approfondimento

Impugnazione via PEC a indirizzo sbagliato: cosa dice la Corte Costituzionale



Indirizzo copiato

La Corte Costituzionale esamina la disciplina dell’art. 87-bis D.lgs. 150/2022 sul deposito dell’impugnazione via PEC a un indirizzo diverso da quello prescritto, valutando il rapporto tra inammissibilità, favor impugnationis, diritto di difesa e possibile sanatoria dell’errore formale

Pubblicato il 22 mag 2026

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal



ricerca sovrana europea European Search Perspective. Ricerca sovrana europea
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Il deposito dell’impugnazione via PEC a un indirizzo diverso da quello previsto dalla legge può comportare l’inammissibilità dell’atto, anche quando questo arrivi comunque all’ufficio competente entro i termini.

La Corte Costituzionale ha chiarito i limiti della possibile sanatoria, confermando la tenuta della disciplina introdotta dall’art. 87-bis D.lgs. 150/2022 e il ruolo centrale dell’elenco DSGIA.

I fatti

Con diverse ordinanze di rimessione, la Suprema Corte di Cassazione rilevava d’ufficio alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 87-bis commi 7 lett. c) e 8) D.lgs. 150/2022, recante la «delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.»

Gli ermellini sollevavano il possibile contrasto dell’articolo di legge citato con gli artt. 3 e 24 Cost. ed all’art. 6 par. 1 della CEDU (richiamato l’art. 117 co. 1 Cost.) «nella parte in cui sancisce l’inammissibilità̀ dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».

Il caso comune alle due ordinanze di rimessione riguardava il reclamo finalizzato alla riduzione della pena ai sensi dell’art. 35 ter O.P in quanto le condizioni di detenzione erano ritenute dal detenuto inumane e degradanti ovvero in contrasto con l’art. 3 CEDU.

Nello specifico, il difensore proponeva il reclamo sulla PEC del Tribunale di Sorveglianza e non, come per legge, all’organo che ha reso il provvedimento impugnato, ossia il Magistrato di Sorveglianza incardinato nella medesima struttura territoriale.

Il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che l’atto non era arrivato presso la sua PEC – estratta l’elenco del D.G. per i Servizi Informativi automatizzati Giustizia – ne dichiarava l’inammissibilità.

Va precisato, ad ogni buon conto, che la cancelleria del Tribunale di Sorveglianza aveva trasmesso al Magistrato il reclamo nei termini di legge.

Ricordiamo che la pronunzia in questione avrà limitati effetti pratici per il futuro, in quanto dal primo gennaio 2027 non sarà più possibile utilizzare il deposito via PEC (e cartaceo) in quanto entrerà in vigore il deposito obbligatorio a mezzo portale per tutti gli uffici, scadenza questa che segnerà un passo epocale nella gestione dei fascicoli penali ma che, probabilmente, non eviterà l’insorgere di nuove questioni, soprattutto in caso di malfunzionamento non certificato dei sistemi.

Le questioni sottoposte dalla Cassazione alla Corte Costituzionale

I Giudici della S.C. rimettenti hanno sottoposto alla Corte Costituzionale alcune questioni, nel tentativo di superare il rigido formalismo introdotto dall’art. 87 bis D.lgs. 150/2022, premettendo che non appare censurabile, sotto il profilo della denunzia di violazione di legge, la decisione del Magistrato di Sorveglianza in ordine all’invio presso il Tribunale del reclamo in quanto:

  • Non è applicabile l’art. 69 bis O.P. – che stabilisce la competenza del Tribunale a decidere in ordine ai reclami avverso le ordinanze rese dal Magistrato di Sorveglianza – in quanto l’art. 87 bis co. 8 D.lgs. citato è lex specialis rispetto alla disciplina di ordine generale;
  • Non è possibile invocare l’art. 568 co. 5 c.p.p. a mente di cui «[l]’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta» e se depositata presso il Giudice incompetente questi deve trasmetterla a quello competente. Difatti, secondo la copiosa giurisprudenza richiamata, la disciplina codicistica sopra citata sarebbe applicabile in caso di irregolarità «sostanziale» dell’impugnazione – ossia nei casi di proposizione innanzi a un giudice non competente o di uso di un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal codice di rito – e non in presenza di «un vizio solo formale, che non riguarda la sostanza dell’atto ma solo la sua trasmissione».
  • L’art. 87 bis co. 7 D.lgs. 150/2022 non onera il Giudice deputato a decidere sul merito al trasmettere l’atto a quello che ha reso il provvedimento impugnato (e che avrebbe dovuto riceverlo), ma commina la sanzione dell’inammissibilità che, ai sensi del successivo comma 8, va comunque dichiarata dal Giudice che ha reso l’atto impugnato.
  • Non è neppure possibile applicare al caso de quo la giurisprudenza formatasi in vigenza della normativa emergenziale COVID-19 – votata al favor impugnationis – trattandosi di «in un contesto di regole non segnato, come invece l’attuale, dalla previsione di una specifica causa di inammissibilità̀ per l’invio dell’atto ad un indirizzo telematico non corrispondente all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»; ne deriva l’impossibilità di applicazione analogica alla fattispecie in esame trattandosi di casi di recupero delle impugnazioni proposte in via cartacea.

Gli ermellini, di conseguenza, hanno sollevato il dubbio di compatibilità del combinato disposto censurato con gli artt. 3 e 24 e 117 Cost. «in ragione della consegna alla inammissibilità̀ dell’atto di impugnazione pur quando, nonostante l’errore della parte nella trasmissione per via telematica, esso sia pervenuto al giudice a quo, e quindi all’organo individuato dalla legge, ben prima che siano decorsi i termini per la sua presentazione».

Le valutazioni di rilevanza e non manifesta infondatezza della Corte Costituzionale

La Corte, in via preliminare, ritiene rilevante la questione affrontata sulla scorta della particolare scansione procedurale osservata dai cancellieri del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che, una volta ricevuta la PEC del difensore, hanno provveduto a stampare il reclamo per poi trasmetterlo “brevi manu” al Magistrato di Sorveglianza, aspetto agevolato dalla presenza dei due uffici nello stesso edificio con anche il medesimo personale addetto; tutto ciò avveniva nel termine perentorio dei 10 gg dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Ebbene, i giudici della Consulta hanno ritenuto la rilevanza della questione in quanto la declaratoria di incostituzionalità delle norme suesposte avrebbe consentito al Tribunale di Sorveglianza di esaminare nel merito il reclamo.

L’aspetto della non manifesta infondatezza si ancora, invece, sulla necessità del superamento della rigidità e dell’irragionevolezza della disciplina di cui all’art. 87 bis commi 7, 8 D.lgs. 150/2022 in favore dell’applicazione dei principi del “favor impugnationis” e del raggiungimento dello scopo dell’atto, a maggior ragione quando si tratta di decidere su questioni attinenti alla libertà personale e la dignità umana.

Oltretutto, siffatta declaratoria di inammissibilità senza applicazione del principio di conservazione degli atti – invece prevista dall’art. 568 co. 5 c.p.p. – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto sarebbe irragionevole pregiudicare il diritto all’impugnazione per una mera svista o nell’individuazione del giudice adito o – esempio portato dalla S.C. – nella trascrizione dell’indirizzo PEC indicato dal DSGIA.

Cioè, l’attuazione del principio di ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. non potrebbe giustificare l’introduzione di norme processuali che violino i principi «di pari rango», come quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.

In buona sostanza, i giudici rimettenti si domandano «se il rigido formalismo della disciplina introdotta dall’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8 d.lgs. n. 150/2022, con l’impossibilità anche solo di emendare o sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all’esercizio del diritto a un equo processo».

La decisione della Corte Costituzionale

Dopo l’analitica ed articolata disamina sia delle ordinanze di rimessione e della richiesta di declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni da parte dall’Avvocatura Generale dello Stato in difesa del Governo, la Corte ha ritenuto che le tre censure (art. 3, 24 e 117 Cost.) possano essere vagliate in via unitaria – in quanto tutte e tre ruotano sul superamento del rigido formalismo della disciplina denunciata – giudicandole infondate principalmente secondo i seguenti punti:

  • Costante giurisprudenza costituzionale che, pur riconoscendo che il potere di impugnazione dell’imputato è diretta espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost, precisa che il legislatore non è tenuto ad assicurarla in tutti i casi e con le medesime modalità ed effetti, purché non la renda «impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività̀ processuale» (cfr. ex pluris Corte Costituzionale Sent. n. 146/2025);
  • Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, la Corte EDU ha stabilito, in via generale, che l’accesso alla giustizia deve essere «pratico ed effettivo» e non soltanto «teorico o illusorio» (cfr. Sentenza EDU Grande Camera del 5/04/2018 Zubac c/ Croazia). Tuttavia, questo diritto non è assoluto: può infatti essere soggetto a limitazioni (rectius previsione della sanzione dell’inammissibilità) da parte degli Stati, purché tali restrizioni non compromettano l’essenza stessa del diritto di accesso al giudice, perseguano un fine legittimo e risultino proporzionate rispetto a tale scopo.

L’impugnazione via PEC e il ruolo dell’elenco DSGIA

Nello specifico caso, la Corte ha premesso che, già in epoca precedente rispetto al processo telematico, la giurisprudenza della S.C. aveva ritenuto corretta l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità nel caso di impugnazione proposta ad un giudice diverso rispetto a quello previsto dalla legge, ma con un importante temperamento: ossia aveva ritenuto valido l’atto trasmesso dalla cancelleria del giudice competente a quella del giudice che aveva reso il provvedimento, precisando che l’interessato si sarebbe comunque assunto il rischio della mancata trasmissione entro i termini per l’impugnazione.

In ogni caso, la Corte ha richiamato la recente giurisprudenza penale in ordine all’ammissibilità o meno dell’impugnazione proposta rispettivamente, a diverso indirizzo PEC ma sempre ricompreso nel famoso elenco DSGIA, o ad un indirizzo non ricompreso, ma riferito istituzionalmente all’ufficio giudiziario di competenza.

Ad onor del vero, la Sezioni Unite (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 11 dicembre 2025-18 febbraio 2026, n. 6565) hanno aderito all’indirizzo maggioritario secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta ad un indirizzo PEC non ricompreso nell’elenco DSGIA, pur riferito all’ufficio giudiziario corretto.

E lo fa puntellando la ratio della normativa sulla digitalizzazione del processo penale e della riforma della giustizia che «non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità̀ telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività̀ supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti»: ragionando a contrario si annullerebbe ogni requisito di forma, ci si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale.

Il nodo della sanzione processuale dell’inammissibilità̀

La Corte Costituzionale “salva” la normativa in questione sostenendo che la sanzione processuale dell’inammissibilità̀ in caso di presentazione dell’impugnazione a un indirizzo telematico erroneo è stabilita dalla legge, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati, oltre al fatto che l’elenco del DSGIA è pubblicato sul sito internet della struttura ministeriale, pertanto pubblico, giudicandone l’aderenza anche al principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.

Inoltre, i Giudici della Consulta rilevano che il legislatore ha, per casi specifici, dato la possibilità all’interessato di proporre direttamente l’impugnazione in via cartacea (senza la mediazione del difensore) precisando che, si tratta di un caso sui generis, pertanto, non comparabile al caso di specie.

Pertanto, la Corte, a seguito dell’articolata motivazione, fa salvo il solo caso dell’impugnazione proposta ad indirizzo PEC (tratto dall’elenco DSGIA) di un diverso ufficio purché sia pervenuto nei termini al giudice competente, ma sempre con il rischio a carico dell’interessato che il cancelliere non la trasmetta entro in succitati termini in quanto tale onere non è contemplato dalla legge.

Sono state, pertanto, ritenute infondate tutte le questioni di legittimità̀ costituzionali sottoposte alla sua attenzione.

Lo scenario

In conclusione, è pur vero che il ricorso erroneamente proposto dal difensore ad un indirizzo errato comporta un pregiudizio all’incolpevole interessato, ma – usando le parole dei giudici, “simili pregiudizi sono, [tuttavia,] suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti”

E ancora, “su tale competenza e diligenza, l’ordinamento non può̀ a sua volta che fare affidamento, nella consapevolezza del ruolo essenziale che la difesa tecnica svolge nel sistema processuale, necessariamente caratterizzato da un elevato tasso di complessità̀: e ciò̀ al fine ultimo di assicurare l’attuazione, in ogni singolo caso in cui è richiesto l’intervento della difesa, dei principi e dei diritti che la Costituzione riconosce a ogni consociato”.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x