Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato il 16 gennaio le nuove Regole tecniche relative all’antiriciclaggio: un aggiornamento che intende fornire indicazioni ai professionisti per il corretto svolgimento delle procedure di studio al fine di raggiungere la piena conformità normativa contrastando il fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da canali illeciti. Un’attività che i professionisti sono chiamati a svolgere, in sinergia con le istituzioni, per salvaguardare la salute economica del sistema Paese, mettendo in atto procedure precise in concerto con i sistemi di raccolta dati e di controllo messi a disposizione dalle autorità nazionali.
L’emanazione delle nuove Regole Tecniche è stata dettata dall’esigenza di semplificare l’operatività dei dottori commercialisti nella gestione dell’attività antiriciclaggio ai fini del rispetto della normativa.
Cosa dicono le nuove regole tecniche antiriclaggio
Quali sono le principali novità che emergono dall’aggiornamento?
Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio di Studio
Questa regola è relativa a calcolo della probabilità che gli studi professionali possano trovarsi coinvolti in operazioni di riciclaggio. Tanto maggiore dovesse risultare il punteggio di rischio, tanto più gli studi dovranno mitigarlo attraverso l’implementazione di presidi e una migliore organizzazione interna.
- La matrice necessaria per la determinazione del livello di rischio residuo: la nuova tabella chiarisce l’aspetto dell’approssimazione per difetto/eccesso e non dà più adito a differenti interpretazioni.

- Aspetti temporali relativi all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio: prima della pubblicazione delle Nuove Regole Tecniche la valutazione era richiesta obbligatoriamente una volta ogni 3 anni, con le nuove regole viene richiesto al professionista di aggiornare l’autovalutazione quando lo ritiene opportuno in ragione di rilevanti cambiamenti dei parametri che hanno portato ai propri risultati. Nel caso di pubblicazione di un nuovo documento di analisi nazionale dei rischi i professionisti sono tenuti comunque ad aggiornare la propria autovalutazione del rischio entro un anno.
- Aspetti relativi alla documentazione dell’attività svolta: un ulteriore precisazione proveniente dalle Nuove Regole Tecniche è che l’autovalutazione deve essere documentata e messa a disposizione delle autorità di cui all’art. 21, co. 2, lett. A), del d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione in caso di richiesta.
Regola tecnica n. 2- Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
La normativa chiede ai Professionisti di collaborare con le autorità e segnalare ogni eventuale sospetto intercettato nell’ambito della propria attività professionale. Per fare questo, gli studi professionali devono organizzarsi per poter mettere quindi in atto delle procedure di adeguata verifica della clientela.
Quali novità vengono introdotte?
- Il Consiglio Nazionale ha rivisto il rischio inerente delle prestazioni aggiungendo nuove prestazioni con rischio inerente “non significativo”.
In caso di prestazioni a rischio inerente “non significativo”, gli studi non dovranno più mettere in atto tutte le procedure di adeguata verifica, ma sarà sufficiente applicare le regole di condotta suggerite dal CNDCEC nel nuovo documento.
- Novità in tema di calcolo del rischio effettivo: il Consiglio Nazionale ha normalizzato la tabella al fine di evitare diverse interpretazioni di calcolo.

- Adeguata verifica semplificata: in caso di cliente con adeguata verifica semplificata, il Consiglio nazionale specifica che, in assenza di variazioni sostanziali, è sufficiente che il controllo costante venga dimostrato periodicamente dal professionista attraverso una dichiarazione del cliente che riconferma i suoi dati, oppure una visura camerale che attesta che i dati non sono variati.
Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni:
Il documento specifica che il professionista può conservare i dati in differenti modalità: cartacea, informatica o mista. Importante è che vengano rispettati i criteri dettati dalla normativa, tra cui storicità, integrità, leggibilità, reperibilità.
Al fine di soddisfare il requisito di storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazioni della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell’adempimento degli obblighi di conservazione.
Prima, in caso di conservazione cartacea, al professionista era richiesto, per soddisfare il criterio di storicità, di datare e firmare i documenti, mentre ora è sufficiente riportare la data.
La semplificazione di attività complesse attraverso l’automazione
Le nuove regole tecniche aprono un’opportunità di evoluzione per i professionisti: per garantire un controllo rigoroso ed efficiente, i commercialisti possono affidarsi a soluzioni digitali avanzate, capaci di automatizzare gran parte delle attività richieste dalla normativa.
L’uso di piattaforme di compliance potenziate da intelligenza artificiale, consente di semplificare attività complesse:
- Maggiore rapidità e precisione nella raccolta e nell’analisi dei dati, con segnalazioni tempestive di operazioni sospette e anomalie.
- Interoperabilità dei sistemi all’interno dello studio professionale, con integrazioni che semplificano la comunicazione tra strumenti contabili, software di gestione clienti e piattaforme di verifica della clientela (KYC – Know Your Customer).
- Riduzione del rischio di errori umani, grazie all’automazione delle procedure di valutazione del rischio, alla generazione automatica di report e alla possibilità di aggiornamenti normativi in tempo reale.
Digitalizzazione e formazione continua rappresentano quindi un percorso efficace per svolgere al meglio le attività di compliance dello Studio Professionale, e svolgere il delicato ruolo di garante di legalità per le imprese.