DOMANDA
Nel controllo annuale della contabilità di un cliente abbiamo riscontrato due pagamenti effettuati nel 2019 ad un fornitore del quale non esiste traccia tra i documenti ricevuti tramite SDI. Contattato il fornitore abbiamo rilevato che nelle due fatture da lui inviate allo SDI la partita Iva del cliente è stata preceduta dalla sigla FI.
La collega commercialista del fornitore, rilevando che i flussi delle 2 fatture risultano inviati e non scartati, sostiene che potrebbe essere un problema del nostro software (sarebbe quantomeno strano, in quanto, a fronte di una moltitudine di fatture, solo quelle due risultano non pervenute), mentre noi riteniamo che il Sistema non abbia effettuato la consegna a causa della sigla indicata prima della partita Iva, fatto che non ha permesso la corretta individuazione del destinatario. Di conseguenza, a nostro parere, il fornitore dovrebbe annullare le due fatture del 2019 mediante apposite note di credito e ri-emetterle adesso con indicazione corretta.
Paolo Rossi
RISPOSTA
Le specifiche tecniche Allegato A, Appendice 1, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 79857 del 30 Aprile 2018, al paragrafo 1.5.5, prevedono il Sistema di Interscambio effettui i seguenti controlli:
- esistenza del codice destinatario qualora sia diverso dal valore di default (“0000000”) e la partita IVA del cessionario/committente non risulti registrata secondo le modalità descritte al paragrafo 1.5.1.2;
- validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza in anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.
Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato. Se la partita IVA fosse stata preceduta dalla sigla “FI”, come Lei afferma, la fattura non avrebbe superato i controlli e sarebbe stata rifiutata.
In ogni caso, ammesso che il suo cliente non avesse ricevuto la fattura tramite il canale telematico di cui si avvale, predefinito o meno, la fattura sarebbe stata messa a disposizione nella sua area riservata accessibile con credenziali Entratel/Fisconline.
Qualora il suo cliente non trovasse la fattura neppure nella sua area riservata, la fattura si avrebbe per non emessa nei suoi confronti, ragion per cui occorrerebbe verificare se si sono realizzate le condizioni previste dall’articolo 6 del DPR 633/1972, per la effettuazione della operazione, ossia se è avvenuta la consegna dei beni o il pagamento del corrispettivo.
In caso di risposta negativa, per il suo cliente non si porrebbe alcun problema, perché la fattura è come se non esistesse.
In caso contrario, non avendo ricevuto la fattura, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 471/1997, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura e versando l’imposta tra il quarto e il quinto mese dalla data di effettuazione della operazione (consegna beni o pagamento). Tuttavia, qualora il soggetto obbligato alla emissione della fattura effettuasse il ravvedimento, si potrebbe sostenere di ciò possa esplicare i suoi effetti anche per il destinatario.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome