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Fiducia istituzionale e blockchain, il ruolo degli archivi pubblici



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Gli archivi digitali pubblici sono al centro di una trasformazione che coinvolge fiducia istituzionale, autenticazione documentale e nuove architetture algoritmiche. Il confronto con blockchain e intelligenza artificiale riapre il tema della credibilità dei documenti pubblici

Pubblicato il 12 giu 2026

Alessandro Alfier

Direzione dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze



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La generazione di fiducia, intesa non come dimensione psicologica, ma come infrastruttura sociale e relazionale, rappresenta una sfida cruciale per le società umane di ogni epoca storica, quantomeno per quelle collocabili nel quadrante di mondo che indichiamo come Occidente. Una sfida che osservata in prospettiva diacronica lascia intravvedere come le forme e i modi per la generazione della fiducia siano sottoposti a fortissime tensioni storiche, condizionate da fattori diversi: tecnici, culturali, giuridici e materiali.

Proprio questa parabola storica di evoluzione della fiducia ci permette di tenere insieme frammenti di realtà davvero molto lontani nel tempo e che a prima vista potrebbero apparire inavvicinabili: da un lato, ad esempio, la tecnologia della blockchain, oggi spesso riconosciuta come una “macchina della verità” con cui gestire informazioni meritevoli del massimo affidamento[1]; dall’altro lato, in un repentino balzo al passato, uno statuto del Comune di Brescia del XIII secolo in cui si dispone che «nihil credatur nisi reperiatur scriptum in libro»[2], ove il termine libro fa riferimento alla fattispecie dei registri pubblici con cui le istituzioni comunali dell’epoca gestiscono le informazioni dotate della massima fiducia, al servizio del regolare svolgimento della vita sociale delle comunità cittadine.

Archivi e fiducia, la prospettiva sociologica

Sul perché l’esigenza di fiducia sia sottesa tanto all’innovazione tecnologica del presente quanto all’innovazione documentale dei registri pubblici con cui i comuni bassomedievali imprimono delle forme di governo alla società urbana dell’epoca, è ben chiarito dalla ricerca sociologica, che da tempo ha riconosciuto nella ricerca di fiducia un’insopprimibile necessità di riduzione dell’incertezza. A partire dal sociologo Georg Simmel, che nelle dinamiche fiduciarie riconosce delle forme di relazione che supportano gli individui nel loro interagire reciproco tutte le volte in cui essi si ritrovano in uno stato di incertezza, prodotto da un’insufficiente conoscenza o da una non consolidata esperienza che non permette di garantire l’affidabilità dell’altro[3].

Il pensiero di Simmel sul punto è ben sintetizzato da Vera Kopsaj: «in una società sempre più complessa, dove le relazioni personali cedono il passo a interazioni impersonali e a breve termine, la fiducia svolge una funzione cruciale: agisce come collante sociale invisibile, facilitando la cooperazione tra soggetti estranei e l’integrazione in spazi sociali anonimi, come quelli propri delle metropoli o dei mercati»[4], sia che si osservi il presente animato da megalopoli al centro di un’economia globalizzata, sia che si guardi a quel mondo urbano e mercantile in espansione nel tardo medioevo. Questa visione della fiducia proposta dal sociologo tedesco come un’infrastruttura sociale che riduce – al livello minimo indispensabile – lo stato di incertezza, al fine di poter comunque dal luogo a delle sostenibili relazioni sociali, può essere qualificata come “fiducia interpersonale”.

Ed essa rappresenta la base per delle ulteriori riflessioni: in anni più recenti un altro sociologo tedesco, Niklas Luhmann, riprende quella prospettiva, ma con l’intendo di spingersi oltre, verso una visione incentrata sulla “fiducia sistemica”. Luhnmann sostiene che, al di là delle esigenze legate all’interazione tra gli individui, l’urgenza di fiducia emerge soprattutto da quei contesti sociali complessi che caratterizzano la modernità: sono proprio quest’ultimi a ingenerare una condizione sistemica di incertezza che, se non governata, è destinata a paralizzare la condotta degli individui[5].

Come ridurre la complessità

Così si perviene a concepire la fiducia come strategia di riduzione della complessità: «in un mondo che offre infinite possibilità, gli esseri umani hanno bisogno di delimitare il campo dell’agire attraverso previsioni socialmente fondate. La fiducia diventa così un meccanismo adattivo, che consente al sistema sociale di funzionare in modo fluido, nonostante l’incertezza strutturale prodotta dalla differenziazione funzionale della crescente specializzazione»[6].

In altri termini, secondo Luhmann, gli individui tramite la “fiducia sistemica” affidano la propria condotta a dei sistemi istituzionalizzati – si pensi solo a titolo d’esempio alla burocrazia dello Stato o al mondo del diritto – così da poter drasticamente ridurre la quantità d’informazione che essi devono personalmente dominare per prendere delle decisioni e orientarsi in un mondo tanto complesso, in quanto altamente differenziato e specializzato. Nel passaggio dal pensiero di Simmel a quello di Luhmann la fiducia emerge, allora, come una dinamica incentrata non solo sulla relazione con l’altro e sulle sue criticità, ma soprattutto su «aspettative stabili legate a regole, ruoli e istituzioni»[7]. Ed è questa una visione che senz’altro ci aiuta a precisare quanto noi oggi indichiamo con un’espressione al contempo suggestiva e ambigua: quella di “fiducia istituzionale”.

La via documentale per la generazione di fiducia istituzionale

Le società occidentali, da tempo immemore, si confrontano con l’esigenza di escogitare forme e modi sostenibili per la generazione e gestione della fiducia istituzionale. È però soprattutto nel basso medioevo che si radicano molte delle soluzioni che noi ancora oggi utilizziamo per rispondere alle urgenze in tema di riduzione dell’incertezza. A questo proposito merita una citazione, per la sua esemplarità, l’opera del canonista e rettore dell’Università di Bologna Tancredi.

Questi, nel suo trattato Ordo iudiciarius, completato intorno al 1216, propone un’elencazione di fattispecie a cui i contemporanei possono far riferimento, per poter disporre di documentazione che funga da veicolo di fiducia[8]: dunque scritture considerate certe e credibili dal punto di vista giuridico, quanto alla veridicità del loro contenuti e alla loro provenienza e integrità. In questa sintesi l’autore elenca l’insieme degli strumenti disponibili, individuando un loro sostrato comune: l’essere forme di emanazione, più o meno diretta, dell’autorità pubblica. Tale riferimento al pensiero di Tancredi ci è utile per far emergere la visione che il tardo medioevo lascia poi in eredità ai secoli successivi, inclusi quelli dell’età contemporanea: la prospettiva secondo cui il documento è latore della fiducia necessaria al funzionamento del consesso sociale solo se possiede un elevato grado di credibilità – quanto al suo contenuto, provenienza e integrità – riconosciuto sul piano giuridico e garantito da precise manifestazioni del potere sovrano.

E proprio nel corso del basso medioevo si incomincia a utilizzare, per denotare le scritture che possiedono tali caratteristiche, un termine destinato a grande fortuna in proseguo di tempo: quello di authenticum, a cui ancor’oggi siamo legati per tramite dei suoi equivalenti nelle lingue d’uso corrente[9]. La nozione di autenticità emerge allora come una qualità che completa il documento – che infatti per suo tramite acquisisce un preciso grado di credibilità giuridicamente certa – riverberandosi però sullo stesso dall’esterno, come emanazione di un’autorità pubblica. Al di sotto di tutto ciò sembra allora operare un “circolo della fiducia”: la documentazione propaga una rappresentazione a cui il consesso sociale presta la necessaria fiducia – quanto a veridicità di contenuto, provenienza e integrità – considerandolo autentico e dunque credibile, nella misura in cui quella stessa documentazione sia stata sottoposta all’azione di un potere pubblico, a sua volta riconosciuto come sufficientemente autorevole per fungere da fonte di fiducia originaria che riverbera sulle scritture stesse la qualità dell’autenticità.

È qui che allora si colloca l’origine storica di quella centralizzazione e mediazione svolta, tradizionalmente, dalle autorità pubbliche nell’ambito dei meccanismi che alimentano la fiducia istituzionale e dei correlati processi di autenticazione documentale, oggi ad esempio contestata con tanta forza da molta parte dei sostenitori della blockchain.

Il ruolo dell’archivio pubblico

Tra le fattispecie elencate da Tancredi si ritrova quella rappresentata dall’archivio pubblico. Egli lo annovera come strumento che, in quanto manifestazione di quel potere pubblico che è la fonte di fiducia che alimenta i diversi processi di autenticazione documentale, è in grado di conferire alla documentazione in esso conservata la qualità della credibilità giuridicamente certa. Naturalmente le strutture pubbliche d’archiviazione si impongono nel basso medioevo come apparati per la generazione di fiducia istituzionale sull’onda di diversi fattori.

Tra essi riveste però un ruolo di particolare rilievo il processo che, tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del successivo, mette capo in alcune parti del continente europeo al sorgere dell’istituzionale comunale. Si tratta di una dinamica che s’intreccia con un’altra delle fattispecie elencate da Tancredi: quella notarile. In una fase iniziale della vicenda d’evoluzione del Comune il notaio, professionista privato che svolge una funzione pubblica in quanto nominato dalle supreme autorità politiche quali sono all’epoca papi e imperatori, è chiamato a sorreggere, con la propria autonoma forza autenticatrice, la debole credibilità dell’istituzione comunale emergente, che ai suoi esordi non può certo operare come fonte di fiducia per l’autenticazione delle proprie scritture. Il ruolo del notaio diviene allora realmente pervasivo, emergendo come un documentatore speciale che opera ad ampio raggio: autorizzato a conferire una credibilità giuridicamente certa – la publica fides – non solo alle scritture relative ai negozi tra privati, ma anche alla documentazione di provenienza comunale.

Il mutamento

Tale situazione è però destinata a mutare nel tempo. Tra la fine del XIII secolo e il XIV si ha, infatti, la conversione dei notai in funzionari stabilmente dipendenti dal Comune[10], conseguenza di un preciso evento: l’acquisizione da parte del corpo statuale comunale della capacità di conferire, in modo diretto, la credibilità alle proprie scritture, senza più la necessità di ricorrere al supporto autenticatorio dell’istituto notarile[11].

Si evidenzia così come, proprio nel momento in cui l’istituzione comunale giunge ad essere un’autorità pubblica a tutti gli effetti e pienamente autonoma, essa s’impone anche – per tramite del proprio archivio – come fonte di fiducia per i processi di autenticazione documentale: a conferma di quel paradigma che vede i poteri pubblici, in quanto tali, come generatori di fiducia istituzionale per via documentale. Questo profilo dell’archivio pubblico si propaga poi all’età moderna e da qui, infine, giunge a riproporsi nell’oggi, pur con innumerevoli mediazioni, attraverso i moderni sistemi di gestione documentale al servizio delle amministrazioni pubbliche[12].

L’impatto del registro pubblico

Sempre nei secoli più remoti si radica un altro strumento documentale che si fa veicolo di fiducia istituzione e come tale destinato a perdurare fino ai nostri giorni: il registro pubblico. Con riferimento ad esso si possono certo rintracciare dei precedenti in epoca romana, ma è soprattutto con il tardo medioevo che esso acquisisce quei caratteri che poi l’accompagneranno fino all’età contemporanea. Nel corso del XIII secolo il registro emerge, infatti, come un fenomeno documentale strettamente collegato al percorso di evoluzione che porta il Comune a configurarsi come un’entità politica autonoma a tutti gli effetti. L’istituzione comunale, proprio sull’onda di questo suo processo di maturazione, è chiamata infatti a realizzare un ampio insieme di funzioni giuridiche, che vanno ben oltre quella meramente probatoria: ad esempio funzioni di pubblicità, funzioni di controllo, funzioni di rilevamento.

E al fine di poter realizzare tale pluralità di funzioni, il Comune struttura le proprie tecniche documentali proprio intorno alla figura del registro, ritenuta evidentemente la più idonea per i nuovi scopi sopraggiunti. Con la conseguenza che, nel corso di quello stesso secolo, la tecnica della registrazione assume un ampissimo ventaglio di declinazioni esattamente a partire dal contesto comunale[13]. Il registro emerge così come l’innovazione documentale con cui assicurare il perseguimento di molteplici finalità giuridiche da parte di un’autorità pubblica sempre più autorevole, sulla base però di un preciso pre-requisito: quello che riconosce che i contenuti in esso tracciati possiedono una veridicità certa dal punto di vista giuridico, cosicché nello spazio pubblico coincidente con la comunità cittadina esista giuridicamente solo ciò che si trova tracciato in libris communis, come anche evidenziato dall’esempio del Comune di Brescia citato in apertura.

Il tardo medioevo consegna allora ai secoli successivi un nuovo apparato documentale per la generazione di fiducia istituzionale: il registro pubblico, che nelle sue diverse manifestazioni si pone come struttura formale generale a cui “ancorare” in modo seriale degli oggetti informativi, che per suo tramite vengono autenticati in ragione del fatto di essere la manifestazione di una fonte di fiducia, cioè di un potere pubblico. Tale strumento innovativo si dimostra così efficace che, allorquando in progressione di tempo si assiste allo sviluppo della moderna burocrazia statale, esso non regredisce, ma si espande. Così oggi ci troviamo dinnanzi a una casistica assai numerosa: il registro dello stato civile, i registri dei beni immobiliari, i registri per le attività economiche e professionali, il registro delle imprese, il catasto, etc.

I veicoli della fiducia istituzionale

Il tradizionale addensarsi sulle autorità pubbliche di strumenti documentali che da secoli fungono da veicoli della fiducia istituzionale, ha rappresentato un volano essenziale per lo sviluppo – non solo nel contesto italiano – della funzione strumentale di conoscenza e di amministrazione dei dati, che il settore pubblico è chiamato a svolgere ancora e soprattutto nell’oggi: l’esigenza di conoscere è infatti propedeutica al decidere, soprattutto nei casi in cui le decisioni da assumere siano espressione di poteri pubblici autoritativi, in grado di incidere sulla sfera giuridica dei soggetti privati. I meccanismi documentali che alimentano la consueta fiducia istituzionale a partire da auctoritas pubbliche sono però stati decisivi anche nello sviluppo di un’altra funzione tipica dell’apparato pubblico contemporaneo: la funzione di certificazione[14], ovvero la funzione finalizzata alla produzione di certezze pubbliche.

Si tratta di qualificazioni giuridiche di fatti, stati e qualità personali, a rilevanza esterna e idonee alla circolazione, derivate da dati già posseduti dal soggetto pubblico in albi, elenchi, registri oppure da dichiarazioni di fatti di cui lo stesso soggetto pubblico è comunque a conoscenza: certificazioni, acclaramenti, accertamenti, certazioni[15]. Per tramite della funzione di certificazione il potere di creazione e gestione delle certezze giuridiche – forma evidente di fiducia istituzionale – è sottratto dunque alla disponibilità dei privati e alla dinamica di confronto fra i loro interessi, per essere invece affidato ad autorità pubbliche, che in quanto tali lo esercitano in modo unilaterale e secondo i crismi teorici dell’oggettività e dell’impersonalità.

Ed oggi tutta questa complessa eredità – che sullo sfondo della fiducia istituzionale intreccia poteri pubblici, strumenti documentali, processi di autenticazione, gestione della conoscenza e certezze pubbliche – sembra per un lato confermata e per l’altro aggiornata al nuovo scenario digitale da quella norma del Codice dell’amministrazione digitale che, quasi in modo icastico e apparentemente sbrigativo, sancisce che «le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici»[16]. Un’eredità che però ad alcuni sembra anche ingombrante, soprattutto se osservata alla luce di quelle promesse insite nelle tecnologie disruptive, che pronosticano di poter far tabula rasa della tradizione analogica e dei suoi “insopportabili” costi e logiche.

Il presente: la fiducia algoritmica come alternativa alla fiducia istituzionale

Il paradigma della fiducia istituzionale appare però in crisi nel presente. In parte per ragioni messe in luce dalla ricerca sociologica, che con Anthony Giddens elabora il concetto di “fiducia strutturale”[17], nozione che va oltre quella di “fiducia sistemica” proposta come si è visto da Luhnmann. Secondo il sociologo britannico la contemporaneità fa appello a un regime di fiducia che, prescindendo sempre più da persone e relazioni dirette, finisce per essere alimentato da strutture impersonali e tecnicamente complesse, come ad esempio le istituzioni scientifiche o gli ambiti caratterizzati da un uso pervasivo delle nuove tecnologie.

Tale dinamica si basa su una chiara delega strutturale, che ha ben poco in comune con le forme e i modi di gestione della tradizionale fiducia istituzionale: gli individui si affidano, infatti, a questi nuovi contesti fiduciari senza comprenderne appieno il funzionamento, in una sorta di sospensione critica che li immerge per così dire in un mondo opaco[18]. E tuttavia proprio per queste sue caratteristiche la “fiducia strutturale” è esposta a profonde crisi: ogni qualvolta quell’invisibilità sia infranta fragorosamente da scandali finanziari, errori algoritmici o disastri tecnologici. «Giddens anticipa così alcune delle tensioni che si ritrovano nei sistemi digitali contemporanei: la delega a dispositivi impersonali, l’assenza di trasparenza e la necessità strutturale di affidarsi a ciò che non si può controllare»[19].

Forse proprio per contemperare gli schemi digitali dirompenti – ma al contempo fragili e rischiosi – della “fiducia strutturale” con le forme e i modi assai più rassicuranti della fiducia istituzionale, il legislatore europeo è intervento nel 2014 con il cosiddetto Regolamento eIDAS[20], poi modificato nel corso del 2024[21]: le fattispecie dei servizi fiduciari e dei relativi prestatori – normate puntualmente dal regolamento – possono infatti interpretarsi anche come il tentativo di rendere meno opachi e più trasparenti quei sistemi digitali chiamati oggi a generare la fiducia che alimenta le transazioni elettroniche tra individui, imprese e soggetti pubblici, riconducendoli a una regolamentazione pubblica e ai poteri di vigilanza di autorità pubbliche, tradizionali garanti della fiducia istituzionale.

I limiti della fiducia istituzionale

Quest’ultima appare però oggi in crisi anche per altre ragioni. Essa è infatti sempre più esposta a critiche che hanno come obiettivo polemico la sua natura più profonda. Il regime della fiducia istituzionale, secondo i suoi critici più decisi, risentirebbe di un grave limite, per il fatto di alimentare meccanismi fidefacenti coincidenti con manifestazioni dei poteri pubblici che – come si è visto – operano nei termini di imprescindibili fonti di fiducia dei processi di autenticazione documentale. Il limite che dunque viene contestato, da queste posizioni, al paradigma della fiducia istituzionale è rappresentato dal suo strutturarsi nelle forme della forte centralizzazione e dell’accentuata mediazione in capo alle autorità pubbliche.

Si potrebbe anche dire che quel contesto fiduciario consolidato presuppone uno scenario in cui i poteri pubblici siano assolutamente al riparo da ogni possibile contestazione: scenario questo che però non trova più riscontro nelle odierne società occidentali, da tempo impegnate in un processo critico di riarticolazione dei rapporti tra cittadini eauctoritas publica, secondo schemi per quanto possibile paritari e non più rigorosamente gerarchici. Così «la critica ai poteri pubblici e a ogni loro pretesa di primato si accompagna […] inevitabilmente […] a un indebolimento della loro capacità di fungere da unica fonte di autenticazione». E non è un caso che nell’attuale scenario digitale i movimenti maggiormente coinvolti nella diffusione delle nuove tecnologie siano, in parte, animati da chiare istanze libertarie: «a partire dalla contestazione dei poteri pubblici, accusati di scarsa trasparenza e di eccessiva invadenza, queste correnti di pensiero vedono […] [l’urgenza di] rivoluzionare la “geografia della fiducia” […], nella prospettiva che ci si possa liberare dal tradizionale ruolo di mediazione dei soggetti pubblici e che con la nuova società digitale si possa conseguire una gestione community-based della stessa fiducia»[22].

Tale movimento polemico trascina nella critica, naturalmente, anche le tradizionali pratiche documentali e di records management, accusate di supportare quell’eccesso di centralizzazione e di mediazione pubblica di cui soffrirebbe il quadro di certezze che, da tempo, usiamo come base per la regolazione dei rapporti sociali. Una critica questa che si salda, per certi versi, con il cosiddetto archival turn: un approccio storiografico che nella dimensione documentale e archivistica non riconosce più il risultato dell’applicazione di pratiche neutrali e imparziali, bensì «historically constructed tools of power relations, deeply embedded in changing social and cultural contexts»[23].

Approccio interpretativo questo che sembra fornire ulteriori appigli teorici a coloro che, in chiave libertaria, rivolgono aspre critiche al modello di fiducia tradizionale: quest’ultimo presuppone, infatti, il riconoscimento della documentazione e della gestione documentale come riflesso di poteri pubblici che operano in qualità di terze parti fidate e autorevoli, ma all’opposto non è in grado di reggere dinnanzi a una prospettiva che in quelle stesse dinamiche documentali e archivistiche ravvisi le tracce di relazioni di potere insite in ciascuna società e condizionate dal ruolo interpretato da autorità pubbliche niente affatto imparziali[24].

La trasformazione in corso

Per questa serie di ragioni di diverso ordine, siamo testimoni più o meno consapevoli di un processo di trasformazione. Esso, analogamente alla “talpa” della nota metafora del progresso storico proposta da Hegel, avanza sotterraneo, lento, ma costante nell’erodere le categorie consuete di fiducia e infine erompere in superficie, proponendo o imponendo un nuovo regime: quello della fiducia algoritmica. Questo nuovo paradigma certo si va espandendo sull’onda della diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale, a cui sempre più spesso si delegano processi decisionali, analisi e previsioni, nella convinzione che esse siano più efficienti, veloci e obiettive dell’intervento umano e degli apparati della tradizione.

È però soprattutto dal fronte della blockchain che emergono le sfide più consistenti e consapevoli al cuore della fiducia istituzionale, cioè ai consueti strumenti documentali che per tramite dei processi di autenticazione alimentati dai soggetti pubblici veicolano non solo contenuti certi quanto alla loro provenienza e integrità, ma anche veridici. La soluzione del registro distribuito basato su blocchi concatenati crittograficamente è indubbiamente evocata come una tecnologia a impatto dirompente rispetto allo scenario dell’oggi.

Gli osservatori più avveduti segnalano però come quest’interpretazione debba essere profondamente rivista, in quanto troppo limitata: la blockchain, con la sua architettura computazionale e i suoi protocolli da registro digitale condiviso all’interno di una rete di nodi, il suo ricorso alla crittografia e il suo utilizzo dei meccanismi di consenso, non può solo essere considerata come un’innovazione tecnologica, ma deve essere valutata piuttosto come un cambiamento profondo dell’intero paradigma di fiducia[25]. In altri termini, essa va certamente osservata come una soluzione tecnologica, ma in risposta a un problema che è prima di tutto di natura sociale: ridisegnare il regime di fiducia alla luce delle esigenze della società digitale[26]. Al punto che Kevin Werbach riconosce che la blockchain è davvero una nuova architettura della fiducia[27], una sua nuova configurazione con cui rispondere alla crisi delle istituzioni tradizionali e in particolare dei poteri pubblici.

Le sfide della blockchain

Nell’intendere le sfide più profonde insite nella blockchain, non ci si deve infatti lasciar ingannare dalla circostanza che vede i suoi sostenitori più convinti connotarla, talvolta, con l’aggettivo trustless. Con esso, in realtà, non si vuole enfatizzare tale tecnologia come davvero antitetica alla dimensione fiduciaria tout court; piuttosto si vuole rimarcare che essa comporta una diversa nozione di fiducia rispetto al passato, decentralizzata e disintermediata, non più fondata sul tradizionale ruolo delle autorità pubbliche[28].

La blockchain, dunque, si propone come una potente “macchina sociale”[29], che va riscrivendo le nostre dinamiche di affidamento secondo una precisa direttrice: la codifica della fiducia all’interno della stessa tecnologia, senza più deleghe di mediazione a degli attori nel rapporto fiduciario, con una conseguente minimizzazione del ruolo dei possibili intermediari; la fiducia, dunque, incorporata nei sistemi e non più negoziata da soggetti[30].

Detto in altri termini la fiducia algoritmica. La soluzione del registro distribuito basato su blocchi concatenati crittograficamente riesce in questa riscrittura del concetto stesso di fiducia, agendo simultaneamente su tre fronti principali: in primo luogo con l’eliminazione delle forme gerarchiche di mediazione degli attori pubblici, sostituite da un modello orizzontale distribuito peer to peer e in cui ciò che viene accettato come degno di fiducia è riconosciuto come tale solo per il consenso della maggioranza dei nodi della rete, coinvolti il più delle volte in forma anonima[31]; in secondo luogo con il ricorso alle tecniche della crittografia, che porta in dote la capacità di proporre nuovi regimi di certezza e di credibilità basati su parametri algoritmico-matematici[32], in grado di far fronte alla fragilità che minaccia l’integrità dei contenuti digitali e di sostituire, così, il tradizionale regime di certezza e credibilità veicolato dai processi di autenticazione documentale alimentati delleauctoritas pubbliche; in terzo luogo assicurando infine una dimensione di “sicurezza aumentata”, grazie all’utilizzo della crittografia e della ridondanza tra i nodi che compongono la rete.

Il futuro: resilienza degli archivi digitali pubblici nell’evoluzione dei paradigmi di fiducia?

È dunque tutto oro ciò che luccica sull’orizzonte della blockchain? I dubbi in proposito non mancano.

Al di là del suo profilo meramente tecnologico, si è visto come la soluzione del registro distribuito basato su blocchi concatenati crittograficamente proponga una radicale svolta nel regime di fiducia: «riduce le forme di mediazione sociale a procedure computazionali: il codice sostituisce la legge […], i protocolli sostituiscono le istituzioni. Tuttavia, questa trasformazione solleva interrogativi: chi controlla il codice? Come si distribuisce il potere in sistemi apparentemente decentralizzati? Esistono nuove forme di tecnocrazia algoritmica mascherate da trasparenza? […] Il rischio è che le nuove architetture digitali, pur promettendo trasparenza, producano in realtà nuove forme di sorveglianza e asimmetria informativa»[33].

Anche perché non andrebbe mai dimenticato che le tecnologie presuppongono sempre dei valori, delle logiche di potere e delle scelte sugli assetti dell’ordine sociale[34]: la loro presunta neutralità è più che altro una chimera. A ben guardare, dunque, la fiducia algoritmica alimentata dalla blockchain non elimina la dimensione dell’affidamento, ma lo trasferisce da soggetti umani a protocolli computazionali, da autorità pubbliche legittimate da una lunga tradizione a sistemi validati tecnicamente. E così «la fiducia appare [sì] distribuita in modo orizzontale, ma concentrata nelle mani di coloro che scrivono, aggiornano e controllano i protocolli»[35], con una conseguente e rischiosa opacità sul piano tecnico[36], che ricorda alcune delle riflessioni di Anthony Giddens più sopra accennate.

I fronti critici

Gli aspetti critici legati alla fiducia algoritmica generata dalla blockchain sono però anche altri. Questa soluzione tecnologica sempre più spesso si propone, anche nel nostro paese, come una valida alternativa alla produzione e gestione di certezze pubbliche che, come più sopra è stato rilevato, finora è stata resa possibile dal tradizionale paradigma di fiducia istituzionale, per tramite dei processi di autenticazione documentale alimentati da fonti di fiducia coincidenti con i soggetti pubblici. Scrive a questo proposito Patrizio Rubechini:

la possibilità […] per un determinato gruppo di utilizzatori, di effettuare al proprio interno degli scambi di dati ritenuti generalmente “affidabili”, il cui valore anche formale è garantito e conservato proprio in ragione di tale giudizio condiviso di affidabilità, il tutto senza la necessità di una centralizzazione del potere certativo sulle informazioni scambiate, potrebbe arrivare a determinare la superfluità della funzione di certezza pubblica, e quindi il superamento del modello secondo cui è il soggetto pubblico […] che si pone come detentore del potere amministrativo di certazione[37].

Il nodo della veridicità dei contenuti

Si pone però un problema basilare: la soluzione del registro distribuito, basato su blocchi concatenati crittograficamente a “sicurezza aumentata”, può certamente molto, in particolare sul fronte della salvaguardia assoluta dell’integrità dei contenuti digitali, ma poco o nulla può invece sul fronte della garanzia della loro veridicità. Essa in altri termini «non risolve […], anzi aggrava semmai, il problema dell’autenticità dell’informazione, posto che la blockchain presenta indiscutibili vantaggi nella dinamica di processo – in termini di velocità e, potenzialmente, di automazione del suo avanzamento – ma non ha la capacità di garantire il valore effettivo [cioè la veridicità] di quanto trasferito nel blocco di dati»[38].

E così si deve riconoscere che la fiducia algoritmica alimentata dalla nuova soluzione tecnologica non è in grado di sostituire, in toto, il sistema di produzione delle certezze pubbliche basato sul tradizionale regime di fiducia istituzionale: «la gestione utile via blockchain di dati a rilevanza amministrativa ne presuppone l’autenticità, che rimane però radicata all’esterno della blockchain stessa e che si colloca in un momento che precede la registrazione dell’informazione, mentre l’affidabilità che risulta generata dalle potenzialità tecniche dello strumento si estende alle sole fasi successive all’emissione iniziale del dato»[39].

Pertanto, se si pone in discussione la mediazione che i poteri pubblici hanno tradizionalmente svolto nella gestione della fiducia, si perviene a un concetto semplificato di certezza e credibilità, identificabile con la sola nozione di integrità, laddove gli strumenti consueti di autenticazione rappresentati dall’archivio pubblico e dal registro pubblico hanno alimentano un’affidabilità che ha incluso ad un tempo integrità, provenienza e soprattutto veridicità dei contenuti. In questa prospettiva, la pretesa dei sostenitori della blockchain di ridurre, drasticamente, il costo dei consueti e “ingombranti” processi di generazione e gestione della fiducia istituzionale sembra scontrarsi con una constatazione insuperabile: quegli stessi costi non sono comprimibili oltre un certo limite, pena l’impoverimento della stessa dimensione di fiducia che pure si vorrebbe rigenerare per via tecnologica. Così le promesse della blockchain sembrano ricondurci a una criticità dirimente: «a poco giova disporre di algoritmi invincibili […] se poi il collegamento tra mondo reale e mondo crittografico non può essere gestito con la medesima affidabilità»[40].

La resilienza degli strumenti documentali

In questo senso i tradizionali strumenti documentali che, nel tempo, hanno garantito la generazione e gestione della fiducia istituzionale, sembrano presentare una resilienza nel contesto attuale, a dispetto dell’imporsi del regime della fiducia algoritmica. Resilienza che appare ancora più consistente se si tiene conto non solo di quella dimensione della fiducia data dalla veridicità dei contenuti, ma anche di quella sua altra dimensione data dall’integrità degli stessi contenuti e su cui proprio la blockchain sembra muoversi con un’efficacia ed efficienza insuperabili.

L’integrità costituisce il vero “tallone d’Achille” dello scenario digitale: non solo perché ora essa si manifesta con una fragilità sconosciuta nel precedente mondo analogico, ma anche in ragione del fatto che oggi essa deve essere parzialmente sacrificata – sul medio e lungo termine – sull’altare di un delicato bilanciamento di qualità contrapposte che sono la stabilità e la dinamicità. È questa una criticità che è stata messa bene in rilievo da Giovanni Michetti. Egli ha osservato l’impossibilità pratica di gestire, nel tempo, i contenuti digitali preservandoli esattamente nelle loro condizioni originarie, senza alcuna alterazione voluta, controllata e trasparente.

I processi di mantenimento e conservazione dei contenuti digitali, infatti, non comportano invero la loro assoluta inalterabilità, ma piuttosto la capacità di ri-produrli nel corso del tempo, assicurando la fedele perpetuazione non di tutte le loro caratteristiche, ma solo di quelle essenziali. Egli rileva, infatti, che nel presente digitale «si genera […] una sorta di paradosso […] ove gli oggetti sono costretti a cambiare per rimanere sé stessi: l’obsolescenza tecnologica impone il cambiamento, lo spostamento, il fattore dinamico insomma; l’autenticità invece richiede – o meglio, sembra richiedere – la staticità, la fissità degli oggetti»[41].

Lo scenario

Allora ci si chiede se la blockchain, con la sua promessa di un’inalterabilità assoluta dei contenuti digitali, sia esattamente la risposta che ci serve per un’esigenza davvero reale. O se al contrario gli archivi digitali pubblici, che vivono in sistemi di gestione documentale capaci di una gestione dei metadati con cui documentare e tracciare gli eventi che impattano sugli oggetti digitali, caratterizzati da policy di trasparenza e di accountability che accrescono l’affidabilità dei soggetti pubblici che se ne servono, interrelati con poteri pubblici che a dispetto delle critiche sono quanto di meglio si possa utilizzare per evitare la rischiosa dinamica di confronto con gli interessi dei privati, non siano in fondo la risposta più adeguata a un’urgenza davvero reale, anche ora che siamo nella piena età dell’oro della fiducia algoritmica: quella della difficile contemperazione tra la dimensione della relativa stabilità e quella della relativa dinamicità.

Note


* Le pagine web citate sono state consultate il 28 aprile 2026.

[1] Si veda: l’editoriale The trust machine. The technology behind bitcoin could transform how the economy works, «The Economist», 31 ottobre 2015, https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine?utm_campaign=shared_article; Michael Casey, Paul Vigna, La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa, traduzione italiana a cura di Alessandro Giaume, Milano, Franco Angeli, 2018.

[2] Massimo Vallerani, Logica della documentazione e logica dell’istituzione per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo, in Notariato e medievistica: per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli, a cura di Isabella Lazzarini e Giuseppe Gardoni, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2013, p. 109-145. La norma statutaria è citata ap. 134.

[3] Georg Simmel, The sociology of Georg Simmel, translated, edited, and with an introduction by Kurt Heinrich Wolff, Glencoe (Illinois), The Free Press, 1950, p. 318.

[4] Vera Kopsaj, Blockchain e fiducia. La tecnologia che riscrive il sociale, «The Lab’s Quarterly», 27 (2025), n. 0, p. 1-18, per la citazione p. 5, https://www.thelabs.sp.unipi.it/wp-content/uploads/2025/06/TLQ-2025-Kopsaj-Blockchain-e-fiducia-la-tecnologia-che-riscrive-il-sociale.pdf.

[5] Niklas Luhmann, Trust and power, Chichester, Wiley, 1979.

[6] Kopsaj, Blockchain e fiducia cit., p. 5.

[7] Ivi, p. 6.

[8] Fridericus Bergmann, Pillii, Tancredi, Gratiae libri de Iudiciorum ordine, Gottingae, apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1842, p. 248-249

[9] Per un approfondimento, anche in chiave storica, del rapporto tra autenticità e documento vedi Alessandro Alfier, Il documento e il costrutto sociale dell’autenticità, in Id., Il documento e la sua autenticità. Uno strumento antico per la società digitale, Milano, Editrice bibliografica, 2025, p. 141-186.

[10] Attilio Bartoli Langeli.La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione e personale, in Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne, Roma, École française de Rome, 1985, p. 35-55, in particolare p. 41.

[11] Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli,Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell’alta e media Italia tra medioevo ed età moderna, in Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli (a cura di), Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna. Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, p. 1-110, in particolare p. 2, https://dgagaeta.cultura.gov.it/public/uploads/documents/Saggi/Saggi_92.pdf.

[12] Per un approfondimento dell’archivio pubblico digitale come strumento di autenticazione documentale vedi Alfier, Il documento e la sua autenticità. Uno strumento antico per la società digitale cit., in particolare p. 208-213.

[13] Paolo Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte. Roma, Carocci, p. 139.

[14] Alfredo Fioritto, La funzione di certezza pubblica, Padova, Cedam, 2003.

[15] Patrizio Rubechini, Tecnologia blockchain e fiducia amministrativa, Napoli, Editoriale scientifica, 2023, p. 178-184.

[16] Art. 40 comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

[17] Anthony Giddens, The consequences of Modernity, Oxford, Polity Press, 1991.

[18] Kopsaj, Blockchain e fiducia cit., in particolare p. 6.

[19] Ibidem.

[20] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:257:FULL.

[21] Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401183.

[22] Alfier Alessandro, Francesco Del Castillo, Il documento e la fiducia, ebook, Lecce, Digeat Rivista, 2025, p. 29, https://digeat.info/articolo-rivista/il-documento-e-la-fiducia/.

[23] Filippo De Vivo, Andrea Guidi, Alessandro Silvestri, Archival Transformations in Early Modern European History, «European History Quarterly», 46 (2016), p. 421-434, per la citazione p. 421, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265691416648257.

[24] Victoria Louise Lemieux, Blockchain and Public Record Keeping: Of Temples, Prisons, and the (Re)Configuration of Power, «Frontiers in Blockchain», 2 (2019), p. 1-14, in particolare p. 2-3, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2019.00005/full?ref=hackernoon.com.

[25] Cosimo Accoto, Blockchain: innovazione istituzionale, «Aspenia», 28 (2022), n. 1, p. 254-261.

[26] Giovanni Michetti, Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, in particolare p. 25.

[27] Kevin Werbach, The blockchain and the new architecture of trust, Cambridge, MIT Press, 2018, in particolare p. 12.

[28] Cosimo Accoto, Il mondo ex machina. Cinque brevi lezioni di filosofia dell’automazione, Milano, Egea, 2019, in particolare p. 164 nota 4; Michetti, Introduzione alla blockchain cit., in particolare p. 26-27.

[29] Bill Maurer, Taylor C, Nelms, Lana Swartz, When perhaps the real problem is money itself!”: the practical materiality of Bitcoin,«Social Semiotics», 23 (2013), n. 2, p. 261-277.

[30] Kopsaj, Blockchain e fiducia cit., p. 7, 9.

[31] Scrive a questo proposito Patrizio Rubechini che la blockchain presenta «una particolare “vocazione ad autogestirsi” nelle decisioni, nel senso che i vari partecipanti alla rete informatica così formata si trovano in una posizione di completa parità tra loro – dal punto di vista dei “poteri” sui dati che circolano e della loro conoscenza – e, sempre tra loro, risultano in grado di generare un affidamento sul momento transattivo, senza necessità di una terza parte che funga da ente validatore esterno» (Rubechini, Tecnologia blockchain e fiducia amministrativa cit., p. 193).

[32] Per un’interpretazione della crittografia, in una prospettiva di raffronto con il regime di certezza e credibilità tradizionalmente garantito dal ricorso agli strumenti documentali, si veda Jean-François Blanchette, Burdens of Proof. Cryptographic Culture and Evidence Law in the Age of Electronic Documents, Cambridge, MIT Press, 2012.

[33] Kopsaj, Blockchain e fiducia cit., p. 8.

[34] José Van Dijck, Thomas Poel, Martijn De Waal, The Platform society: public values in a connective world, New York, Oxford University Press, 2018.

[35] Kopsaj, Blockchain e fiducia cit., p. 9-10.

[36] Primavera De Filippi, Aaron Wright, Blockchain and the law: the rule of code, Cambridge, Harvard University Press, 2018.

[37] Rubechini, Tecnologia blockchain e fiducia amministrativa cit., p. 194. Il corsivo è di chi scrive.

[38] Ivi, p. 200.

[39] Ivi, p. 205.

[40] Ugo Bechini, Da Berlino a Dublino e Pechino: sulle tracce della blockchain, «Rivista del notariato», 72 (2018), n. 6, p. 1181-1190, per la citazione p. 1184, https://irp-cdn.multiscreensite.com/0e15f8c7/files/uploaded/Blockchain_2019.pdf.

[41] Giovanni Michetti, Il paradosso della conservazione digitale: riflessioni sull’autenticità, «DigItalia», 5 (2010), 2, p. 41-53, per la citazione p. 42, https://digitalia.cultura.gov.it/article/view/237/148.

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