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Omessa trasmissione fatture elettroniche: quando conviene il ravvedimento



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Vediamo cosa dice la normativa, considerando il caso di alcune fatture dell’anno 2020/2021 non inviate

Pubblicato il 16 feb 2026

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



agenzia entrate fattura elettronica; conservazione fatture forfettari; software firma elettronica rete fissa

DOMANDA
Come posso sanare l’omissione dell’invio allo SDI di fatture elettroniche del 2020 e 2021? Faccio presente che tale omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA periodica in quanto le operazioni sono state registrate nei registri IVA e l’imposta è stata liquidata. In tutto le fatture regolarmente registrate in contabilità e non inviate allo SDI sono circa cinquanta.

RISPOSTA
Considerato che la violazione è stata commessa anteriormente al 1/9/2024, al suo caso non è applicabile l’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997 post modifiche apportate dal Decreto legislativo 87/2024) , che consentirebbe l’auto-applicazione della “continuazione” (art.12) in combinazione col ravvedimento ordinario (art.13). Ritengo quindi che pagare una sanzione di € 35,72 (ossia 1/7 della pena base, 250 €, ai sensi della lettera b-bis dell’articolo 13, comma 1), sarebbe molto più oneroso rispetto alla sanzione che l’Ufficio potrebbe irrogare. Nel suo caso le violazioni sono commesse in periodi d’imposta diversi, per cui la sanzione applicabile sarebbe quella base aumentata dalla metà al triplo, ai sensi del comma 5 del citato articolo 12. Quindi, nella migliore delle ipotesi (ossia applicazione sanzione più bassa e maggiorazione di 1/3), la sanzione complessiva che l’Ufficio potrebbe irrogare sarebbe di € 332,5, importo inferiore a quella che Lei sarebbe tenuto a pagare qualora ai avvalesse del ravvedimento che, per quanto sopra detto, dovrebbe essere effettuato per ciascuna fattura non trasmessa. Consideri anche che – sempre nella ipotesi di irrogazione delle sanzioni dell’Ufficio – ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 472/1997, “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.” Se inserisce nella valutazione di convenienza anche l’eventualità che la omissione non venga rilevata, penso che i margini di scelta si assottiglino di parecchio.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.euhttp://mailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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