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AI Act, ecco i nuovi obblighi per provider, media e creator



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Provider e deployer devono esser pronti alle regole europee sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA: dal bollino visibile per immagini e video ai watermark, fino alle procedure interne per media, influencer e piattaforme che informano il pubblico nelle attività professionali soggette alle norme europee

Pubblicato il 9 set 2026

Laura Franceschelli

associate, studio Internazionale Hogan Lovells

Maria Luigia Franceschelli

counsel, studio Internazionale Hogan Lovells



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Con l’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act, chi genera contenuti sintetici con l’intelligenza artificiale dovrà dirlo, chiaramente. A tracciare la strada è il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, pubblicato dalla Commissione europea il 10 giugno 2026 (ma non ancora in vigore): un manuale d’istruzioni, potremmo dire, che traduce in misure operative gli obblighi previsti dall’articolo 50 del Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, l’AI Act.

Aderire al Codice resta una scelta libera. Ma attenzione a non confondere i piani: gli obblighi di trasparenza dell’AI Act sono vincolanti a prescindere, e si applicano dal 2 agosto 2026. Le aziende che generano contenuti sintetici, creano deepfake o pubblicano testi di interesse pubblico con l’aiuto dell’IA dovranno comunque rispettare l’art. 50, che abbiano firmato il Codice oppure no. Allora perché aderire? Perché chi lo fa guadagna qualcosa di concreto: più certezza giuridica e un percorso di conformità più lineare.

Codice UE sui contenuti IA: chi sono provider e deployer

Il Codice distingue due figure con diversi e autonomi obblighi. Da un lato i provider: le persone fisiche o giuridiche che sviluppano un sistema di IA capace di generare contenuti sintetici – audio, immagini, video o testo – e lo immettono sul mercato UE con il proprio marchio.

Dall’altro i deployer: chi, in ambito professionale, utilizza un sistema di IA per generare o manipolare deepfake, oppure per pubblicare testi generati dall’IA allo scopo di informare il pubblico su temi di interesse pubblico. La distinzione non è accademica: separa due tipi di adempimento ben diversi. Chi costruisce la tecnologia deve marcarla in modo che sia riconoscibile; chi la usa per produrre contenuti destinati al pubblico deve etichettarli in modo visibile.

Trasparenza dei contenuti IA per i deployer

Ma concretamente, cosa cambia per i deployer?

La novità più visibile è un’icona. Il Codice introduce un sistema standardizzato basato su un simbolo ufficiale con la sigla “AI”, disponibile in tre varianti – contenuto interamente generato, contenuto modificato, icona base personalizzabile – messo gratuitamente a disposizione dall’IA Office. Le regole cambiano a seconda del mezzo: nei contenuti visivi l’icona deve comparire in modo evidente, con un testo esplicativo consigliato; in quelli audio basta un breve avviso vocale in linguaggio semplice all’inizio, nella lingua del contenuto o in inglese. E la disclosure deve essere accessibile anche alle persone con disabilità, in linea con le norme UE in materia.

Procedure interne per etichettare i contenuti IA

I deployer devono anche predisporre procedure interne proporzionate per documentare il rispetto degli obblighi di etichettatura, prevedere controlli periodici dove i deepfake o i testi generati dall’IA sono prodotti con regolarità, e formare il personale su quando e come applicare le etichette. Ed è incoraggiata l’istituzione di canali che permettano a terzi di segnalare etichette mancanti o errate, con l’obbligo di correggere tempestivamente le segnalazioni fondate.

Deroghe per opere artistiche, satiriche e di finzione

C’è però una deroga significativa, pensata per non soffocare la creatività e la libertà di espressione online: se un deepfake fa parte di un’opera evidentemente artistica, satirica o di finzione, l’etichetta non deve necessariamente comparire nel contenuto stesso, qualora ciò ne comprometta la fruizione. Può essere collocata altrove, in elementi adiacenti come materiali informativi o crediti introduttivi.

Codice UE e contenuti IA: gli obblighi tecnici dei provider

Sul fronte fornitori, gli obblighi cambiano: qui la tecnologia va marcata alla fonte.

Marcatura tra metadati e watermark

Si richiede una marcatura su più livelli. Oggi nessuna tecnica, da sola, soddisfa tutti i requisiti previsti dalla norma: efficacia, affidabilità, robustezza, interoperabilità. Serve quindi una doppia rete di sicurezza. Da un lato metadati digitalmente firmati e con marca temporale, come primo livello. Dall’altro un watermark impercettibile incorporato nel contenuto stesso, come secondo livello, capace di resistere a compressione, ritaglio o conversione di formato. Le eccezioni però esistono: per i testi generati liberamente, che non possono incorporare metadati, basta il solo watermark; per i sistemi IA integrati in prodotti fisici chiusi, dove l’output non può essere esportato, può bastare la sola marcatura tramite metadati.

Strumenti di rilevamento e interoperabilità

A questo si affianca un secondo obbligo, altrettanto concreto: mettere a disposizione strumenti di rilevamento gratuiti. In pratica, un’interfaccia o un’API – un canale tecnico di interrogazione automatica – che permetta a utenti finali, piattaforme, fact-checker e autorità di verificare se un contenuto è stato generato dal proprio sistema. L’accesso deve essere gratuito, salvo limitate eccezioni per i fornitori più piccoli con costi operativi elevati; per autorità competenti, ricercatori e organizzazioni, invece, l’accesso libero.

E non basta che questi strumenti esistano: devono anche essere qualitativamente efficaci. Le soluzioni di marcatura e rilevamento devono essere comprensibili anche a chi non ha competenze tecniche, affidabili su diversi tipi di contenuto, resistenti a manipolazioni intenzionali e interoperabili tra loro. Su quest’ultimo fronte c’è già una scadenza precisa: entro il 2 febbraio 2027 i fornitori dovranno aver implementato almeno un meccanismo di interoperabilità, come la partecipazione a un consorzio di rilevamento condiviso.

Chiude il cerchio un ultimo tassello, quello della verifica continua: prima di immettere un sistema sul mercato, e periodicamente in seguito, i fornitori devono testarne le soluzioni di marcatura e rilevamento in condizioni reali, documentare il processo di conformità, formare il personale coinvolto e collaborare con le autorità di vigilanza su richiesta motivata.

Trasparenza dei contenuti IA per media e creator

Anche per i media qualcosa cambia, ma con un margine di manovra in più. L’obbligo di etichettare un testo generato dall’IA su temi di interesse pubblico può essere escluso del tutto se il testo è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale, e se una persona fisica o giuridica se ne assume la responsabilità. I fornitori di servizi media già soggetti a normative europee o nazionali di settore possono avvalersi delle proprie procedure editoriali esistenti, senza doverne inventare di nuove.

Le politiche interne delle realta editoriali

Diverso il discorso per le realtà editoriali non già regolamentate: per loro l’esenzione non è automatica. Serve mettere nero su bianco e a disposizione del pubblico politiche interne formali, che indichino chi è il responsabile editoriale, come contattarlo, quali misure organizzative e quali risorse umane sono dedicate alla revisione prima della pubblicazione.

Influencer e content creator

Influencer e content creator possono essere soggetti a queste regole. Per loro la qualifica come deployer dipende dal contesto professionale e dalla natura del contenuto: chi genera o manipola deepfake, o pubblica testi generati dall’IA su temi di interesse pubblico nell’ambito di un’attività professionale, finisce negli stessi obblighi previsti per piattaforme e media – con la componente di revisione umana e la trasparenza sul processo che restano decisive. Un consiglio pratico è di documentare, anche in modo semplice, le fasi di revisione applicate prima di pubblicare.

Il Codice di Condotta si inserisce così in un disegno più ampio: quello di un’Unione Europea che, pur senza imporre l’adesione, prova a orientare il mercato verso standard comuni di trasparenza. E la vera posta in gioco, alla fine, non è rincorrere una singola scadenza – per quanto imminente – ma costruire processi interni solidi, capaci di reggere un quadro regolatorio destinato a evolversi ancora, mano a mano che gli strumenti di marcatura e rilevamento matureranno e l’AI Office ne verificherà l’effettiva applicazione sul campo.

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