DOMANDA
Ho un bed and breakfast e quest’anno per il passato mese di marzo non ho emesso né corrispettivi né fatture: vorrei fare il ravvedimento operoso, sono in totale 40 transazioni. Qual è la soluzione migliore?
RISPOSTA
Il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, per le violazioni commesse dal primo settembre 2024, beneficia della possibilità di poter fruire del cumulo giuridico/continuazione previsti dall’articolo 12 del medesimo decreto. La predetta norma prevede che chi, anche in tempi diversi, “… commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” “… è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.
Indice degli argomenti
Ravvedimento operoso, cosa dice la legge
Nel suo caso occorre innanzitutto effettuare una precisa ricognizione delle violazioni effettuate considerando che, secondo la norma:
- rientrano nel cumulo giuridico/continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/1997) l’omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che incidono sulla liquidazione IVA (stessa indole, stesso tributo, stesso periodo).
- Non rientrano nel cumulo/continuazione (si ravvedono a parte) gli eventuali omessi o tardivi versamenti, gli adempimenti comunicativi come LIPE; e, in generale, violazioni senza effetto sulla liquidazione. Il ricorso al ravvedimento, se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2025 (30 aprile 2026), comporterà la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo. Per farle un esempio nel suo caso occorrerà procedere come segue:
Ravvedimento operoso, le violazione all’obbligo di documentazione delle operazioni
Bisogna calcolare il 70% dell’imposta (articolo 6, comma 1, decreto legislativo 471/1997) relativa alla violazione di maggiore importo tra le 40 commesse, con un minimo di 300 euro (articolo 6, comma 4, decreto legislativo 471/1997); questa sanzione include anche l’omessa trasmissione dei corrispettivi omessi (cfr. anche il sito AdE.
“In particolare – dice la legge – la sanzione è pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro, se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi”.
Sulla sanzione base occorrerà applicare una maggiorazione da un quarto al doppio
Violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento con sanzioni distinte
L’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la diffusione di un software che aiutasse il contribuente ad effettuare i conteggi nei casi di ravvedimento con cumulo/continuazione, ma ad oggi non mi risultano ci siano novità al riguardo. Quindi potrebbe effettuare immediatamente il ravvedimento, senza avere tuttavia indicazioni sul quantum della maggiorazione (in mancanza di direttive però ritengo che qualunque condotta potrà essere integrata dopo che saranno resi noti i criteri da seguire), oppure attendere che l’Agenzia delle Entrate predisponga il software per il calcolo delle sanzioni.
Tenga presente che, fatta salva la riduzione delle sanzioni, in caso eventuale di accertamento l’Ufficio dovrà comunque applicare le disposizioni sopra citate, relative al cumulo giuridico/continuazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome





































































