democratici, è stato fondato il Comitato per i Requisiti del Voto in Democrazia con l’obiettivo di sollevare la discussione su questo tema che, purtroppo, in Parlamento sembra avere pochi difensori visto che quasi tutte le forze politiche sono cadute nella fallacia dell’innovazione per quanto riguarda voto elettronico. È stata quindi tradotta integralmente la sentenza della Corte Costituzionale Tedesca e resa disponibile insieme a molto altro materiale sulla situazione italiana e internazionale in continuo aggiornamento.

Sulle pagine di Agendadigitale.eu, Stefano Quintarelli dice che blockchain è una cattiva idea per il voto elettronico ed è convincente e, almeno per quello che riguarda le principali decisioni politiche e di rappresentanza, è proprio tutto il voto elettronico ad essere una pessima idea. Non è un problema tecnologico ma, come dice la Corte Costituzionale tedesca, deriva dalle decisioni fondamentali di diritto costituzionale sulla base dei principi della democrazia, della repubblica e dello stato di diritto.

Voto elettronico, la blockchain è una cattiva idea: ecco perché

Una utile digressione

Esistono molti modi di uccidere un uomo. L’ingegno umano è stato impiegato anche per trovare metodi sempre più sofisticati per uccidere i propri simili e gli Stati, considerati baluardi della civiltà, non si sono sottratti a questo compito.

«Il trattato sociale ha per scopo la conservazione dei contraenti. Chi vuole il fine vuole anche i mezzi e questi mezzi sono inscindibili da qualche rischio, anche da qualche perdita. Chi vuole conservare la sua vita mettendo a repentaglio quella degli altri deve anche sacrificarla per loro quando ce n’è bisogno. La pena di morte inflitta ai criminali può essere considerata all’incirca dallo stesso punto di vista: per non essere la vittima di un assassino si acconsente a morire se lo si diventa». (Jean-Jacques Rousseau – Il Contratto Sociale p.56).

La discussione sul diritto alla vita

Nel Contratto Sociale, Jean-Jacques Rousseau dice che la pena di morte è accettabile per il bene collettivo a discrezione del governo (a quei tempi Rousseau è la vetta del movimento democratico, in contrapposizione a quello aristocratico). Cesare Beccaria, coevo, ha un’altra opinione, chi si riassume in «Che senso ha uccidere chi ha ucciso, per dimostrare che uccidere è sbagliato?». La discussione sul diritto alla vita si dipana per il successivo quarto di millennio in cui l’umanità, senza aver ancora terminato, stabilisce dei principi, diritti umani fondamentali e diritti delle minoranze per difendere i più deboli dal “totalitarismo democratico” delle maggioranze. Tutte cose assenti nella democrazia di Rousseau. Questi nuovi principi danno vita ad un movimento abolizionista della pena di morte che ottiene molti successi. La Storia per ora sostiene Beccaria.

Oggi vi confrontereste con chi, sostenendo il pensiero di Rousseau e trascurando Beccaria e tutto quello che c’è dopo, discuta sulla pena di morte considerando solo il fatto che sia meglio o peggio l’iniezione letale, piuttosto che la ghigliottina o la sedia elettrica? Argomentare “tecnicamente”, trascurare i principi e tutto il pensiero filosofico che ha permesso di stabilirli. Sulla pena di morte, e sulla sua abolizione, non ci si limiterebbe ad una discussione sulla tecnologia per eseguire la pena, nemmeno se esistesse un modo perfetto per ammazzare un uomo.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3